Art. 13 Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili 1. Nell'ambito del procedimento di liquidazione della Provincia di Udine ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), i beni mobili concessi in comodato dalla provincia stessa in attuazione dei progetti mirati nel settore della promozione turistica di cui alla legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e gia' ammortizzati, sono assegnati in proprieta' ai soggetti comodatari. 2. Dopo il comma 17 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilita' 2018), e' inserito il seguente: «17-bis. Il comma 17 trova applicazione anche qualora in esito alla definizione del procedimento siano state accertate delle economie contributive, nel caso in cui le stesse non siano gia' state oggetto di restituzione alla provincia.». 3. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 45/2017 dopo le parole «Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «e la Banca europea per gli investimenti». 4. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'art. 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi di cui alla annessa tabella N. 5. Dopo il primo periodo del comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalita'), e' aggiunto il seguente: «Il medesimo rimborso spetta a un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal coordinamento delle commissioni e degli osservatori sul contrasto della criminalita' organizzata e la promozione della legalita', istituito presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.». 6. Per le finalita' derivanti dal disposto di cui al comma 1-bis, dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2017, come modificato dal comma 5, si provvede a carico del bilancio del Consiglio regionale. 7. Alle candidate e ai candidati per le elezioni regionali del 29 aprile 2018 non risultati eletti che presentano il rendiconto relativo ai contributi e alle spese sostenute per la propaganda elettorale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 83, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della regione e del consiglio regionale). 8. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella M.