Art. 5 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' inserito il seguente comma 1/bis: 
  «1/bis. Il limite  di  reddito  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
aumentato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, lettera  c)  della
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche,  fino
al 150 per cento.»