Art. 7 
 
          Beni e attivita' culturali, sport e tempo libero 
 
  1. Nelle more del recepimento del decreto ministeriale 21  febbraio
2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita' per  i
musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione
del sistema  museale  nazionale),  e  al  fine  di  dare  continuita'
all'attivita' dei musei di interesse regionale e in  conformita'  con
il disposto dell'art. 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre
2015,  n.  23  (Norme  regionali  in  materia  di  beni   culturali),
l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  per  l'anno
2018 un contributo straordinario di: 
    a) 37.000 euro all'Arcidiocesi di Udine  per  il  sostegno  delle
attivita' del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo; 
    b) 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti  Popolari
«Michele Gortani» per il sostegno delle attivita' del  Museo  Carnico
delle Arti Popolari «Michele Gortani»; 
    c) 28.000 euro alla Comunita' ebraica di Trieste per il  sostegno
delle attivita' del Museo della Comunita' ebraica di Trieste «Carlo e
Vera Wagner». 
  2. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  presentano  al  servizio
competente  in  materia  di  beni  culturali  domanda  di  contributo
corredata di una relazione  illustrativa  delle  attivita'  svolte  o
programmate nell'anno in corso  e  di  un  prospetto  delle  relative
spese. 
  3. I contributi di cui al comma 1  sono  concessi  con  decreto  da
emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda di cui al comma 2 e sono erogati a seguito  dell'approvazione
del rendiconto presentato ai sensi del comma 4 con decreto da emanare
entro novanta giorni  dalla  data  di  presentazione  del  rendiconto
medesimo. 
  4. Ai  fini  della  rendicontazione  il  beneficiario  presenta  la
documentazione  giustificativa  della  spesa  per  un   importo   non
inferiore all'ammontare del contributo concesso. 
  5.  Sono  ammissibili  le  spese  che  risultano  pertinenti   allo
svolgimento delle attivita' dei musei, che sono generate nel  periodo
di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in  corso  e
che sono sostenute per: 
    a) la conservazione  e  il  restauro  delle  collezioni  e  delle
raccolte; 
    b) lavori di catalogazione e di ordinamento; 
    c) l'organizzazione e l'allestimento  di  mostre  scientifiche  e
divulgative; 
    d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche; 
    e) la pubblicazione di cataloghi e monografie  sul  patrimonio  e
sull'attivita' del museo; 
    f) il noleggio o la locazione finanziaria  di  beni  strumentali,
con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi; 
    g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e  di
climatizzazione, delle attrezzature e  delle  dotazioni  tecnologiche
delle sedi espositive; 
    h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua
e per il pagamento dei servizi  di  pulizia  e  di  manutenzione  dei
locali delle sedi espositive; 
    i) il pagamento dei premi di  assicurazione  delle  collezioni  e
degli immobili destinati alle sedi espositive; 
    l) la corresponsione della retribuzione del personale del  Museo,
nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 1  e'  destinata  la  spesa  di
102.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 5  (Tutela  e
valorizzazione dei beni e  attivita'  culturali)  -  programma  n.  2
(Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore  culturale)  -
titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alle
corrispondenti variazioni previste dalla tabella G di  cui  al  comma
29. 
  7. Il comma 95 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre  2017,
n. 45 (legge di stabilita' 2018), e' abrogato. 
  8. Al comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre  2014,
n. 27 (legge finanziaria 2015), le parole  «31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». 
  9. All'art. 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme
urgenti in materia di cultura e sport), sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 9 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2018»; 
    b) al comma 10 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2019». 
  10. Nelle more della revisione della normativa di settore,  per  le
finalita' previste dall'art. 11 della legge regionale 3 aprile  2003,
n. 8 (Testo unico in materia di sport),  il  Servizio  competente  in
materia di sport concede i contributi  ivi  previsti  nell'ambito  di
specifiche graduatorie approvate  dal  Servizio  medesimo  e  formate
sulla base di categorie di beneficiari, per  valorizzare  l'attivita'
delle  associazioni  e  delle  societa'  sportive  delle   discipline
sportive associate e delle articolazioni  territoriali  sovracomunali
degli enti di promozione sportiva,  garantendo  il  massimo  utilizzo
delle risorse assegnate. 
