Art. 8 
 
                   Lavoro, formazione, istruzione, 
                   politiche giovanili e famiglia 
 
  1. Le istanze per la richiesta degli incentivi di cui agli articoli
29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro),
possono essere presentate  anche  in  data  successiva  a  quella  di
assunzione, inserimento in cooperativa o trasformazione del  rapporto
di  lavoro  purche'  le  istanze  siano  presentate  alla   Direzione
competente  in  materia  di  lavoro  entro  il  giorno  15  del  mese
successivo a quello nel quale l'evento si e' verificato. 
  2. Per la scadenza del termine di cui al comma  1  non  si  applica
l'art. 6, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso). 
  3. Al fine di  evitare  ingiustificate  disparita'  di  trattamento
nell'accesso alle  prestazioni  concernenti  i  diritti  sociali,  in
attuazione del principio di cui all'art. 19, comma 7, primo  periodo,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150  (Disposizioni  per
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e  di
politiche attive, ai sensi dell'art.  1,  comma  3,  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183), la vigente normativa regionale in materia  di
verifica della permanenza dello stato  di  disoccupazione  non  trova
applicazione al solo fine della verifica  dei  requisiti  di  accesso
all'indennita' di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, della legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2017-2019)
per soggetti in particolari condizioni (cosiddetta APE sociale). 
  4. In via di prima applicazione di quanto previsto dal comma 3,  lo
stato di  disoccupazione  si  considera  sussistente,  al  solo  fine
dell'accesso all'indennita' di cui al comma 3, anche in caso di esito
negativo  della  verifica  della  permanenza  dello  stato   medesimo
effettuata nel 2015, nel 2016 e nel 2017, ai  sensi  della  normativa
regionale vigente in materia. 
  5. Al comma 131 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 27 (legge finanziaria 2013),  la  parola  «sei»  viene  sostituita
dalla seguente: «otto». 
  6.  L'Amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
all'Universita' degli studi di Udine un contributo pari a 50.000 euro
annui a  sostegno  delle  attivita'  previste,  in  via  transitoria,
dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  (legge
di  bilancio  2018),  finalizzate  alla  realizzazione  di  un  corso
intensivo   per   l'acquisizione   della   qualifica   di   educatore
professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalla norma stessa. 
  7. Per le finalita' di  cui  al  comma  6  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla  missione  n.  4
(Istruzione e diritto allo  studio)  -  programma  n.  4  (Istruzione
universitaria)  -  titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020,
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella
H di cui al comma 26. 
  8.  L'Amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
all'Istituto  di  sociologia  internazionale  di  Gorizia  (ISIG)  un
contributo per la realizzazione  di  attivita'  di  studio,  ricerca,
progettazione, realizzazione di progetti, organizzazione di  convegni
e seminari e altre attivita' nell'ambito sociologico di interesse per
la regione, previa stipula di apposita convenzione. 
  9. Con deliberazione della Giunta regionale e' approvato lo  schema
di convenzione  di  cui  al  comma  8.  La  convenzione  contiene  la
descrizione delle attivita' da realizzare, gli impegni  delle  parti,
l'eventuale anticipo, i termini di rendicontazione. 
  10. La rendicontazione  e'  effettuata  con  le  modalita'  di  cui
all'art.  43  della  legge  regionale  n.  7/2000  esclusivamente  in
relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di  contributo.
Sono ammissibili a  rendiconto  le  spese  sostenute  dal  1° gennaio
dell'anno in cui e' concesso il contributo. 
  11. Per le finalita' di cui  al  comma  8  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di  25.000  euro  per
ciascuno degli anni 2018  e  2019  a  valere  sulla  missione  n.  14
(Sviluppo economico e competitivita') - programma  n.  3  (Ricerca  e
innovazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del  bilancio  regionale  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  tabella  H
di cui al comma 26. 
  12. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori
basati  sull'importanza  della  memoria  storica,   l'Amministrazione
regionale sostiene iniziative, incontri e  viaggi  della  memoria  da
attuarsi  a  favore  delle  scuole  di  ogni  ordine  e   grado   del
Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20
luglio 2000, n.  211  "Istituzione  del  «Giorno  della  Memoria»  in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei  campi  nazisti"  e  nella
legge 30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del «Giorno del  ricordo»  in
memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle
vicende del confine orientale e concessione di un  riconoscimento  ai
congiunti degli infoibati". 
  13. Per le finalita' di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a concedere un contributo straordinario alle scuole  e
ai comuni della regione a sostegno di iniziative, incontri  e  viaggi
della memoria da realizzarsi nell'anno scolastico 2018/2019. 
