Art. 5 
 
                  Assetto del territorio e edilizia 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n.
43 (Misure urgenti in materia  di  interventi  di  area  vasta  e  di
contabilita'), le parole  «all'approvazione  dello  studio  da  parte
della Commissione tecnica regionale di cui all'art. 5, commi  dal  19
al  21,  della  legge  regionale  31  dicembre  2012,  n.  27  (legge
finanziaria  2013)»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «in   via
anticipata». 
  2. Le modifiche previste al comma 1 si  applicano  ai  procedimenti
per  i  quali  non  sia  ancora  intervenuto  il   provvedimento   di
determinazione definitiva del contributo. 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 24  della  legge  regionale  22  marzo
2012, n. 5 (legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunita'), e' inserito il seguente: 
    «1-bis. I contributi agli enti locali, per gli  interventi  sugli
immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro
economico esposto.». 
  4. Per le finalita' di cui all'art. 24  della  legge  regionale  n.
5/2012, come modificato dal comma 3, e' destinata la spesa di 319.821
euro per  l'anno  2018  a  valere  sulla  missione  n.  6  (Politiche
giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 2 (Giovani) -  titolo
n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella E di  cui  al  comma
14. 
  5. Al comma 55 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre  2014,
n. 27 (legge finanziaria 2015),  le  parole  «e  il  pagamento  degli
interessi di mora pari al tasso  legale»  e  le  parole  «e  relativi
interessi» sono soppresse. 
  6. Alla lettera c) del comma 1-quinquies dell'art. 12  della  legge
regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali  in
materia di edilizia residenziale pubblica), le parole  «cinque  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sette anni». 
  7.  La  disposizione  di  cui  al  comma  6  si  applica  anche  ai
procedimenti per i quali non e' ancora  intervenuta  la  restituzione
della quota di contributo percepito  e  dei  correlati  interessi  di
legge. 
  8. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2018, puo'  disporre  la
concessione dei contributi previsti per le finalita' di cui  all'art.
9, commi da 26 a 34, della legge  regionale  4  agosto  2014,  n.  15
(Assestamento  del  bilancio  2014),  sulla   base   dell'intervenuto
provvedimento di  approvazione  delle  graduatorie  anche  in  deroga
all'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n.  14  (Disciplina
organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari  che
disciplinano il procedimento contributivo. I  beneficiari  presentano
la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della
concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, a pena  di
decadenza e conseguente revoca del contributo. 
  9. All'art. 7  della  legge  regionale  10  novembre  2017,  n.  37
(Disposizioni urgenti in materia di programmazione  e  contabilita'),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  36  le  parole  «da  completare  entro   la   fine
dell'esercizio 2020» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 73 sono inseriti i seguenti: 
      «73-bis. Con riferimento ai contributi concessi  ai  sensi  dei
commi da 36 a 42 e da 71 a 74, l'erogazione puo' essere disposta  per
importi  correlati  all'avanzamento  nell'esecuzione  dell'opera   su
istanza del beneficiario corredata di: 
        a) documentazione di spesa, ancorche'  non  quietanzata,  per
l'importo per cui e' richiesta l'erogazione; 
        b) dichiarazione  del  direttore  dei  lavori,  se  presente,
ovvero  di  un  tecnico  qualificato  negli  altri  casi,  attestante
l'avvenuta  acquisizione  di  beni  o  l'esecuzione  di  lavori   per
l'importo richiesto e la conformita' di quanto eseguito  al  progetto
dell'opera finanziata. 
      73-ter. L'Amministrazione regionale puo' disporre  ispezioni  e
controlli  ai  fini  di  verificare  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi, ai sensi dell'art. 44  della  legge  regionale  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).». 
  10. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere,  a
favore  dei  comuni  beneficiari  del  «Programma  straordinario   di
interventi per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle
periferie» di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando  con  il  quale  sono
definiti le modalita' e la procedura di  presentazione  dei  progetti
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle  periferie  delle
citta' metropolitane, dei  comuni  capoluogo  di  provincia  e  della
citta'  di  Aosta),  anticipazioni  di  cassa  in  coerenza  con   il
cronoprogramma delle opere e delle conseguenti erogazioni dello Stato
nei   limiti   degli   stanziamenti   disponibili,   subordinatamente
all'assunzione   da   parte   dei   comuni   stessi   nei   confronti
dell'Amministrazione  regionale  di  formale  impegno   al   rimborso
dell'anticipazione erogata. 
  11. Per le finalita' previste dal comma 10 e'  destinata  la  spesa
complessiva di 7.600.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000  euro
per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2  milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulla missione n.  8  (Assetto  del
territorio ed edilizia abitativa) - programma  n.  1  (Urbanistica  e
assetto del territorio) -  titolo  n.  3  (Spese  per  incremento  di
attivita' finanziarie) dello stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 14. 
  12. Le entrate di cui al comma 10, per  complessivi  4  milioni  di
euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
2 milioni di euro per l'anno 2020,  sono  accertate  e  riscosse  sul
titolo n.  5  (Entrate  da  riduzione  di  attivita'  finanziarie)  -
tipologia 50300 (Riscossione di crediti  a  medio  -  lungo  termine)
dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020 con riferimento alla tabella A1 di cui all'art. 1, comma 1.
Le entrate pari a 3.600.000 euro per l'anno  2021  sono  accertate  e
riscosse  nei  corrispondenti  titolo  e  tipologia  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio dell'anno medesimo. 
  13. Per l'esecuzione degli interventi urgenti di  ripristino  delle
infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio a seguito degli
eventi alluvionali e dissesti idrogeologici  verificatisi  a  ottobre
2018, e' destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2018 a  valere
sulla missione n. 11 (Soccorso civile) - programma n. 1  (Sistema  di
protezione civile) - titolo n. 2  (Spese  in  conto  capitale)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni  2018-2020,
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella
E di cui al comma 14. 
  14. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
26/2015, sono disposte le variazioni  relative  alle  missioni  e  ai
programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella E.