  11. Con deliberazione della Giunta regionale in sede di  variazione
del bilancio finanziario di gestione e'  definita  la  programmazione
dell'utilizzo delle risorse  stanziate  annualmente  a  favore  delle
manifestazioni di cui all'art. 11 della legge regionale n.  8/2003  e
la loro  riprogrammazione,  in  relazione  alle  diverse  graduatorie
previste dal comma 10. 
  12. Dopo l'art. 32-quater della legge regionale 11 agosto 2014,  n.
16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali),  e'  inserito
il seguente: 
  «Art.  32-quinquies   (Variazioni   sostanziali   delle   attivita'
programmate). - 1.  I  regolamenti  che  disciplinano  i  progetti  e
programmi  triennali,  nonche'  gli  avvisi   pubblici   emanati   in
applicazione della presente legge  stabiliscono  i  casi  in  cui  si
determinano modifiche sostanziali alle  attivita'  programmate  nelle
relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per  effetto  di
variazioni di punteggio intervenute successivamente alla  concessione
dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.». 
  13. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  sostenere  la
costituzione dell'associazione «Centro studi  David  Maria  Turoldo»,
promossa  dal  Comune  di  Sedegliano  e  avente  come  finalita'  la
realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche  sulla  figura  e
l'opera dell'autore, nonche' la gestione della  sua  casa  natale.  A
tale  fine  e'  assegnato  al  Comune  di  Sedegliano  un  contributo
straordinario di 20.000 euro per l'anno 2018. 
  14. Per le finalita' di cui al comma 13 e' destinata  la  spesa  di
20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n.  5  (Tutela  e
valorizzazione dei beni e  attivita'  culturali)  -  programma  n.  2
(Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore  culturale)  -
titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella G di  cui  al  comma
29. 
  15. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme  regionali
in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Sistema  museale  regionale).  -  1.  L'interazione  e  la
cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura  delle
amministrazioni pubbliche e di  altri  soggetti  pubblici  e  privati
presenti nel  territorio  del  Friuli-Venezia  Giulia  si  realizzano
nell'ambito del sistema museale regionale. 
  2. Fanno parte del sistema museale regionale i musei  pubblici  non
statali e i musei privati del Friuli-Venezia Giulia, singolarmente  o
aggregati in reti costituite ai sensi dell'art. 7,  che  svolgono  la
loro funzione culturale, di ricerca ed  educativa  a  servizio  della
comunita', che risultano in possesso degli standard  minimi  previsti
dai livelli uniformi di qualita' per i musei,  necessari  per  essere
accreditati al sistema museale nazionale.»; 
    b) al comma 3 dell'art. 6 le parole  «della  legge  regionale  n.
10/2008 ,  l'Istituto  regionale  per  il  patrimonio  culturale  del
Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti:  «della  legge
regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per
il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia  Giulia
- ERPAC  e  disposizioni  urgenti  in  materia  di  cultura),  l'Ente
regionale  per  il  patrimonio  culturale  della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia - ERPAC»; 
    c) al comma 1 dell'art. 7 le parole «ovvero al conseguimento  dei
requisiti funzionali di base di cui all'art. 5, comma 2, lettere  b),
f), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al conseguimento
degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualita' per i
musei,  necessari  per  essere   accreditati   al   Sistema   museale
nazionale»; 
    d) al comma 8-bis dell'art. 7 le parole «solo le reti museali  in
possesso di tutti i requisiti funzionali di base di cui  all'art.  5,
comma 2, e di cui facciano parte  musei  in  possesso  dei  requisiti
funzionali di base di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d)  ed
e)» sono sostituite dalle seguenti:  «le  reti  museali  in  possesso
degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualita' per i
musei,  necessari  per  essere   accreditati   al   Sistema   museale
nazionale»; 
    e) il comma 1 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nell'ambito dei musei e delle  reti  museali  inseriti  nel
Sistema museale regionale,  la  regione  riconosce  la  qualifica  di
«Museo  a  rilevanza  regionale»  o  di  «Rete  museale  a  rilevanza
regionale» ai musei e alle reti che  risultano  in  possesso  di  una
serie  di  requisiti  individuati  nell'ambito  degli  obiettivi   di
miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualita' per  i  musei
di cui all'allegato al decreto del  Ministro  dei  beni  culturali  e
delle attivita' culturali e del turismo  21  febbraio  2018,  n.  113
(Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita' per  i  musei  e  i
luoghi della cultura  di  appartenenza  pubblica  e  attivazione  del
Sistema museale nazionale).»; 
    f) dopo il comma 1 dell'art. 8 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al  comma
1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'art. 11.»; 
    g) al comma 2 dell'art.  8  le  parole  «della  consulenza  della
Commissione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «del    parere
dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei»; 
    h) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Organismo regionale di accreditamento dei musei). - 1.  E'
istituito, presso la struttura regionale  competente  in  materia  di
musei, l'Organismo regionale di  accreditamento  al  Sistema  museale
nazionale, di seguito denominato Organismo, di  cui  all'art.  5  del
decreto ministeriale n. 113/2018. 
