Art. 9 Salute, politiche sociali e disabilita' 1. A partire dall'anno 2019, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare. 2. Con decreto del direttore del Servizio sanita' pubblica veterinaria e' adottato il piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare, nel quale sono indicati i criteri di riparto dei finanziamenti previsti al comma 1 e le operazioni di disinfestazione raccomandate, con le relative modalita' e tempistiche. 3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in acconto, in un'unica soluzione, in base ai criteri di riparto individuati dal piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare di cui al comma 2. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno, i beneficiari presentano una rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), attestante l'importo speso nell'anno precedente, corredati di una relazione sugli interventi effettuati. 5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 6. Dopo il comma 35 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), e' inserito il seguente: «35-bis. Una volta confermati i finanziamenti ai sensi del comma 34 dal Servizio regionale che ha concesso il contributo, le domande presentate sono assegnate alle Direzioni competenti per materia, per le relative istruttorie e l'adozione degli atti conseguenti.». 7. Dopo il comma 8 dell'art. 11 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivita' produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversita', paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), e' inserito il seguente: «8-bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41-bis e 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facolta' da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 8.». 8. Dopo il comma 11-quater dell'art. 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), e' inserito il seguente: «11-quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11-quater, in deroga a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facolta' da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11-quater.». 9. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'importo di euro «4.758.801» e' sostituito con l'importo di euro «4.759.665». 10. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2018, come modificato dal comma 9, relativamente alle esigenze di parte capitale, e' destinata la spesa di 864 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 11. In relazione al disposto di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2018, come modificato dal comma 9, la somma di 864 euro per l'anno 2018 affluisce al titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A1 di cui all'art. 1, comma 1. 12. In relazione al disposto di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2018 e' destinata l'ulteriore spesa di 264.517 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 13. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonche' per la derattizzazione), dopo la parola «Regione» sono inserite le seguenti: «per il 60 per cento» e dopo la parola «residente» sono inserite le seguenti: «, per il 30 per cento in base alla superficie situata a un'altitudine inferiore ai 300 metri sul livello del mare, per il 10 per cento tra i soli comuni litoranei della regione in base alla superficie». 14. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1985 la parola «marzo» e' sostituita dalla seguente: «gennaio». 15. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1985 le parole «sono considerati anticipazioni ai medesimi comuni che li hanno ricevuti per i due anni successivi a quello di concessione e vanno ad aggiungersi allo stanziamento disponibile a bilancio nel riparto della quota annuale destinata ai medesimi interventi. Trascorsi i due anni dalla concessione, i contributi non rendicontati devono essere restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «restano a disposizione dei Comuni che li hanno ricevuti per le medesime finalita'». 16. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1985 e' inserito il seguente: «7-bis. I comuni che non rendicontano anche parzialmente i contributi ricevuti ai sensi del comma 3 sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare alla Direzione competente in materia di salute apposita istanza di partecipazione al riparto entro il 31 gennaio di ogni anno.». 17. Per l'esercizio 2018, alla concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 2/1985, non si applica il comma 7-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1985, come inserito dal comma 16. 18. Alla fine del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilita' 2018), sono aggiunte le parole: «e in un importo massimo omnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e responsabili delle attivita' formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Universita'». 19. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 45/2017, dopo le parole «piano finanziario» sono inserite le seguenti: «con evidenza degli oneri previsti per i tutor didattici e i responsabili delle attivita' formative professionalizzanti». 20. Alle finalita' di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 21. Il comma 9 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e' abrogato. 22. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli» un contributo straordinario per la realizzazione di progettualita' con ricadute su tutta la popolazione regionale che incentivi l'esercizio fisico quale farmaco di salute. 23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attivita', indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione del contributo. Il contributo e' erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 24. Per le finalita' di cui al comma 22 e' destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 25. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a FederSanita' ANCI Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario per lo sviluppo di progettualita' nei territori comunali che vadano a realizzare percorsi che incentivino la popolazione all'esercizio fisico e a camminare sviluppando la cultura del movimento e del benessere. 26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attivita', indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione del contributo. Il contributo e' erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 27. Per le finalita' di cui al comma 25 e' destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla tabella I di cui al comma 52. 28. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli» un finanziamento straordinario per ristrutturazioni e adeguamento di immobili, di proprieta' o in uso da terzi, da adibire ad attivita' dell'Azienda sanitaria per garantire la continuita' dell'assistenza alla comunita' locale di Tolmezzo, in relazione all'eccezionalita' della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'Ospedale di Tolmezzo. 29. All'Azienda di cui al comma 28 e' trasferito, dalla Direzione centrale competente in materia di salute, il contributo in via anticipata in un'unica soluzione. A titolo di rendiconto, il legale rappresentante dell'Azienda presenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, attestante gli interventi realizzati e i relativi costi. 