Art. 5 1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' inserito il seguente comma 1/bis: «1/bis. Il limite di reddito di cui al comma 1 puo' essere aumentato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, fino al 150 per cento.»