  2.   All'Organismo   compete   l'istruttoria   delle   istanze   di
accreditamento al sistema museale nazionale avanzate dai musei e  dai
luoghi  di  cultura  di  appartenenza   non   statale   presenti   in
Friuli-Venezia  Giulia.  L'istanza  deve  dare  conto  del  grado  di
rispondenza del museo richiedente agli standard minimi  previsti  dai
livelli uniformi di qualita' per i musei ai fini  dell'accreditamento
al sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria  e'  trasmesso
al Ministero per i beni e le attivita' culturali per la convalida  da
parte della Commissione per  il  Sistema  museale  nazionale  di  cui
all'art. 3 del decreto ministeriale n. 113/2018. 
  3. L'Organismo e' composto: 
    a) dal direttore della  Direzione  centrale  dell'Amministrazione
regionale competente in materia di musei,  che  lo  coordina,  o  suo
delegato; 
    b) dal direttore del Servizio regionale competente in materia  di
musei, o suo delegato; 
    c) dal direttore dell'Ente regionale per il patrimonio  culturale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC, o suo delegato; 
    d) dal direttore del Polo museale del Friuli-Venezia Giulia o suo
delegato, previo accordo con il medesimo; 
    e) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle  autonomie
locali. 
  4. L'Organismo con  propria  deliberazione  stabilisce  le  proprie
modalita' di funzionamento. 
  5.  L'Organismo  si   intende   validamente   costituito   con   la
designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3;  con
decreto  del  direttore   centrale   dell'Amministrazione   regionale
competente in  materia  di  musei  si  da'  atto  della  costituzione
dell'Organismo. 
  6.  La   partecipazione   all'Organismo   non   da'   titolo   alla
corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennita'  o  altri
emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi  con  il
rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo
fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti  di
cui al comma 3.»; 
    i) la lettera a) del comma 1 dell'art.  11  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di «Museo
a rilevanza regionale» o di «Rete  museale  a  rilevanza  regionale»,
nonche' le modalita' e i termini del relativo procedimento;". 
  16. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge regionale  8  maggio  2000,  n.  10
(Interventi   per   la   tutela,   conservazione   e   valorizzazione
dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia),  al  Comune
di  Fagagna  per  la  realizzazione  dell'intervento   di   «Restauro
conservativo  paramento  esterno  del  quadrante  settentrionale  del
castello  di  Fagagna:  cinta  muraria  sulla   collina   detta   del
Cardinale», che il beneficiario e' stato autorizzato a utilizzare per
la realizzazione  del  nuovo  intervento  denominato  «Interventi  di
conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree  del
Castello» ai sensi dell'art. 11, comma 6, della  legge  regionale  11
agosto 2016, n. 14  (Assestamento  del  bilancio  per  l'anno  2016),
ancorche' il  Comune  di  Fagagna  non  abbia  rispettato  i  termini
perentori di fine dei lavori da ultimo fissati per  la  realizzazione
dell'opera. 
  17. Per le finalita' di cui  al  comma  16  il  Comune  di  Fagagna
presenta al Servizio competente in materia di beni  culturali,  entro
il termine perentorio di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, apposita istanza corredata di  un  nuovo
cronoprogramma aggiornato. 
  18. Ai sensi del comma 17 il Servizio competente in materia di beni
culturali,  verificato  il  rispetto  del  termine  di  presentazione
dell'istanza,  conferma  il  contributo  e  fissa  il  nuovo  termine
perentorio di ultimazione dei lavori, nonche' di rendicontazione  del
contributo stesso. 
