Art. 9 
 
               Salute, politiche sociali e disabilita' 
 
  1.  A  partire  dall'anno  2019,  l'Amministrazione  regionale   e'
autorizzata a concedere agli enti del  Servizio  sanitario  regionale
contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione
dalle zanzare. 
  2.  Con  decreto  del  direttore  del  Servizio  sanita'   pubblica
veterinaria e' adottato il piano regionale operativo degli interventi
di disinfestazione dalle zanzare, nel quale sono indicati  i  criteri
di riparto dei finanziamenti previsti al comma 1 e le  operazioni  di
disinfestazione   raccomandate,   con   le   relative   modalita'   e
tempistiche. 
  3. I contributi di cui al comma  1  sono  erogati  in  acconto,  in
un'unica soluzione, in base ai criteri  di  riparto  individuati  dal
piano regionale operativo degli interventi di  disinfestazione  dalle
zanzare di cui al comma 2. 
  4. Entro il 31 marzo di ogni anno,  i  beneficiari  presentano  una
rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai  sensi  dell'art.
42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso),
attestante l'importo speso nell'anno  precedente,  corredati  di  una
relazione sugli interventi effettuati. 
  5. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e  2020,  a  valere  sulla  missione  n.  13
(Tutela della salute) - programma n. 1 (Servizio sanitario  regionale
- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) -  titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 
  6. Dopo il comma 35 dell'art. 8  della  legge  regionale  30  marzo
2018, n. 14  (Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria  e  per
esigenze indifferibili), e' inserito il seguente: 
    «35-bis. Una volta confermati i finanziamenti ai sensi del  comma
34 dal Servizio regionale che ha concesso il contributo,  le  domande
presentate sono assegnate alle Direzioni competenti per materia,  per
le relative istruttorie e l'adozione degli atti conseguenti.». 
  7. Dopo il comma 8 dell'art. 11  della  legge  regionale  27  marzo
2018, n. 12 (Disposizioni  in  materia  di  cultura,  sport,  risorse
agricole e forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria e raccolta
funghi, imposte e tributi, autonomie  locali  e  coordinamento  della
finanza  pubblica,  funzione  pubblica,  infrastrutture,  territorio,
ambiente,  energia,  attivita'  produttive,  cooperazione,   turismo,
lavoro,   biodiversita',    paesaggio,    salute    e    disposizioni
istituzionali), e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a
completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a  quanto
previsto dagli articoli 41, 41-bis e  42  della  legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), con  la  quale  attestano  l'utilizzo
delle relative somme e la loro regolare esecuzione.  Resta  ferma  la
facolta' da parte dell'Amministrazione  regionale  di  richiedere  ai
beneficiari  l'esibizione   della   documentazione   comprovante   la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 8.». 
  8. Dopo il comma 11-quater dell'art. 37 della  legge  regionale  10
novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in  materia  di  programmazione  e
contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti),  e'  inserito
il seguente: «11-quinquies.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi  di  cui  al
comma 11-quater, in deroga a quanto previsto dall'art. 42 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano  una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa),  con  la  quale  attestano
l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione.  Resta
ferma  la  facolta'  da  parte  dell'Amministrazione   regionale   di
richiedere   ai   beneficiari   l'esibizione   della   documentazione
comprovante la realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma
11-quater.». 
  9. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto  2018,  n.
20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020),  l'importo  di
euro «4.758.801» e' sostituito con l'importo di euro «4.759.665». 
  10. In relazione al disposto di cui al comma 2  dell'art.  9  della
legge  regionale  n.  20/2018,   come   modificato   dal   comma   9,
relativamente alle esigenze di parte capitale, e' destinata la  spesa
di 864 euro per l'anno 2018 a valere sulla  missione  n.  13  (Tutela
della salute) -  programma  n.  4  (Servizio  sanitario  regionale  -
ripiano di disavanzi  sanitari  relativi  ad  esercizi  pregressi)  -
titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per  gli  anni  2018-2020,  con  riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella I di  cui  al  comma
52. 
