Art. 6 1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' cosi' sostituita: «a) dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di disagio personale;» 2. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' cosi' sostituito: «4. Fatta eccezione per i casi di cui al comma 3, lettera a), non e' consentito lo svolgimento di attivita' extraservizio durante il periodo di assenza a causa di malattia, congedo obbligatorio per maternita' e per fruizione dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 o all'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 18 ottobre 2018 Il Presidente della Provincia: Kompatscher