Art. 6 
 
                 Trasporti e diritto alla mobilita' 
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  promuove  misure  finalizzate   a
supportare gli enti locali interessati dalle problematiche  derivanti
alla viabilita' regionale e  locale,  dai  lavori  in  corso  per  la
realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  l'Amministrazione  regionale
trasferisce al Comune di Latisana,  quale  comune  capofila,  risorse
finanziarie per la copertura, mediante assunzione  di  personale  con
rapporto di lavoro a  tempo  determinato  o  altre  forme  di  lavoro
flessibile, di unita' di personale, funzionali al  potenziamento  del
personale adibito al presidio di  Polizia  locale  sul  territorio  e
idonee  a  garantire  la  sicurezza  stradale  negli   ambiti   della
viabilita' alternativa. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la  regione  trasferisce,
altresi', i necessari spazi assunzionali assegnati alle UTI, ai sensi
dell'art. 17 della legge regionale 21 aprile  2017,  n.  9  (Funzioni
onorifiche delle soppresse province e altre norme in materia di  enti
locali,  Centrale  unica  di  committenza  regionale,  personale  del
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale,  trasporti  e
infrastrutture), che, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, risultino ancora disponibili. 
  4. Il Comune provvede  a  formulare  istanza  di  concessione  alla
Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. L'ente  beneficiario  rendiconta  la  spesa  sostenuta  mediante
dichiarazione del legale rappresentante. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 1  e'  destinata  la  spesa  di
600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 8. 
  7. Il Comune di Monfalcone, in qualita' di  mero  beneficiario,  e'
autorizzato a stipulare apposita  convenzione  con  il  Consorzio  di
sviluppo   economico   del   monfalconese   per   la    realizzazione
dell'intervento denominato «Riqualificazione del canale Valentinis ed
aree limitrofe» previsto nella tabella  P  approvata  con  l'art.  10
della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio
per gli anni 2018-2020). 
  8. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015,
sono disposte le variazioni relative alle  missioni  e  ai  programmi
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020 di cui all'allegata tabella F.