Art. 6 
 
  1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' cosi' sostituita: 
  «a) dietro presentazione di idonea documentazione  comprovante  una
situazione di disagio personale;» 
  2. Il  comma  4  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' cosi' sostituito: 
  «4. Fatta eccezione per i casi di cui al comma 3, lettera  a),  non
e' consentito lo svolgimento di attivita'  extraservizio  durante  il
periodo di assenza a causa  di  malattia,  congedo  obbligatorio  per
maternita' e per fruizione dei benefici di cui alla legge 5  febbraio
1992, n. 104 o all'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.
151.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
 
    Bolzano, 18 ottobre 2018 
 
                           Il Presidente della Provincia: Kompatscher