Art. 3 
 
             Risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
 
  1. Ai fini dell'attuazione della  politica  agricola  comune  nella
Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento al regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del  consiglio,  del  17  dicembre
2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
politica agricola comune e che abroga  i  regolamenti  del  consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)  n.  814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, l'Amministrazione regionale  e'
autorizzata, in alternativa, ad: 
  a) avviare la procedura di istituzione  di  un  organismo  pagatore
regionale  quale  ente  di  diritto  pubblico  dotato  di   autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile e  patrimoniale  nei  limiti
previsti dalla legge; 
  b)  avviare  la  procedura  negoziale  per  aderire   all'organismo
pagatore «Agenzia veneta per i  pagamenti  in  agricoltura  (AVEPA)»,
istituita con legge della Regione del Veneto 9 novembre 2001, n. 31; 
  c) avviare la  procedura  negoziale  per  aderire  a  un  organismo
pagatore interregionale qualora nel frattempo istituito; 
    d) avviare  in  concorso  con  altre  amministrazioni,  ai  sensi
dell'art.  5  del  decreto  legislativo  21  maggio   2018,   n.   74
(Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28  luglio
2016, n. 154), la procedura di istituzione di un  organismo  pagatore
interregionale quale ente di diritto  pubblico  dotato  di  autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile e  patrimoniale  nei  limiti
previsti dalla legge. 
  2. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal  comma
1, lettere  b)  e  c),  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata
inoltre ad avviare l'attivita'  necessaria  alla  predisposizione  di
apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta
dal direttore della  Direzione  centrale  competente  in  materia  di
risorse  agroalimentari,  al  fine  di  regolare   i   rapporti   con
l'organismo pagatore. La convenzione potra' disciplinare anche: 
    a) la  messa  a  disposizione  della  regione  degli  applicativi
informatizzati   dell'organismo   pagatore   per    i    procedimenti
amministrativi non rientranti nella politica agricola comune, dopo le
opportune modifiche per renderli coerenti con i  procedimenti  propri
della regione; 
    b) la messa a disposizione della regione dei  dati  riconducibili
al territorio regionale per le proprie  esigenze  di  monitoraggio  e
analisi del comparto rurale regionale. 
  3. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal  comma
1, lettere b), c)  e  d),  l'Amministrazione  regionale  e'  altresi'
autorizzata a istituire presso la Direzione  centrale  competente  in
materia di risorse agroalimentari una specifica struttura  dotata  di
idonee risorse umane e strumentali, con compiti di  raccordo  tra  la
direzione medesima e l'organismo pagatore. 
  4. Il termine di presentazione alla Direzione  centrale  competente
in materia di risorse agroalimentari dei Piani generali di  bonifica,
il cui  studio  e  redazione  sono  stati  delegati  ai  Consorzi  di
bonifica, e' prorogato al 31 dicembre 2020. 
  5. In via eccezionale e' prorogato al 31 dicembre 2024  il  termine
di presentazione, alla Direzione centrale competente  in  materia  di
risorse agroalimentari, dei Piani di insediamento produttivo agricolo
per cui sono stati concessi, negli anni 2007 e  2008,  contributi  ai
comuni ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n.
16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e  di  promozione
dell'attivita' agricola in aree montane). 
  6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a istituire un regime
di  aiuto  che  prevede  la  concessione   di   contributi   per   la
realizzazione di piani di ristrutturazione  da  parte  di  piccole  e
medie  imprese  in   difficolta'   che   producono,   trasformano   e
commercializzano  prodotti  dell'acquacoltura,  nel  rispetto   delle
disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione  recante
«Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio   e   la
ristrutturazione  di  imprese   non   finanziarie   in   difficolta'»
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  serie  C
249/1 del 31 luglio 2014. 
  7. Le modalita' applicative della disposizione di cui  al  comma  6
sono  definite  con  regolamento   da   sottoporre   all'approvazione
preventiva della Commissione europea, cosi' come  previsto  dall'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il  regime  di  aiuto  approvato  dalla  Commissione  europea  e'  il
riferimento giuridico che  detta  le  regole  per  il  sostegno  agli
interventi per la ristrutturazione delle imprese in  difficolta'  che
producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura. 
  8. Per le finalita' previste dal comma 6 e' destinata la  spesa  di
300.000  euro  per  l'anno  2019  a  valere  sulla  missione  n.   16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  programma  n.  1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo
n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella C di  cui  al  comma
31. 
