Art. 2 
 
                        Attivita' produttive 
 
  1. All'art. 2  della  legge  regionale  10  novembre  2017,  n.  37
(Disposizioni urgenti in materia di programmazione  e  contabilita'),
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 35 e' sostituito dal seguente: 
    «35.  L'Amministrazione  regionale,  nell'ambito  delle   proprie
finalita' istituzionali correlate alla crescita e  al  consolidamento
del tessuto produttivo  regionale,  sostiene  iniziative  finalizzate
alla programmazione e all'implementazione  delle  politiche  europee,
nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione,  nonche'
la creazione del cluster cultura creativita' e  turismo,  di  cui  al
comma 2-bis 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2015.»; 
  b) il comma 36 e' sostituito dal seguente: 
    «36. Le iniziative di cui al comma  35  sono  attuate  tramite  i
soggetti gestori dei cluster di cui all'art. 15,  commi  2,  2-bis.1,
2-bis, 2-ter e 2-ter.1, della legge regionale n. 3/2015, nel rispetto
di  programmi  definiti,   sentiti   gli   uffici   competenti,   con
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
competente in materia  di  attivita'  produttive,  per  le  attivita'
istituzionali riguardanti: 
      a)  la  predisposizione,   revisione,   implementazione   della
strategia regionale di specializzazione intelligente (S3); 
      b)  la  partecipazione   alle   piattaforme   tematiche   della
Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei  cluster,
cui   la   regione   aderisce   nell'ambito   della   strategia    di
specializzazione intelligente (S3); 
      c) la partecipazione ai Cluster tecnologici nazionali ai  quali
aderiscono i cluster; 
      d) attivita' strumentali rispetto a quelle di cui alle  lettere
a), b) e c).»; 
      c) i commi 39, 40 e 41 sono abrogati; 
      d) dopo il comma 40 sono aggiunti i seguenti: 
        «40-bis.  Le  risorse  annuali  destinate  a   sostenere   le
iniziative di cui al comma 35 sono suddivise  in  misura  uguale  fra
tutti i soggetti attuatori di cui al comma  36.  La  riprogrammazione
dell'utilizzo  delle  risorse  stanziate  annualmente  a  favore  dei
cluster e' effettuata con deliberazione  della  Giunta  regionale  di
variazione del bilancio finanziario di gestione. 
        40-ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma  35  da
parte del soggetto gestore del cluster di cui all'art. 15,  comma  2,
della legge  regionale  n.  3/2015,  non  rientra  tra  le  attivita'
specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con
le modalita' previste dall'art. 3,  commi  da  6  a  9,  della  legge
regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilita' 2018).». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dal 1° gennaio
2019. 
  3. Alle finalita' previste  dell'art.  2,  comma  35,  della  legge
regionale n. 37/2017, come sostituito dal comma  1,  lettera  a),  si
provvede a valere sullo stanziamento della missione n.  14  (Sviluppo
economico e competitivita')  -  programma  n.  1  (Industria,  PMI  e
artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  4.  Al  fine  di  consentire  il  piu'  ampio  utilizzo  di  figure
professionali di alta qualificazione per il rafforzamento dell'azione
di  governo  e  l'azione  amministrativa  dei  Comuni  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia che svolgono il ruolo di  organismo  intermedio
nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o  del  Piano  di  azione  e
coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013,
i comuni che, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 2,  comma  84,  della
legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di  stabilita'  2018),
possono presentarla entro il 20 novembre 2018. 
  5. I commi 1 e 37 dell'art. 1 della legge regionale 30 marzo  2018,
n. 14 (Disposizioni urgenti in materia  finanziaria  e  per  esigenze
indifferibili), sono abrogati. 
  6. Per l'anno 2018, i  consorzi  individuati  nel  riparto  di  cui
all'art. 7, comma 1, del decreto  del  Presidente  della  Regione  20
marzo 2018, n. 69 (Regolamento concernente i trasferimenti  in  conto
capitale  per  la  progettazione,  realizzazione  e  manutenzione  di
infrastrutture di urbanizzazione  primaria  a  fruizione  collettiva,
veicolare o pedonale, a favore dei  consorzi  di  sviluppo  economico
locale, ai sensi dell'art. 85,  comma  9,  della  legge  regionale  3
febbraio 2015, n.  3  (RilancimpresaFVG  -  riforma  delle  politiche
industriali)),  possono  presentare  domanda  di   assegnazione   del
trasferimento delle risorse spettanti entro il 30 novembre 2018. 
  7. Al comma 53 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre  2013,
n. 23 (legge finanziaria  2014),  l'anno  «2018»  e'  sostituito  dal
seguente: «2019». 
  8. In sede  di  prima  applicazione,  per  l'annualita'  2018,  gli
interventi di cui all'art. 85, comma  1,  della  legge  regionale  20
febbraio 2015, n.  3  (RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle  politiche
industriali), possono essere realizzati, in deroga all'art. 85, comma
2,  della  medesima  legge  regionale,  anche  al  di   fuori   degli
agglomerati industriali cosi' come  definiti  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), della legge regionale n. 3/2015, sulle infrastrutture  di
proprieta' dei consorzi o su infrastrutture di  proprieta'  di  altri
enti locali, nella disponibilita' dei consorzi in base  a  un  titolo
giuridicamente rilevante. 
  9. Le disposizioni di cui  al  comma  8  si  applicano  anche  alle
domande pervenute entro il termine di cui al comma 6. 
  10. Il termine per  la  conclusione  del  Piano  di  azione  locale
2009-2011  della  Comunita'  montana  della  Carnia,  alla  quale  e'
subentrata  l'Unione   territoriale   intercomunale   della   Carnia,
finanziato ai sensi della legge regionale  20  febbraio  2008,  n.  4
(Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del  territorio  montano),
e' fissato al 31 dicembre 2020 limitatamente agli  interventi  «5-TUR
2.1.1 - Sviluppo della rete di piste ciclabili a finalita'  turistica
(completamento  esistenti)»  e   «6-AMB   3.3.1   -   Adeguamento   e
realizzazione centri di raccolta rifiuti (nuova realizzazione)». 
  11.  Con  riferimento  alle  domande  di   contributo   presentante
nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 2, commi da 56 a  62,  della  legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 25  (legge  di  stabilita'  2017),  in
deroga all'art. 5, comma 5, del regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della regione  8  maggio  2017,  n.  094/Pres.
(Regolamento recante disposizioni di attuazione  dell'art.  2,  commi
56-62, della  legge  regionale  29  dicembre  2016,  n.  25,  per  il
finanziamento di attivita' di cooperative e associazioni  finalizzate
al miglioramento della vita e al  mantenimento  e  valorizzazione  di
borghi e ambienti naturali in montagna), le spese ivi  indicate  sono
riconosciute ammissibili se imputate ad un periodo non superiore a un
anno  a  decorrere  dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di
concessione  del   contributo,   in   alternativa   ai   periodi   di
eleggibilita' della spesa gia' previsti dal suddetto regolamento. 
  12. In via di interpretazione  autentica  dell'art.  2,  comma  26,
della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio
per gli anni 2018-2020), ai fini  dell'erogazione  del  finanziamento
finalizzato alla costituzione del fondo di cui ai commi 23, 24  e  25
del medesimo articolo, non e' richiesta la presentazione da parte dei
gruppi di azione locale di apposita fideiussione bancaria  o  polizza
assicurativa o altra forma di garanzia. 
  13. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  10
novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in  materia  di  programmazione  e
contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte
le variazioni relative alle missioni e ai programmi  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli  anni  2018-2020  di  cui
all'allegata tabella B.