  11. In relazione al disposto di  cui  al  comma  1  e  al  comma  2
dell'art. 9 della legge regionale n.  20/2018,  come  modificato  dal
comma 9, la somma di 864 euro per l'anno 2018 affluisce al titolo  n.
3 (Entrate extra-tributarie) e alla  tipologia  n.  500  (Rimborsi  e
altre  entrate  correnti)   con   riferimento   alla   corrispondente
variazione prevista dalla tabella A1 di cui all'art. 1, comma 1. 
  12. In relazione al disposto di cui al comma 8  dell'art.  9  della
legge regionale n. 20/2018 e' destinata l'ulteriore spesa di  264.517
euro per l'anno 2018 a valere sulla  missione  n.  13  (Tutela  della
salute) - programma n. 4 (Servizio sanitario regionale -  ripiano  di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi  pregressi)  -  titolo  n.  2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla  corrispondente
variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 
  13. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n.
2  (Interventi  straordinari  per  la  disinfestazione  da   zanzare,
termiti, nonche' per la derattizzazione), dopo  la  parola  «Regione»
sono inserite le seguenti: «per il 60 per cento»  e  dopo  la  parola
«residente» sono inserite le seguenti: «, per il 30 per cento in base
alla superficie situata a un'altitudine inferiore ai  300  metri  sul
livello del mare, per il 10 per cento tra  i  soli  comuni  litoranei
della regione in base alla superficie». 
  14. Al comma 4 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  2/1985  la
parola «marzo» e' sostituita dalla seguente: «gennaio». 
  15. Al comma 7 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  2/1985  le
parole «sono considerati anticipazioni  ai  medesimi  comuni  che  li
hanno ricevuti per i due anni successivi a quello  di  concessione  e
vanno ad aggiungersi allo stanziamento  disponibile  a  bilancio  nel
riparto  della  quota  annuale  destinata  ai  medesimi   interventi.
Trascorsi i due anni dalla concessione, i contributi non rendicontati
devono essere restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «restano  a
disposizione dei  Comuni  che  li  hanno  ricevuti  per  le  medesime
finalita'». 
  16. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1985  e'
inserito il seguente: 
    «7-bis. I  comuni  che  non  rendicontano  anche  parzialmente  i
contributi ricevuti ai sensi del comma  3  sono  tenuti,  a  pena  di
esclusione, a presentare alla  Direzione  competente  in  materia  di
salute apposita istanza di partecipazione  al  riparto  entro  il  31
gennaio di ogni anno.». 
  17. Per l'esercizio 2018, alla concessione dei  contributi  di  cui
all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 2/1985, non si  applica
il comma 7-bis dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  2/1985,  come
inserito dal comma 16. 
  18. Alla fine del comma 1 dell'art.  9  della  legge  regionale  28
dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilita'  2018),  sono  aggiunte  le
parole: «e in un importo massimo omnicomprensivo  a  copertura  degli
oneri dei tutor didattici e responsabili  delle  attivita'  formative
professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario  regionale
o dell'Universita'». 
  19. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n.  45/2017,  dopo
le  parole  «piano  finanziario»  sono  inserite  le  seguenti:  «con
evidenza degli oneri previsti per i tutor didattici e i  responsabili
delle attivita' formative professionalizzanti». 
  20. Alle  finalita'  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  della  legge
regionale n. 45/2017, come modificato dal comma  18,  si  provvede  a
valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della  salute)
- programma  n.  1  (Servizio  sanitario  regionale  -  finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020. 
  21. Il comma 9 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017,  n.
31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e' abrogato. 
  22.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Azienda    per    l'assistenza    sanitaria    n.     3     «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» un  contributo  straordinario  per  la
realizzazione di progettualita' con ricadute su tutta la  popolazione
regionale che incentivi l'esercizio fisico quale farmaco di salute. 