  19. La regione, in ragione del riconoscimento del ruolo della  FISI
del Friuli-Venezia Giulia nella  gestione  delle  attivita'  connesse
all'organizzazione di  gare  internazionali  e  alla  promozione  del
settore  giovanile,  e'  autorizzata  a   concedere   un   contributo
straordinario per l'anno 2018, anche con riferimento  alle  attivita'
da svolgersi nel corso del 2019. 
  20. Per la finalita' di cui al comma 19 e' destinata  la  spesa  di
40.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 6  (Politiche
giovanili, sport e tempo libero) - programma  n.  1  (Sport  e  tempo
libero) - titolo n. 1 (Spese  correnti)  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella G di  cui  al  comma
29. 
  21. Il comma 32 dell'art. 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n.
14 (Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria  e  per  esigenze
indifferibili), e' abrogato. 
  22. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  ai
Comuni  del  Friuli-Venezia  Giulia  un  contributo  straordinario  a
sostegno di eventi che  ricordano  gli  ultimi  giorni  della  Grande
Guerra e che evidenziano la prospettiva della  Pace,  organizzati  in
occasione del centenario della ricorrenza. 
  23. Sono ammissibili le domande presentate congiuntamente da almeno
tre comuni, di cui almeno uno  che  sia  stato  teatro  delle  ultime
battaglie della Grande Guerra. 
  24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22
e'  presentata  al  Servizio  competente  in  materia  di   attivita'
culturali, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, dal  comune  piu'  popoloso,  individuato  come
capofila, corredata del  programma  di  iniziative  e  attivita'  del
progetto, nonche' del relativo preventivo di spesa. 
  25. Sono ammissibili a contributo le  spese  relative  al  progetto
finanziato e individuate nella domanda, come di seguito specificate: 
    a) spese di personale relative al progetto finanziato:  a  titolo
esemplificativo, spese retribuzione lorda  del  direttore  artistico,
dei consulenti, degli  organizzatori,  degli  artisti/figuranti,  del
personale tecnico, degli studiosi e dei relatori; spese  di  viaggio,
di vitto e di alloggio sostenute da artisti, relatori e  figuranti  e
rimborsate dal soggetto beneficiario; 
    b) spese  direttamente  collegabili  al  progetto  finanziato:  a
titolo  esemplificativo,  spese  per  l'acquisto  o  il  noleggio  di
scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce  e  suoni;  spese
per   prestazioni   di   terzi   per   allestimenti   di    strutture
architettoniche e mobili  di  scenografie;  montaggio,  smontaggio  e
facchinaggio; spese per il trasporto o la spedizione di  strumenti  e
di altre attrezzature e connesse spese assicurative, spese per  oneri
di sicurezza e per servizi antincendio e altre spese di allestimento,
spese per premi e concorsi; 
    c) spese di pubblicita' e  di  promozione  relative  al  progetto
finanziato: in particolare, spese  per  servizi  di  ufficio  stampa;
spese  per  stampe,  distribuzione  e  affissione  di   locandine   e
manifesti; spese per  prestazioni  professionali  di  ripresa  video,
registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicita'; 
    d)  spese  per  la  gestione  di  spazi  relativi   al   progetto
finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi  per  gli
spettacoli o le altre attivita' culturali e spese di pulizia; 
    e) spese di rappresentanza:  spese  per  rinfreschi,  catering  o
allestimenti ornamentali per un importo complessivo non superiore  al
10 per cento dell'incentivo concesso. 
  26. Sono ammissibili anche le spese gia'  sostenute  alla  data  di
presentazione della domanda e relative al progetto finanziato. 
  27. La graduatoria delle  domande  e'  adottata  con  deliberazione
della Giunta regionale sulla base di quanto disposto  dal  comma  23.
Con il decreto di concessione sono fissati i termini e  le  modalita'
di rendicontazione della spesa. Il contributo e'  erogato  a  seguito
dell'approvazione della rendicontazione. 
  28. Per le finalita' di cui al comma 22 e' destinata  la  spesa  di
15.000 euro, per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 5 (Tutela  e
valorizzazione dei beni e  attivita'  culturali)  -  programma  n.  2
(Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore  culturale)  -
titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione di cui alla tabella G, di cui al comma 29. 
  29. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
26/2015, sono disposte le variazioni  relative  alle  missioni  e  ai
programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella G.