  9.  La  regione  promuove  il  settore   agroalimentare   regionale
attraverso il potenziamento  del  marchio  di  qualita'  a  carattere
collettivo istituito dalla legge regionale  13  agosto  2002,  n.  21
(Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli  e  alimentari  di
qualita'), inteso quale strumento a disposizione delle imprese per la
comunicazione riguardante le caratteristiche di qualita' dei prodotti
e l'impiego  di  processi  rispettosi  dell'ambiente  e  delle  buone
pratiche. 
  10. Per le finalita' di cui al comma 9, l'Agenzia regionale per  lo
sviluppo rurale (ERSA) presenta alla Direzione centrale competente in
materia di risorse agroalimentari, entro  tre  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge, uno studio progettuale contenente: 
    a) l'analisi dello stato di fatto dell'utilizzo  del  marchio  di
cui alla legge regionale n. 21/2002, evidenziandone punti di forza ed
elementi di criticita'; 
    b) un progetto organico per lo sviluppo dell'utilizzo del marchio
comprendente  l'indicazione  degli  obiettivi  da  raggiugere  e   la
descrizione  degli  strumenti  ritenuti  adeguati  per  il   relativo
raggiungimento,   ivi   compresa    l'eventuale    revisione    della
denominazione e l'aggiornamento della disciplina del marchio  tenendo
conto in particolare della tracciabilita' dei prodotti; 
    c) una o piu' proposte di riqualificazione del logo  del  marchio
che, tenendo conto delle attuali caratteristiche, mettano in maggiore
evidenza la  valenza  regionale  del  sistema  di  certificazione  di
qualita'; 
    d) una o piu' proposte per l'istituzione di un marchio collettivo
che possa essere  utilizzato,  dalle  imprese  operanti  nel  settore
agroalimentare   con   unita'   tecnica   economica    in    regione,
esclusivamente nella comunicazione aziendale. 
  11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 fanno carico
al bilancio dell'Ersa. 
  12. La regione promuove il settore agroalimentare  regionale  quale
strumento di competitivita' del  territorio  attraverso  il  sostegno
alle  organizzazioni  che  contribuiscono   a   promuovere   prodotti
certificati e di  qualita',  creando  le  condizioni  per  sviluppare
economie di rete e sinergie fra soggetti pubblici e  privati.  A  tal
fine  l'Amministrazione  regionale  sostiene,  in   particolare,   la
costituzione e l'attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni
d'origine. 
  13.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  12,  l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio Doc  delle  Venezie
un contributo per la realizzazione di studi  di  mercato  a  supporto
delle iniziative promozionali del Pinot grigio  prodotto  nell'ambito
della nuova denominazione di origine. 
  14. Il contributo di cui al comma 13 e' concesso in conformita'  al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  serie  L  n.
352/1 del 24 dicembre 2013. 
  15. Il contributo di cui al comma 13  e'  assegnato  d'ufficio  con
decreto  del  Servizio  competente  in  materia  di  qualita'   delle
produzioni nel quale sono fissati i termini  di  realizzazione  delle
iniziative, le spese ammissibili,  le  modalita'  di  erogazione  del
contributo e di rendicontazione della spesa. 
  16. Per le finalita' di cui al comma 13 e' destinata  la  spesa  di
25.000  euro  per  l'anno  2018,  a  valere  sulla  missione  n.   16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  programma  n.  1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31. 
  17.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  12,  l'Amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  concedere  all'Associazione   per   la
valorizzazione del prodotto tradizionale  del  Friuli-Venezia  Giulia
«Brovada», con sede in Udine,  un  contributo  straordinario  per  le
spese necessarie alla costituzione del Consorzio per la tutela  della
Brovada DOP. 
  18. Il contributo di cui al comma 17 e' concesso in conformita'  al
regolamento (UE) n. 1407/2013. 
  19. Il contributo di cui al comma 17  e'  assegnato  d'ufficio  con
decreto del direttore del Servizio competente in materia di  qualita'
delle produzioni nel quale sono fissati i  termini  di  realizzazione
delle iniziative, le spese ammissibili, le  modalita'  di  erogazione
del contributo e di rendicontazione della spesa. 
  20. Per le finalita' previste dal comma 17 e' destinata la spesa di
10.000  euro  per  l'anno  2018,  a  valere  sulla  missione  n.   16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  programma  n.  1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31. 
