Art. 13 
 
            Servizi istituzionali, generali e di gestione 
              e altre norme intersettoriali e contabili 
 
  1. Nell'ambito del procedimento di liquidazione della Provincia  di
Udine  ai  sensi  della  legge  regionale  9  dicembre  2016,  n.  20
(Soppressione delle Province del Friuli-Venezia  Giulia  e  modifiche
alle  leggi  regionali  11/1988,  18/2005,  7/2008,  9/2009,  5/2012,
26/2014, 13/2015, 18/2015 e  10/2016),  i  beni  mobili  concessi  in
comodato dalla provincia stessa in attuazione dei progetti mirati nel
settore della promozione turistica di cui  alla  legge  regionale  21
luglio  2006,  n.  12  (Assestamento  del  bilancio  2006),  e   gia'
ammortizzati, sono assegnati in proprieta' ai soggetti comodatari. 
  2. Dopo il comma 17 dell'art. 12 della legge regionale 28  dicembre
2017, n. 45 (legge di stabilita' 2018), e' inserito il seguente: 
    «17-bis. Il comma 17 trova applicazione anche  qualora  in  esito
alla  definizione  del  procedimento  siano  state  accertate   delle
economie contributive, nel caso in cui le stesse non siano gia' state
oggetto di restituzione alla provincia.». 
  3. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 45/2017 dopo  le
parole «Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono aggiunte le  seguenti:
«e la Banca europea per gli investimenti». 
  4. Al fine di  contabilizzare  le  operazioni  del  conguaglio  del
gettito relativo alle compartecipazioni erariali  previste  dall'art.
1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2018-2020),  nello  stato  di
previsione dell'entrata e della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie  e
alle missioni e ai programmi di cui alla annessa tabella N. 
  5. Dopo il primo periodo del comma 1-bis dell'art.  4  della  legge
regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in  materia  di  prevenzione  e
contrasto dei  fenomeni  di  criminalita'  organizzata  e  di  stampo
mafioso e per  la  promozione  della  cultura  della  legalita'),  e'
aggiunto il seguente: «Il medesimo rimborso spetta  a  un  componente
designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o  altri
eventi  promossi  dal  coordinamento  delle   commissioni   e   degli
osservatori  sul  contrasto  della  criminalita'  organizzata  e   la
promozione  della  legalita',  istituito  presso  la  Conferenza  dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome.». 
  6. Per le finalita' derivanti dal disposto di cui al  comma  1-bis,
dell'art. 4 della legge regionale n.  21/2017,  come  modificato  dal
comma 5, si provvede a carico del bilancio del Consiglio regionale. 
  7. Alle candidate e ai candidati per le elezioni regionali  del  29
aprile  2018  non  risultati  eletti  che  presentano  il  rendiconto
relativo ai contributi e  alle  spese  sostenute  per  la  propaganda
elettorale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  non  sono  applicate  le  sanzioni   amministrative
previste dall'art. 83, comma 1, della  legge  regionale  18  dicembre
2007,  n.  28  (Disciplina  del  procedimento  per  la  elezione  del
Presidente della regione e del consiglio regionale). 
  8. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015,
sono disposte le variazioni relative alle  missioni  e  ai  programmi
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020 di cui all'allegata tabella M.