  14. Sono beneficiarie dei finanziamenti  di  cui  al  comma  13  le
istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia, quali capofila  di
reti di istituzioni  scolastiche  composte  da  almeno  tre  istituti
compreso il capofila. Sono altresi' beneficiari i Comuni, purche'  in
collaborazione con una o piu' istituzioni scolastiche, anche in  rete
tra loro. 
  15. Le domande sono presentate al Servizio competente in materia di
istruzione entro il termine previsto da apposito bando, emanato entro
e non oltre quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Il riparto delle risorse e'  approvato  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il contributo e' concesso a copertura dell'intera spesa ammissibile e
comunque  per  un  ammontare  non  superiore  a  30.000  euro.   Sono
ammissibili a rendiconto le spese sostenute dal 1°  gennaio  2019.  I
contributi  sono  concessi   secondo   l'ordine   decrescente   della
graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. 
  16. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
decreto del Presidente della regione 20 maggio  2011,  n.  0114/Pres.
(Regolamento concernente criteri e modalita' per  l'attuazione  degli
interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art.  7,
commi 8 e 9, della legge regionale  25  gennaio  2002,  n.  3  (legge
finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della  legge  regionale  18
gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)). 
  17. Per le finalita' di cui al comma 13 e' destinata  la  spesa  di
80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 4  (Istruzione
e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini  di  istruzione
non universitaria) - titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2018-2020,  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  tabella  H
di cui al comma 26. 
  18.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'ARDISS  un  contributo  straordinario  per  istituire  un  premio
rivolto agli studenti per una  ricerca  sull'attuazione  del  diritto
allo studio in  Friuli-Venezia  Giulia,  in  collaborazione  con  gli
atenei regionali. 
  19. Per le finalita' previste dal comma 18 e' destinata la spesa di
5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 4  (Istruzione
e diritto allo studio) - programma n. 4 (Istruzione universitaria)  -
titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella H di  cui  al  comma
26. 
  20. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, per  il
tramite  dell'ARDISS,   un   contributo   straordinario   ai   centri
universitari sportivi delle Universita' degli studi di Trieste  e  di
Udine  per  potenziare  le  attivita'  specifiche  presso   le   sedi
decentrate e presso le case dello studente. 
  21. Per le finalita' previste dal comma 20 e' destinata la spesa di
20.000 euro per l'anno 2018 a carico della missione n. 4  (Istruzione
e diritto allo studio) - programma n. 4 (Istruzione universitaria)  -
titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella H di  cui  al  comma
26. 
  22. Al fine di contenere le  rette  a  carico  delle  famiglie  per
l'accesso  ai  nidi  d'infanzia,   l'Amministrazione   regionale   e'
autorizzata a erogare ad Allianz S.p.a. di Trieste per  il  nido  «Il
futuro siamo noi»,  alla  ditta  individuale  Trevisan  Katiuscia  di
Cordenons (PN) per l'asilo nido «Pinokkio», alla Cooperativa  Sociale
Le Pagine di Ferrara per il  «Nido  degli  scriccioli»  di  Udine,  a
Codess Sociale S.c.s. Onlus di Gorizia per il nido «Il primo volo» di
Gemona del Friuli (Ud), un contributo  straordinario  di  misura  non
superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione  del
nido d'infanzia nell'anno educativo 2017/2018. 
  23. Per accedere al contributo di cui al  comma  22  i  destinatari
devono presentare domanda, completa delle informazioni  necessarie  a
procedere alla ripartizione delle risorse,  alla  Direzione  centrale
lavoro, formazione, istruzione  e  famiglia,  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore della legge. 
  24. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le  finalita'
di  cui  al  comma  22  e  per  l'erogazione  e  la  concessione  dei
contributi, si applicano le previsioni di cui all'art. 4 e all'art. 7
del  decreto  del  Presidente  della  regione  31  maggio  2011,   n.
0128/Pres.  (Regolamento  per  la  determinazione  dei   criteri   di
ripartizione  e  delle  modalita'  di   concessione,   erogazione   e
rendicontazione dei contributi ai gestori  pubblici,  privati  e  del
privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'art. 9, commi 18 e 19,
della legge regionale 29 dicembre  2010,  n.  22  (legge  finanziaria
2011)). 
  25. Per le finalita' di cui al comma 22 e' destinata  la  spesa  di
166.190,04 euro per  l'anno  2018  a  valere  sulla  missione  n.  12
(Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia)  -  programma  n.  1
(Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per  gli  anni  2018-2020,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 26. 
  26. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015
, sono disposte le variazioni relative alle missioni e  ai  programmi
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020 di cui all'allegata tabella H.