  21. Nelle more dell'attuazione del comma 7 dell'art. 50 della legge
regionale 1° dicembre 2017, n.  42  (Disposizioni  regionali  per  la
gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), in sede di prima
applicazione, l'ETPI concede, entro il 31 gennaio 2019, previo parere
del Comitato ittico da rendersi entro il 31 dicembre  2018,  mediante
procedura  selettiva  nel  rispetto  dei  principi  di   trasparenza,
pubblicita' e concorrenza rivolta alle federazioni sportive nazionali
del CONI la concessione dei campi di gara  fissi  del  Collegio  5  -
Maniago  Barcis  per  lo  svolgimento  di   manifestazioni   sportive
riconosciute dalla Fipsas. La concessione e' a titolo oneroso,  nella
misura di 0,50 euro per ogni partecipante a manifestazione, destinato
a progetti di riqualificazione fluviale. 
  22. L'Amministrazione regionale facilita l'accesso da  parte  delle
imprese  agricole  al  credito,  quale   strumento   che   favorisce,
nell'ambito dell'attuale situazione economica e finanziaria, benefici
di consolidamento e sviluppo del comparto agricolo regionale. 
  23.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  22,  l'Amministrazione
regionale concede, alle imprese agricole che in territorio  regionale
producono,  trasformano  prodotti  agricoli  anche  in  prodotti  non
agricoli e li commercializzano,  contributi  in  conto  capitale  per
l'abbattimento del costo  delle  commissioni  dovute  sulle  garanzie
rilasciate dai Confidi o dall'Istituto  di  servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA), a fronte  di  finanziamenti  finalizzati
alla crescita e al  rafforzamento  aziendale  o  all'acquisizione  di
liquidita'. 
  24. I contributi di cui al comma 23 sono concessi secondo criteri e
modalita' definiti con  regolamento  regionale,  nel  rispetto  delle
condizioni stabilite dai regimi «de minimis» previsti dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
  25. Per le finalita' previste dal comma 23 e' destinata la spesa di
100.000 euro per il 2019, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca) -  programma  n.  1  (Sviluppo  del
settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n.  2  (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per  gli  anni  2018-2020,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 31. 
  26. Il comma 6, dell'art. 3,  della  legge  regionale  28  dicembre
2017, n. 45 (legge di stabilita' 2018), e' sostituito dal seguente: 
    «6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  rimborsare  il
Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food  &  Bioeconomy  cluster  agency
S.c.a.r.l. di cui all'art. 15, comma  2,  della  legge  regionale  20
febbraio 2015, n.  3  (RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle  politiche
industriali), per le  seguenti  attivita'  istituzionali  svolte  per
conto dell'Amministrazione regionale: 
      a) partecipazione alle piattaforme tematiche della  Commissione
europea relative al settore agroalimentare cui  la  regione  aderisce
nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3); 
      b) partecipazione ai cluster Tecnologici nazionali cui il parco
aderisce; 
      c)  con  riferimento  a  specifiche  esigenze   delle   filiere
individuate  dalla  Giunta  regionale,  raccolta  di   proposte   dai
portatori di interesse e presentazione di report  contenenti  ipotesi
di interventi organici per lo sviluppo delle filiere medesime.». 
  27. Al fine di dare immediata attuazione all'art. 3, comma 6, della
legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma  26,  nell'anno
finanziario in corso  sono  rimborsate  le  spese  sostenute  per  le
finalita' di cui all'art. 3, comma  6,  lettera  c),  della  medesima
legge regionale a decorrere dal 1° settembre 2018, previo adeguamento
della convenzione vigente e previa individuazione delle attivita' per
cui viene riconosciuto il rimborso con decreto  del  direttore  della
Direzione competente in materia di risorse agroalimentari. 
  28. Per le finalita' previste dall'art. 3,  comma  6,  lettera  c),
della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal  comma  26,  e'
destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno  2018,  a  valere  sulla
missione n. 16 (Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca)  -
programma  n.  1  (Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del   sistema
agroalimentare) -  titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  tabella  C
di cui al comma 31. 
  29. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 18 della legge  regionale
6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione  faunistica  e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria), le  parole  «nella  misura
massima del 90 per  cento  della  spesa  ritenuta  ammissibile»  sono
sostituite dalle seguenti:  «nella  misura  massima  di  4  euro  per
ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attivita' venatoria in una
delle riserve di caccia di cui si compone il distretto e comunque non
superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile». 
  30. Per le finalita' derivanti dal disposto di cui alla lettera  a)
del comma 3 dell'art.  18  della  legge  regionale  n.  6/2008,  come
modificato dal comma 29, si  provvede  a  valere  sullo  stanziamento
della missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)
- programma n. 2 (Caccia e pesca) -  titolo  n.  1  (Spese  correnti)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020. 
  31. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
26/2015, sono disposte le variazioni  relative  alle  missioni  e  ai
programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella C.