  23. La domanda per la concessione del contributo di  cui  al  comma
22, corredata di una relazione  che  illustri  obiettivi,  attivita',
indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di  spesa,  e'
presentata alla Direzione centrale competente in materia  di  salute,
entro venti giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. Nel decreto di concessione  sono  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' di rendicontazione del contributo. Il contributo e' erogato
in via anticipata e in un'unica soluzione. 
  24. Per le finalita' di cui al comma 22 e' destinata  la  spesa  di
60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla  missione  n.  13  (Tutela
della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
- titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella I di  cui  al  comma
52. 
  25.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  a
FederSanita' ANCI Friuli-Venezia Giulia un  contributo  straordinario
per lo sviluppo di progettualita' nei territori comunali che vadano a
realizzare percorsi  che  incentivino  la  popolazione  all'esercizio
fisico e a camminare sviluppando  la  cultura  del  movimento  e  del
benessere. 
  26. La domanda per la concessione del contributo di  cui  al  comma
25, corredata di una relazione  che  illustri  obiettivi,  attivita',
indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di  spesa,  e'
presentata alla Direzione centrale competente in materia  di  salute,
entro venti giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. Nel decreto di concessione  sono  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' di rendicontazione del contributo. Il contributo e' erogato
in via anticipata e in un'unica soluzione. 
  27. Per le finalita' di cui al comma 25 e' destinata  la  spesa  di
140.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione  n.  13  (Tutela
della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
- titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione previste dalla tabella I di  cui  al  comma
52. 
  28.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   trasferire
all'Azienda    per    l'assistenza    sanitaria    n.     3     «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli»  un  finanziamento  straordinario  per
ristrutturazioni e adeguamento di immobili, di proprieta' o in uso da
terzi, da adibire ad attivita' dell'Azienda sanitaria  per  garantire
la continuita' dell'assistenza alla comunita' locale di Tolmezzo,  in
relazione all'eccezionalita' della situazione determinata  dall'avvio
della ristrutturazione dell'Ospedale di Tolmezzo. 
  29. All'Azienda di cui al comma 28 e' trasferito,  dalla  Direzione
centrale competente in  materia  di  salute,  il  contributo  in  via
anticipata in un'unica soluzione. A titolo di rendiconto,  il  legale
rappresentante dell'Azienda presenta una dichiarazione sostitutiva ai
sensi della normativa vigente, attestante gli interventi realizzati e
i relativi costi. 
  30. Per gli interventi di cui al comma 28  non  trova  applicazione
l'art. 33 della legge regionale n. 26/2015 . 
  31. Per le finalita' di cui al comma 28 e' destinata  la  spesa  di
750.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione  n.  13  (Tutela
della salute) -  programma  n.  5  (Servizio  sanitario  regionale  -
investimenti sanitari) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni  2018-2020,
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella
I di cui al comma 52. 
  32. Al comma 39 dell'art. 8 della legge regionale n.  14/2018  dopo
la parola «contributo» sono inserite le seguenti: «per  l'adeguamento
dell'autoemoteca di proprieta' o». 
  33. Alle finalita' di cui al  comma  39  dell'art.  8  della  legge
regionale n. 14/2018, come modificato dal comma  32,  si  provvede  a
valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della  salute)
- programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020. 
  34. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  agli
ordini dei medici veterinari della regione  un  contributo  destinato
alla realizzazione di un  progetto  pilota  congiunto  per  garantire
l'assistenza  zooiatrica  nei  comuni  delle  zone  montane  per   le
emergenze in allevamento in orario notturno e nelle giornate festive,
mediante l'attivazione di un servizio di reperibilita'. 
