Art. 3 Risorse agroalimentari, forestali e ittiche 1. Ai fini dell'attuazione della politica agricola comune nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, in alternativa, ad: a) avviare la procedura di istituzione di un organismo pagatore regionale quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge; b) avviare la procedura negoziale per aderire all'organismo pagatore «Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)», istituita con legge della Regione del Veneto 9 novembre 2001, n. 31; c) avviare la procedura negoziale per aderire a un organismo pagatore interregionale qualora nel frattempo istituito; d) avviare in concorso con altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), la procedura di istituzione di un organismo pagatore interregionale quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge. 2. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale e' autorizzata inoltre ad avviare l'attivita' necessaria alla predisposizione di apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta dal direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, al fine di regolare i rapporti con l'organismo pagatore. La convenzione potra' disciplinare anche: a) la messa a disposizione della regione degli applicativi informatizzati dell'organismo pagatore per i procedimenti amministrativi non rientranti nella politica agricola comune, dopo le opportune modifiche per renderli coerenti con i procedimenti propri della regione; b) la messa a disposizione della regione dei dati riconducibili al territorio regionale per le proprie esigenze di monitoraggio e analisi del comparto rurale regionale. 3. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere b), c) e d), l'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a istituire presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una specifica struttura dotata di idonee risorse umane e strumentali, con compiti di raccordo tra la direzione medesima e l'organismo pagatore. 4. Il termine di presentazione alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dei Piani generali di bonifica, il cui studio e redazione sono stati delegati ai Consorzi di bonifica, e' prorogato al 31 dicembre 2020. 5. In via eccezionale e' prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di presentazione, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, dei Piani di insediamento produttivo agricolo per cui sono stati concessi, negli anni 2007 e 2008, contributi ai comuni ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivita' agricola in aree montane). 6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficolta' che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014. 7. Le modalita' applicative della disposizione di cui al comma 6 sono definite con regolamento da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, cosi' come previsto dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea e' il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficolta' che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura. 8. Per le finalita' previste dal comma 6 e' destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31. 9. La regione promuove il settore agroalimentare regionale attraverso il potenziamento del marchio di qualita' a carattere collettivo istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita'), inteso quale strumento a disposizione delle imprese per la comunicazione riguardante le caratteristiche di qualita' dei prodotti e l'impiego di processi rispettosi dell'ambiente e delle buone pratiche. 10. Per le finalita' di cui al comma 9, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno studio progettuale contenente: a) l'analisi dello stato di fatto dell'utilizzo del marchio di cui alla legge regionale n. 21/2002, evidenziandone punti di forza ed elementi di criticita'; b) un progetto organico per lo sviluppo dell'utilizzo del marchio comprendente l'indicazione degli obiettivi da raggiugere e la descrizione degli strumenti ritenuti adeguati per il relativo raggiungimento, ivi compresa l'eventuale revisione della denominazione e l'aggiornamento della disciplina del marchio tenendo conto in particolare della tracciabilita' dei prodotti; c) una o piu' proposte di riqualificazione del logo del marchio che, tenendo conto delle attuali caratteristiche, mettano in maggiore evidenza la valenza regionale del sistema di certificazione di qualita'; d) una o piu' proposte per l'istituzione di un marchio collettivo che possa essere utilizzato, dalle imprese operanti nel settore agroalimentare con unita' tecnica economica in regione, esclusivamente nella comunicazione aziendale. 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 fanno carico al bilancio dell'Ersa. 12. La regione promuove il settore agroalimentare regionale quale strumento di competitivita' del territorio attraverso il sostegno alle organizzazioni che contribuiscono a promuovere prodotti certificati e di qualita', creando le condizioni per sviluppare economie di rete e sinergie fra soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale sostiene, in particolare, la costituzione e l'attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni d'origine. 13. Per le finalita' di cui al comma 12, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio Doc delle Venezie un contributo per la realizzazione di studi di mercato a supporto delle iniziative promozionali del Pinot grigio prodotto nell'ambito della nuova denominazione di origine. 14. Il contributo di cui al comma 13 e' concesso in conformita' al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013. 15. Il contributo di cui al comma 13 e' assegnato d'ufficio con decreto del Servizio competente in materia di qualita' delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. 16. Per le finalita' di cui al comma 13 e' destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31. 17. Per le finalita' di cui al comma 12, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli-Venezia Giulia «Brovada», con sede in Udine, un contributo straordinario per le spese necessarie alla costituzione del Consorzio per la tutela della Brovada DOP. 18. Il contributo di cui al comma 17 e' concesso in conformita' al regolamento (UE) n. 1407/2013. 19. Il contributo di cui al comma 17 e' assegnato d'ufficio con decreto del direttore del Servizio competente in materia di qualita' delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. 20. Per le finalita' previste dal comma 17 e' destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31. 21. Nelle more dell'attuazione del comma 7 dell'art. 50 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), in sede di prima applicazione, l'ETPI concede, entro il 31 gennaio 2019, previo parere del Comitato ittico da rendersi entro il 31 dicembre 2018, mediante procedura selettiva nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e concorrenza rivolta alle federazioni sportive nazionali del CONI la concessione dei campi di gara fissi del Collegio 5 - Maniago Barcis per lo svolgimento di manifestazioni sportive riconosciute dalla Fipsas. La concessione e' a titolo oneroso, nella misura di 0,50 euro per ogni partecipante a manifestazione, destinato a progetti di riqualificazione fluviale. 22. L'Amministrazione regionale facilita l'accesso da parte delle imprese agricole al credito, quale strumento che favorisce, nell'ambito dell'attuale situazione economica e finanziaria, benefici di consolidamento e sviluppo del comparto agricolo regionale. 23. Per le finalita' di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale concede, alle imprese agricole che in territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e li commercializzano, contributi in conto capitale per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai Confidi o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidita'. 24. I contributi di cui al comma 23 sono concessi secondo criteri e modalita' definiti con regolamento regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi «de minimis» previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 25. Per le finalita' previste dal comma 23 e' destinata la spesa di 100.000 euro per il 2019, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31. 26. Il comma 6, dell'art. 3, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilita' 2018), e' sostituito dal seguente: «6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le seguenti attivita' istituzionali svolte per conto dell'Amministrazione regionale: a) partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative al settore agroalimentare cui la regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3); b) partecipazione ai cluster Tecnologici nazionali cui il parco aderisce; c) con riferimento a specifiche esigenze delle filiere individuate dalla Giunta regionale, raccolta di proposte dai portatori di interesse e presentazione di report contenenti ipotesi di interventi organici per lo sviluppo delle filiere medesime.». 27. Al fine di dare immediata attuazione all'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 26, nell'anno finanziario in corso sono rimborsate le spese sostenute per le finalita' di cui all'art. 3, comma 6, lettera c), della medesima legge regionale a decorrere dal 1° settembre 2018, previo adeguamento della convenzione vigente e previa individuazione delle attivita' per cui viene riconosciuto il rimborso con decreto del direttore della Direzione competente in materia di risorse agroalimentari. 28. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 26, e' destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31. 29. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), le parole «nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attivita' venatoria in una delle riserve di caccia di cui si compone il distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile». 30. Per le finalita' derivanti dal disposto di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2008, come modificato dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 31. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella C.