Art. 10 
 
              Sistema delle autonomie locali, sicurezza 
        e integrazione, coordinamento della finanza pubblica 
 
  1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 4,
comma 1, lettera d), della legge  regionale  29  aprile  2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale), assegnati con le  deliberazioni  della  Giunta
regionale n. 1491 del 4 agosto 2017 e n. 1902  del  6  ottobre  2017,
possono utilizzare le risorse che  risultino  eccedenti  rispetto  al
fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto  dalla
I Area  del  programma  regionale  di  finanziamento  in  materia  di
politiche di sicurezza per l'anno 2017,  per  spese  di  investimento
nelle seguenti tipologie: 
    a)  spese  per  l'acquisto,  l'attivazione,   l'utilizzo   e   la
straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifici
e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza; 
    b) dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e
relativi software e licenze di gestione; 
    c) integrazione dei finanziamenti per l'anno 2018 di cui all'art.
4-bis della legge regionale n. 9/2009 e al  relativo  regolamento  di
attuazione emanato con decreto del Presidente della regione 24 luglio
2018, n. 0152/Pres., qualora gia' beneficiari degli stessi. 
  2. Gli enti locali che intendono avvalersi della facolta' di cui al
comma 1 inviano al Servizio competente in  materia  di  politiche  di
sicurezza, a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  gennaio  2019,  la
comunicazione di volere impiegare il finanziamento per  le  finalita'
previste. 
  3.  I  comuni  capofila  di  forme  collaborative   e   le   unioni
territoriali intercomunali, beneficiari dei finanziamenti di  cui  al
comma 1,  concordano  con  gli  enti  partecipanti  le  modalita'  di
gestione delle  risorse  finanziarie  relative  all'attuazione  degli
interventi. 
  4. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al comma  1
presentano la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente
sia dai  comuni  gia'  facenti  parte  della  forma  collaborativa  o
dell'Unione di cui al comma  3,  per  l'attuazione  degli  interventi
previsti dal comma 1, lettere a) e b), nelle forme previste dall'art.
42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso),
entro il 30 settembre 2020. 
  5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli enti
locali gia' beneficiari dei finanziamenti per  l'anno  2018,  di  cui
all'art.  4-bis  della  legge  regionale  n.  9/2009  e  al  relativo
regolamento di attuazione emanato con decreto  del  Presidente  della
regione n. 0152/Pres. del 2018, ai quali e' stata assegnata una somma
inferiore  a  1.500  euro,  corrispondente  all'importo  massimo   di
contributo concedibile ai cittadini, una ulteriore quota  integrativa
fino alla concorrenza della suddetta somma. 
  6. La quota integrativa di cui al comma  5  e'  concessa  d'ufficio
agli enti locali beneficiari che hanno effettuato la comunicazione ai
sensi degli articoli 11, comma 1, e 14,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della regione n. 0152/Pres. del 2018. 
  7. Per le finalita' previste dal comma  5  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 20.100 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n.
3 (Ordine pubblico e sicurezza) - programma n. 2  (Sistema  integrato
di sicurezza urbana) - titolo n. 2 (Spese in  conto  capitale)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni  2018-2020,
con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella
J di cui al comma 17. 
  8. Per gli interventi in materia di sicurezza urbana finanziati con
le risorse eccedenti di cui al comma 1 e per quelli finanziati con le
risorse regionali concertate  per  l'anno  2017  e  per  il  triennio
2018-2020, codificate nei patti territoriali stipulati tra la regione
e le unioni territoriali intercomunali,  non  trova  applicazione  il
vincolo del requisito di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d),  e
10 della legge regionale n. 9/2009 . 
  9. Per effetto  della  disposizione  del  comma  8  viene  meno  la
condizione del vincolo  al  rispetto  della  previsione  della  legge
regionale n. 9/2009 inserita nei patti territoriali tra la regione  e
le  unioni  territoriali   intercomunali   per   la   concessione   e
l'erogazione delle risorse regionali degli anni 2017 e 2018-2020. 
  10.  I  termini  per  l'effettuazione  delle   spese   e   per   la
rendicontazione,  relativi  agli  interventi  realizzati  dagli  enti
locali per la sicurezza delle case  di  abitazione  finanziati  dalla
regione nell'ambito della I area  e  della  III  area  del  programma
regionale di finanziamento in materia di politiche di  sicurezza  per
l'anno 2017, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2009,  sono
prorogati al 30 novembre 2018. 
  11. I termini di  rendicontazione  degli  interventi  inseriti  nei
patti territoriali regione - unioni  territoriali  intercomunali  del
2017 sono differiti di dodici mesi. 
  12. I commi 4 e 4-bis dell'art. 8 della legge regionale  21  aprile
2017, n. 9 (Funzioni onorifiche  delle  soppresse  province  e  altre
norme in materia  di  enti  locali,  Centrale  unica  di  committenza
regionale,  personale  del  Comparto  unico  del   pubblico   impiego
regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono abrogati. 
  13. A definitiva copertura degli oneri sostenuti  o  da  sostenersi
sino al termine di cui all'art. 10, comma 1, lettera l), della  legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 20  (Soppressione  delle  Province  del
Friuli-Venezia Giulia  e  modifiche  alle  leggi  regionali  11/1988,
18/2005,  7/2008,  9/2009,  5/2012,  26/2014,  13/2015,   18/2015   e
10/2016), per attivita' e funzioni gia'  svolte  dalla  Provincia  di
Udine e  divenute  di  competenza  regionale  ai  sensi  della  legge
regionale  12  dicembre   2014,   n.   26   (Riordino   del   sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative),  e  della   legge   regionale   n.   20/2016,   sono
riconosciute risorse sino a un massimo di complessivi  145.000  euro,
mediante l'assegnazione di un apposito fondo straordinario. 
  14. Le risorse di cui al comma  13  sono  concesse  sulla  base  di
apposita richiesta trasmessa dalla provincia alla regione, nel limite
massimo specificato dal comma stesso. 
  15. Per le finalita' previste dal comma 13 e' destinata la spesa di
145.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione previste dalla tabella J di cui al comma 17. 
  16. Alla fine del comma 4-bis dell'art. 42 della legge regionale n.
20/2016 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Il  Commissario  adotta
inoltre ogni provvedimento necessario a  dar  corso  ai  procedimenti
contributivi avviati dagli organi di governo della Provincia di Udine
nell'anno  2017  a  favore  dei  Comuni  di  Ampezzo   e   Cercivento
concernenti gli interventi da realizzare con gli introiti  dei  sovra
canoni rivieraschi. Gli interventi sono realizzati negli anni 2018  e
2019 e il  rendiconto  e'  presentato  all'Amministrazione  regionale
entro il termine  stabilito  dal  Commissario  nel  provvedimento  di
impegno.». 
  17. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
26/2015, sono disposte le variazioni  relative  alle  missioni  e  ai
programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella J.