  35.  Il  progetto  pilota  di  cui  al  comma   34,   che   prevede
l'istituzione  e  l'aggiornamento  di  un   elenco   dei   veterinari
disponibili a garantire la reperibilita' nei giorni festivi  e  nella
fascia oraria compresa fra le 19.00 e le 7.00 rinunciando al  diritto
di chiamata a favore degli allevamenti di bovini, ovi-caprini,  suini
ed equidi da reddito, identificati con codice di allevamento ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1996,  n.  317
(Regolamento  recante  norme   per   l'attuazione   della   direttiva
92/102/CEE relativa all'identificazione e  alla  registrazione  degli
animali), e situati in  zone  montane,  e'  presentato  con  apposita
richiesta di finanziamento alla Direzione competente  in  materia  di
salute entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e specifica: 
    a) i comuni situati in zone montane in cui attivare il  servizio,
che  devono  avere  la  maggior  parte  del  territorio   situato   a
un'altitudine superiore ai 350 metri sul livello del mare; 
    b) il numero minimo  di  veterinari  necessari  per  attivare  il
servizio di reperibilita' in ciascuna delle zone montane di cui  alla
lettera a); 
    c)   l'entita'   massima   del   compenso   annuale   individuale
riconoscibile per la prestazione del  servizio  di  reperibilita'  in
ciascuna delle zone montane di cui  alla  lettera  a),  tenuto  conto
della relativa estensione, della distanza dai centri abitati con piu'
di 30.000 abitanti e della numerosita' degli allevamenti presenti; 
    d)  i  requisiti  per  l'iscrizione  all'elenco  e  i   casi   di
esclusione; 
    e) le modalita' per garantire il  servizio  di  reperibilita'  da
parte degli iscritti nell'elenco e le conseguenze in caso di  mancata
ottemperanza alla reperibilita'. 
  36.  Il  contributo  e'  erogato  in  via  anticipata  in  un'unica
soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e  le
modalita' di rendicontazione. 
  37. Per le finalita' di cui al comma 34 e' destinata  la  spesa  di
20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla  missione  n.  13  (Tutela
della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
- titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2018-2020,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella I di  cui  al  comma
52. 
  38. I commi da 82 a 86 dell'art. 3 della legge regionale n. 45/2017
sono abrogati. 
  39. Per le finalita' previste dall'art. 9,  comma  5,  della  legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 20  (Soppressione  delle  Province  del
Friuli-Venezia Giulia  e  modifiche  alle  leggi  regionali  11/1988,
18/2005,  7/2008,  9/2009,  5/2012,  26/2014,  13/2015,   18/2015   e
10/2016), e' destinata la spesa  complessiva  di  1.844.251,36  euro,
suddivisa in ragione di 427.305 euro per l'anno 2018 e di  708.473,18
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla missione  n.
12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma  n.  2
(Interventi per la disabilita') - titolo n. 1 (Spese correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni  2018-2020,
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella
I di cui al comma 52. 
  40. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1,  lettere
a) e b), della legge regionale 25 settembre 1996, n.  41  (Norme  per
l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali  e  sanitari  a
favore  delle  persone  handicappate  ed  attuazione  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale ed i diritti  delle  persone  handicappate»),  dall'art.  31,
comma 7, lettere a), b) e c), della legge regionale 31 marzo 2006, n.
6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione  e  la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e dall'art. 48, comma 1,
lettere a) e b),  della  legge  regionale  16  ottobre  2014,  n.  17
(Riordino dell'assetto istituzionale  e  organizzativo  del  Servizio
sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria  e
sociosanitaria), tutte le strutture residenziali  socioassistenziali,
socioeducative  e  sociosanitarie,  pubbliche  e  private,  destinate
all'accoglimento  di  minori  e  di  persone  con  disabilita',  gia'
autorizzate al funzionamento alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale  14  febbraio  1990,  n.  83,   sono   soggette   a   nuova
classificazione  secondo  gli   indirizzi   definiti   dai   relativi
regolamenti. 
  41.  Ai  fini  dell'avvio  del  processo  di  classificazione,   le
strutture  di  cui  al  comma  40  chiedono  il  rilascio  di   nuove
autorizzazioni  all'esercizio,  secondo  procedure  stabilite  con  i
regolamenti di cui al comma 40. 
