Allegato 
 
Regolamento concernente i criteri e le modalita' per  la  concessione
  dei contributi a sostegno delle  Universita'  della  terza  eta'  e
  della libera eta' nell'ambito dell'apprendimento  non  formale,  in
  attuazione dell'art. 8 della legge regionale i dicembre 2017, n. 41
  (interventi a sostegno delle Universita' della terza eta'  e  della
  libera eta' nell'ambito dell'apprendimento non formale). 
 
    (Omissis) 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8 della legge
regionale 1° dicembre  2017,  n.  41  (Interventi  a  sostegno  delle
Universita'  della  terza  eta'  e  della  libera  eta'   nell'ambito
dell'apprendimento non  formale),  di  seguito  legge,  disciplina  i
criteri e le modalita' di concessione dei contributi  destinati  alle
Universita'  della  terza  eta'  e  della  libera  eta'   nell'ambito
dell'apprendimento non formale. 
    2. In particolare, il presente regolamento stabilisce,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, della legge: 
      a) le modalita' di presentazione della domanda di ammissione al
contributo   e   la   documentazione   da   allegare   a   pena    di
inammissibilita'; 
      b) le spese ammissibili; 
      c) i termini e le modalita' di concessione e di erogazione  del
contributo; 
      d) la revoca del contributo; 
      e) le modalita' e i termini di rendicontazione del contributo. 
    3.  Il  presente  regolamento  stabilisce  altresi',   ai   sensi
dell'art. 8, comma 2, della legge: 
      a) gli  scaglioni  relativi  al  valore  dei  programmi  e  dei
progetti  europei  e  internazionali  e  l'ammontare   per   ciascuno
scaglione del contributo forfettario concedibile a titolo di concorso
nelle spese di progettazione. 
 
                               Art. 2. 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 2  della  legge
le  universita'  della  terza  eta'  o  della  libera  eta'  comunque
denominate, istituite o  gestite  da  associazioni  e  fondazioni  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge. 
 
                               Art. 3. 
                     Attuazione degli interventi 
 
    1.   L'unita'   organizzativa   responsabile   del   procedimento
contributivo disciplinato dal presente  regolamento  e'  il  Servizio
competente in materia di istruzione, di seguito Servizio. 
 
                               Capo II 
Disposizioni particolari per gli incentivi per le attivita' culturali
                            e didattiche 
 
 
                               Art. 4. 
                       Oggetto dei contributi 
 
    1. I contributi di cui all'art. 2,  comma  2,  della  legge  sono
concessi a titolo di concorso nelle spese per  lo  svolgimento  delle
attivita' culturali  e  didattiche  istituzionali  delle  universita'
della terza eta' e della libera eta'. 
 
                               Art. 5. 
  Termine e modalita' di presentazione della domanda di contributo 
 
    1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'art.
2  presentano  domanda  al  Servizio  esclusivamente  tramite   posta
elettronica certificata (PEC) entro quarantacinque giorni dalla  data
di emanazione del bando. 
    2. La domanda, redatta su modulistica conforme a quella approvata
con il decreto di approvazione del  bando,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del soggetto beneficiario  e  con  l'osservanza  delle
vigenti disposizioni in materia di imposta  di  bollo,  e'  corredata
della seguente documentazione: 
      a) copia dell'atto costitutivo e  dello  statuto  del  soggetto
beneficiario, qualora non gia' in possesso  del  Servizio  oppure  se
variata successivamente all'ultima trasmissione; 
      b) programma e calendario dell'attivita' culturale e  didattica
istituzionale, riferito all'anno accademico che ha  inizio  nell'anno
solare in cui viene  presentata  la  domanda,  recante  la  specifica
illustrazione dei corsi, seminari, laboratori didattici e  viaggi  di
istruzione; 
      c) piano finanziario  preventivo  relativo  alla  realizzazione
dell'attivita' culturale e didattica istituzionale con  l'indicazione
delle specifiche fonti di  finanziamento  previste  a  copertura  dei
costi; 
      d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa), attestante: 
        1) la presenza di personale docente in possesso di un diploma
di  laurea  o  di  una  esperienza  specialistica  nelle   discipline
attinenti agli argomenti dei corsi o delle attivita' svolte nell'anno
accademico di riferimento; 
        2) la titolarita' o la non titolarita' della  partita  IVA  e
l'eventuale natura  di  costo  a  carico  del  soggetto  beneficiario
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale; 
        3) la natura  commerciale  o  non  commerciale  del  soggetto
beneficiario  e  l'assoggettabilita'  o  non  assoggettabilita'  alla
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle  societa'
(IRES) pari al 4 per  cento  dell'importo  dell'incentivo,  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia  di  accertamento  delle
imposte sui redditi), con le relative motivazioni; 
        4) l'indicazione di aver  ritualmente  assolto  al  pagamento
dell'imposta di bollo e di  aver  provveduto  all'annullamento  della
marca da bollo, riportando tutti i dati  relativi  all'identificativo
della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo posta
elettronica certificata (PEC)  sia  stata  scansionata  la  marca  da
bollo, a cura del soggetto richiedente, e. che quindi  l'assolvimento
dell'imposta di bollo  non  sia  stato  effettuato  attraverso  altre
modalita' di  pagamento  (pagamento  telematico,  versamento  su  c/c
postale, modello F23); 
        e) fotocopia del documento di identita' in corso di validita'
del sottoscrittore della domanda nel caso in cui la  stessa  non  sia
sottoscritta digitalmente. 
 