30. Per gli interventi di cui al comma 28 non trova applicazione l'art. 33 della legge regionale n. 26/2015 . 31. Per le finalita' di cui al comma 28 e' destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 32. Al comma 39 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2018 dopo la parola «contributo» sono inserite le seguenti: «per l'adeguamento dell'autoemoteca di proprieta' o». 33. Alle finalita' di cui al comma 39 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2018, come modificato dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 34. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli ordini dei medici veterinari della regione un contributo destinato alla realizzazione di un progetto pilota congiunto per garantire l'assistenza zooiatrica nei comuni delle zone montane per le emergenze in allevamento in orario notturno e nelle giornate festive, mediante l'attivazione di un servizio di reperibilita'. 35. Il progetto pilota di cui al comma 34, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento di un elenco dei veterinari disponibili a garantire la reperibilita' nei giorni festivi e nella fascia oraria compresa fra le 19.00 e le 7.00 rinunciando al diritto di chiamata a favore degli allevamenti di bovini, ovi-caprini, suini ed equidi da reddito, identificati con codice di allevamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), e situati in zone montane, e' presentato con apposita richiesta di finanziamento alla Direzione competente in materia di salute entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e specifica: a) i comuni situati in zone montane in cui attivare il servizio, che devono avere la maggior parte del territorio situato a un'altitudine superiore ai 350 metri sul livello del mare; b) il numero minimo di veterinari necessari per attivare il servizio di reperibilita' in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera a); c) l'entita' massima del compenso annuale individuale riconoscibile per la prestazione del servizio di reperibilita' in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera a), tenuto conto della relativa estensione, della distanza dai centri abitati con piu' di 30.000 abitanti e della numerosita' degli allevamenti presenti; d) i requisiti per l'iscrizione all'elenco e i casi di esclusione; e) le modalita' per garantire il servizio di reperibilita' da parte degli iscritti nell'elenco e le conseguenze in caso di mancata ottemperanza alla reperibilita'. 36. Il contributo e' erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalita' di rendicontazione. 37. Per le finalita' di cui al comma 34 e' destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 38. I commi da 82 a 86 dell'art. 3 della legge regionale n. 45/2017 sono abrogati. 39. Per le finalita' previste dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), e' destinata la spesa complessiva di 1.844.251,36 euro, suddivisa in ragione di 427.305 euro per l'anno 2018 e di 708.473,18 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 2 (Interventi per la disabilita') - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 40. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), dall'art. 31, comma 7, lettere a), b) e c), della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e dall'art. 48, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), tutte le strutture residenziali socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, pubbliche e private, destinate all'accoglimento di minori e di persone con disabilita', gia' autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti dai relativi regolamenti. 41. Ai fini dell'avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 40 chiedono il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio, secondo procedure stabilite con i regolamenti di cui al comma 40. 42. I regolamenti di cui al comma 40 individuano i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. 43. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/1996 e' aggiunta la seguente: «e-bis) promuove percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza delle persone con disabilita', in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private.». 44. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/1996 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera e-bis), la Giunta regionale emana appositi indirizzi per l'approvazione di percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali, definendo le caratteristiche dei percorsi, le modalita' di presentazione, valutazione, monitoraggio e di remunerazioni degli stessi.». 45. Dopo il comma 73-ter dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), e' inserito il seguente: «73-quater. A decorrere dall'anno 2018, ai fini dell'ammissione al beneficio finanziato con il Fondo di cui al comma 72, la soglia di ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 1° settembre 2009, n. 247 (Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensita', di cui all'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)), e' innalzata a 70.000 euro qualora l'eccedenza sia dovuta all'incidenza sulla componente patrimoniale di risarcimenti dovuti alla condizione di disabilita'.». 46. All'art. 24 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche: 1. alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «abitare inclusivo e» e' inserita la seguente: «disposizioni»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Quando rivolte a persone anziane non autosufficienti, le forme sperimentali di abitare inclusivo di cui al comma 2, lettera b), devono essere intese come progetti di abitare possibile o di domiciliarita' innovativa e, in tal caso, il budget personale e' finanziato con i contributi di cui all'art. 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), nonche' con le risorse previste dal Fondo per l'autonomia possibile di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), secondo i parametri desumibili dal regolamento di cui al comma 4 del medesimo art. 41.». 47. Al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, dopo le parole «dal Comune.» e' inserito il seguente periodo: «Fatte salve quelle gia' rilasciate, l'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' delle strutture sociosanitarie non gestite direttamente dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e' rilasciata dalle medesime.». 48. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere e a erogare in un'unica soluzione in via anticipata all'Azienda di servizi pubblici alla persona «Stati Uniti d'America» di Villa Santina un contributo straordinario di complessivi 150.000 euro per gli anni 2018 e 2019 a copertura dei costi per interventi manutentivi urgenti da sostenere e gia' sostenuti anche a decorrere dal 1° gennaio 2018 e per l'acquisizione di beni e attrezzature dal precedente soggetto gestore del servizio. 49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 e' presentata all'Amministrazione regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 48. 50. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalita' di rendicontazione della spesa. 51. Per le finalita' di cui al comma 48 e' destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2018 e di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 52. 52. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata tabella I.