  42. I regolamenti di cui al comma 40  individuano  i  casi  in  cui
possono essere concesse eventuali e motivate deroghe  temporanee  con
riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici
e organizzativi. 
  43. Dopo la  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  4  della  legge
regionale n. 41/1996 e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis)  promuove   percorsi   innovativi   e   sperimentali   di
accoglienza delle persone con disabilita', in strutture  residenziali
e semiresidenziali pubbliche e private.». 
  44. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/1996 e'
aggiunto il seguente: «1-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,
lettera e-bis), la Giunta  regionale  emana  appositi  indirizzi  per
l'approvazione di percorsi innovativi e sperimentali  di  accoglienza
in  strutture   residenziali   e   semiresidenziali,   definendo   le
caratteristiche  dei  percorsi,  le   modalita'   di   presentazione,
valutazione, monitoraggio e di remunerazioni degli stessi.». 
  45. Dopo il comma 73-ter dell'art.  10  della  legge  regionale  30
dicembre 2008,  n.  17  (legge  finanziaria  2009),  e'  inserito  il
seguente: 
    «73-quater. A decorrere dall'anno 2018, ai  fini  dell'ammissione
al beneficio finanziato con il Fondo di cui al comma 72, la soglia di
ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente
della Regione 1° settembre 2009, n. 247  (Regolamento  di  attuazione
del  Fondo  finalizzato  al  sostegno  a  domicilio  di  persone   in
situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensita', di cui
all'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008,  n.
17 (legge finanziaria 2009)), e'  innalzata  a  70.000  euro  qualora
l'eccedenza sia dovuta all'incidenza sulla componente patrimoniale di
risarcimenti dovuti alla condizione di disabilita'.». 
  46. All'art. 24 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    1. alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «abitare  inclusivo
e» e' inserita la seguente: «disposizioni»; 
    2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Quando rivolte a persone anziane  non  autosufficienti,
le forme sperimentali di abitare inclusivo di cui al comma 2, lettera
b), devono essere intese come progetti  di  abitare  possibile  o  di
domiciliarita' innovativa e, in tal  caso,  il  budget  personale  e'
finanziato con i contributi di cui all'art. 13 della legge  regionale
8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), nonche' con le risorse
previste dal Fondo per l'autonomia possibile di cui all'art. 41 della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di  interventi
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti  di  cittadinanza
sociale), secondo i parametri desumibili dal regolamento  di  cui  al
comma 4 del medesimo art. 41.». 
  47. Al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014,  dopo
le parole «dal Comune.» e' inserito il seguente periodo: «Fatte salve
quelle  gia'  rilasciate,  l'autorizzazione  per  l'esercizio   delle
attivita' delle strutture  sociosanitarie  non  gestite  direttamente
dalle  Aziende  per  l'assistenza  sanitaria  e'   rilasciata   dalle
medesime.». 
  48. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  e  a
erogare in  un'unica  soluzione  in  via  anticipata  all'Azienda  di
servizi pubblici  alla  persona  «Stati  Uniti  d'America»  di  Villa
Santina un contributo straordinario di complessivi 150.000  euro  per
gli anni 2018 e 2019 a copertura dei costi per interventi manutentivi
urgenti da sostenere e  gia'  sostenuti  anche  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2018  e  per  l'acquisizione  di  beni  e  attrezzature  dal
precedente soggetto gestore del servizio. 
  49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48
e' presentata all'Amministrazione  regionale  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  tramite  posta
elettronica certificata,  corredata  di  una  relazione  illustrativa
degli interventi di cui al comma 48. 
  50. Con il decreto di concessione sono fissati termini e  modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  51. Per le finalita' di cui al  comma  48  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro  per
l'anno 2018 e di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione
n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma  n.
3 (Interventi per  gli  anziani)  -  titolo  n.  2  (Spese  in  conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni  2018-2020,  con  riferimento  alla  corrispondente   variazione
prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 
  52. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
26/2015, sono disposte le variazioni  relative  alle  missioni  e  ai
programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella I.