                               Art. 6. 
        Cause di inammissibilita' della domanda di contributo 
 
    1. Sono inammissibili le domande di contributo: 
      a) presentate da soggetti diversi da quelli  indicati  all'art.
2; 
      b) presentate oltre il termine di scadenza fissato dal bando di
cui all'art. 3; 
      c)  prive  di  sottoscrizione  del  legale  rappresentante  del
soggetto richiedente o di altra persona legittimata; 
      d) non corredata da fotocopia del  documento  di  identita'  in
corso  di  validita'  del  richiedente  nel  caso  in  cui  non   sia
sottoscritta digitalmente. 
 
                               Art. 7. 
                   Spese ammissibili a contributo 
 
    1. Sono ammissibili  le  spese  direttamente  riconducibili  alla
realizzazione delle attivita' culturali  e  didattiche  istituzionali
che risultano pagate entro i termini fissati per la rendicontazione, 
    2. Si considerano ammissibili in particolare: 
      a) spese per compensi a docenti, relatori,  esperti  incaricati
della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori e rimborso delle
spese di viaggio; 
      b) canoni  di  locazione,  assicurazioni  e  oneri  per  utenze
relativamente a immobili utilizzati  per  le  attivita'  culturali  e
didattiche istituzionali; 
      c) spese per la redazione, stampa  e  diffusione  di  materiale
informativo e didattico; 
      d) spese per  viaggi  e  visite  di  istruzione  relativi  alle
attivita' culturali e didattiche istituzionali; 
      e) acquisto di materiale di facile consumo;  acquisto  di  beni
strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attivita'  culturali
e didattiche istituzionali fino all'ammontare dell'importo di  500,00
euro; 
      f) spese per personale dipendente, nel limite del 15 per  cento
del  contributo  concesso,   limitatamente   all'espletamento   delle
attivita' connesse alla realizzazione  delle  attivita'  finaniiabili
con il contributo regionale. La  spesa  e'  quantificata  sulla  base
delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e  dal  costo  orario
lordo del personale stesso; 
      g) oneri di carattere generale non  ricompresi  nelle  voci  di
spesa  precedenti,  nel  limite  del  10  per  cento  del  contributo
concesso. 
 
                               Art. 8. 
                       Riparto dei contributi 
 
    1.  Il  riparto  dei  contributi  avviene  in  base  ai   criteri
individuati dall'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) della legge. 
    2. L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento e  l'elenco
delle domande non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione  dei
motivi ostativi all'accoglimento, sono pubblicati sul sito web  della
Regione e tale comunicazione sostituisce la comunicazione individuale
dell'esito del procedimento. 
 
                               Art. 9. 
              Concessione ed erogazione dei contributi 
 
    1. I contributi sono concessi entro centocinquanta  giorni  dalla
scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda. 
    2. Con il decreto di concessione e' erogato un anticipo  pari  al
settanta  per  cento  del  contributo  concesso  su   richiesta   del
beneficiario.  Il  saldo  del  contributo  e'   erogato   a   seguito
dell'approvazione del rendiconto. 
 
                              Art. 10. 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Ai sensi dell'articolo io  della  legge  il  rendiconto  delle
spese sostenute per la realizzazione delle iniziative  e'  presentato
esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite. 
    2. E' ammessa la richiesta motivata di  proroga  del  termine  di
rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso.
In ogni caso la proroga  non  puo'  comportare  uno  slittamento  del
termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine stabilito dal
bando. 
    3. In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di  proroga,
ovvero di presentazione  dell'istanza  stessa  oltre  il  termine  di
scadenza per la presentazione del  rendiconto,  sono  comunque  fatte
salve le spese liquidate dal  beneficiario  fino  alla  scadenza  del
termine  di  rendicontazione  previsto  dal  bando,  fatte  salve  le
disposizioni di cui all'art. 11, e purche' sia raggiunto  l'interesse
pubblico. 
    4. Alla documentazione da presentare a rendiconto e' allegata: 
      a) relazione illustrativa dell'attivita' svolta; 
      b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute; 
      c) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
attestante il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettere f), g) e h), della legge alla data di avvio  delle  attivita'
finanziate. 
 
