Art. 2 Attivita' produttive 1. All'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 35 e' sostituito dal seguente: «35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, nonche' la creazione del cluster cultura creativita' e turismo, di cui al comma 2-bis 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2015.»; b) il comma 36 e' sostituito dal seguente: «36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'art. 15, commi 2, 2-bis.1, 2-bis, 2-ter e 2-ter.1, della legge regionale n. 3/2015, nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivita' produttive, per le attivita' istituzionali riguardanti: a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3); b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la regione aderisce nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente (S3); c) la partecipazione ai Cluster tecnologici nazionali ai quali aderiscono i cluster; d) attivita' strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).»; c) i commi 39, 40 e 41 sono abrogati; d) dopo il comma 40 sono aggiunti i seguenti: «40-bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziate annualmente a favore dei cluster e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione. 40-ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, non rientra tra le attivita' specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilita' 2018).». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dal 1° gennaio 2019. 3. Alle finalita' previste dell'art. 2, comma 35, della legge regionale n. 37/2017, come sostituito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 4. Al fine di consentire il piu' ampio utilizzo di figure professionali di alta qualificazione per il rafforzamento dell'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di azione e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 2, comma 84, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilita' 2018), possono presentarla entro il 20 novembre 2018. 5. I commi 1 e 37 dell'art. 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono abrogati. 6. Per l'anno 2018, i consorzi individuati nel riparto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69 (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)), possono presentare domanda di assegnazione del trasferimento delle risorse spettanti entro il 30 novembre 2018. 7. Al comma 53 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014), l'anno «2018» e' sostituito dal seguente: «2019». 8. In sede di prima applicazione, per l'annualita' 2018, gli interventi di cui all'art. 85, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), possono essere realizzati, in deroga all'art. 85, comma 2, della medesima legge regionale, anche al di fuori degli agglomerati industriali cosi' come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2015, sulle infrastrutture di proprieta' dei consorzi o su infrastrutture di proprieta' di altri enti locali, nella disponibilita' dei consorzi in base a un titolo giuridicamente rilevante. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alle domande pervenute entro il termine di cui al comma 6. 10. Il termine per la conclusione del Piano di azione locale 2009-2011 della Comunita' montana della Carnia, alla quale e' subentrata l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, finanziato ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e' fissato al 31 dicembre 2020 limitatamente agli interventi «5-TUR 2.1.1 - Sviluppo della rete di piste ciclabili a finalita' turistica (completamento esistenti)» e «6-AMB 3.3.1 - Adeguamento e realizzazione centri di raccolta rifiuti (nuova realizzazione)». 11. Con riferimento alle domande di contributo presentante nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 2, commi da 56 a 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilita' 2017), in deroga all'art. 5, comma 5, del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres. (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attivita' di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna), le spese ivi indicate sono riconosciute ammissibili se imputate ad un periodo non superiore a un anno a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo, in alternativa ai periodi di eleggibilita' della spesa gia' previsti dal suddetto regolamento. 12. In via di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), ai fini dell'erogazione del finanziamento finalizzato alla costituzione del fondo di cui ai commi 23, 24 e 25 del medesimo articolo, non e' richiesta la presentazione da parte dei gruppi di azione locale di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa o altra forma di garanzia. 13. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella B.