                              Art. 11. 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo e' revocato nei seguenti casi: 
      a) rinuncia del beneficiano; 
      b) mancato riscontro, in sede di verifiche o  di  accertamenti,
dei requisiti di ammissibilita' richiesti dall'art. 5, comma 1, della
legge; 
      c) mancata presentazione del rendiconto entro  tre  mesi  dalla
data di scadenza del termine previsto dal bando di cui all'art. 3; 
      d) inadempimento del beneficiario. 
    2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle  somme
erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Capo III 
Disposizioni particolari per gli incentivi per  la  partecipazione  a
            programmi e progetti europei e internazionali 
 
 
                              Art. 12. 
      Procedimento di concessione ed erogazione dei contributi 
 
    1. I contributi di cui all'art. 2,  comma  3,  della  legge  sono
concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi  dell'art.
36, comma 4, della legge regionale 7/2000.  E'  possibile  presentare
domanda tutto l'anno. 
    2.  L'istruttoria  delle   domande   avviene   secondo   l'ordine
cronologico di presentazione. Il Servizio procede alla concessione ed
erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla ricezione della
domanda. 
    3. Il Servizio procede alla concessione  dei  contributi  fino  a
concorrenza dello stanziamento di bilancio annualmente  previsto.  Le
domande che eccedono la disponibilita' finanziaria sono restituite. 
 
                              Art. 13. 
            Determinazione dell'ammontare del contributo 
 
    1.  L'ammontare  del  contributo   e'   determinato   in   misura
forfettaria in relazione al valore del programma e progetto europeo o
internazionale presentato, secondo i seguenti parametri: 
      a) per programmi e progetti fino a 50.000,00  euro  l'ammontare
del contributo e' determinato in 750,00 euro; 
      b) per programmi e progetti  da  50.001,00  euro  a  100.000,00
l'ammontare del contributo e' determinato in 1.000,00 euro; 
      c) per programmi e progetti oltre 100.000,00  euro  l'ammontare
del contributo e' determinato in 1.500,00 euro. 
 
                              Art. 14. 
       Modalita' di presentazione della domanda di contributo 
 
    1. La domanda di contributo, in regola con la  normativa  fiscale
sul  bollo,  deve  essere  presentata  esclusivamente  tramite  posta
elettronica certificata  (PEC),  su  apposito  modulo  approvato  dal
Servizio e reso disponibile sul  sito  della  Regione  nella  sezione
dedicata all'istruzione. 
    2. Alla domanda deve essere allegata: 
      a) la documentazione prevista dall'art. 5, comma 2; 
      b) copia della documentazione presentata per la  partecipazione
al programma e progetto europeo o internazionale. 
 
                              Art. 15. 
                   Spese ammissibili a contributo 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le spese di progettazione per la
partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali quali: 
      a) spese per compensi per prestazioni di consulenza e  sostegno
forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente
imputabili all'attivita' finanziata; 
      b)    spese    per    personale    dipendente,    limitatamente
all'espletamento    delle    attivita'    direttamente     imputabili
all'attivita' finanziata. La spesa e' quantificata sulla  base  delle
ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal  costo  orario  lordo
del personale stesso. 
    2. Sono ammissibili a contributo anche le  spese  gia'  sostenute
alla data di presentazione della domanda, purche' liquidate nell'anno
solare in corso alla presentazione della domanda. 
 
                              Art. 16. 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle
iniziative e' presentato  al  Servizio,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 43 della legge regionale 7/2000 e nei termini previsti  dal
decreto di concessione esclusivamente in relazione all'utilizzo delle
somme percepite. 
    2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 2, 3  e
4. 
 
                              Art. 17. 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo e' revocato nei seguenti casi: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) mancato riscontro, in sede di verifiche o  di  accertamenti,
dei requisiti di ammissibilita' richiesti dall'art. 5, comma 1, della
legge; 
      c) mancata presentazione del rendiconto entro  tre  mesi  dalla
data di scadenza del termine previsto dal decreto di concessione  del
contributo; 
      d) inadempimento del beneficiario. 
    2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle  somme
erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000. 
 
                               Capo IV 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 18. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 3,
della legge per l'anno in corso e'  possibile  presentare  domanda  a
partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento. 
    2. Sono ammissibili  a  contributo  le  spese  sostenute  dal  1°
gennaio dell'anno in corso. 
 
                              Art. 19. 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso). 
 
                              Art. 20. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli Venezia Giulia. 
 
Visto: il Presidente: Fedriga