Allegato Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a sostegno delle Universita' della terza eta' e della libera eta' nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale i dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Universita' della terza eta' e della libera eta' nell'ambito dell'apprendimento non formale). (Omissis) Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Universita' della terza eta' e della libera eta' nell'ambito dell'apprendimento non formale), di seguito legge, disciplina i criteri e le modalita' di concessione dei contributi destinati alle Universita' della terza eta' e della libera eta' nell'ambito dell'apprendimento non formale. 2. In particolare, il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge: a) le modalita' di presentazione della domanda di ammissione al contributo e la documentazione da allegare a pena di inammissibilita'; b) le spese ammissibili; c) i termini e le modalita' di concessione e di erogazione del contributo; d) la revoca del contributo; e) le modalita' e i termini di rendicontazione del contributo. 3. Il presente regolamento stabilisce altresi', ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge: a) gli scaglioni relativi al valore dei programmi e dei progetti europei e internazionali e l'ammontare per ciascuno scaglione del contributo forfettario concedibile a titolo di concorso nelle spese di progettazione. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 2 della legge le universita' della terza eta' o della libera eta' comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge. Art. 3. Attuazione degli interventi 1. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento contributivo disciplinato dal presente regolamento e' il Servizio competente in materia di istruzione, di seguito Servizio. Capo II Disposizioni particolari per gli incentivi per le attivita' culturali e didattiche Art. 4. Oggetto dei contributi 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 2, della legge sono concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attivita' culturali e didattiche istituzionali delle universita' della terza eta' e della libera eta'. Art. 5. Termine e modalita' di presentazione della domanda di contributo 1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del bando. 2. La domanda, redatta su modulistica conforme a quella approvata con il decreto di approvazione del bando, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e' corredata della seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non gia' in possesso del Servizio oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione; b) programma e calendario dell'attivita' culturale e didattica istituzionale, riferito all'anno accademico che ha inizio nell'anno solare in cui viene presentata la domanda, recante la specifica illustrazione dei corsi, seminari, laboratori didattici e viaggi di istruzione; c) piano finanziario preventivo relativo alla realizzazione dell'attivita' culturale e didattica istituzionale con l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento previste a copertura dei costi; d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante: 1) la presenza di personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nelle discipline attinenti agli argomenti dei corsi o delle attivita' svolte nell'anno accademico di riferimento; 2) la titolarita' o la non titolarita' della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale; 3) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilita' o non assoggettabilita' alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni; 4) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, a cura del soggetto richiedente, e. che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalita' di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23); e) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore della domanda nel caso in cui la stessa non sia sottoscritta digitalmente. Art. 6. Cause di inammissibilita' della domanda di contributo 1. Sono inammissibili le domande di contributo: a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2; b) presentate oltre il termine di scadenza fissato dal bando di cui all'art. 3; c) prive di sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente o di altra persona legittimata; d) non corredata da fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del richiedente nel caso in cui non sia sottoscritta digitalmente. Art. 7. Spese ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili alla realizzazione delle attivita' culturali e didattiche istituzionali che risultano pagate entro i termini fissati per la rendicontazione, 2. Si considerano ammissibili in particolare: a) spese per compensi a docenti, relatori, esperti incaricati della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori e rimborso delle spese di viaggio; b) canoni di locazione, assicurazioni e oneri per utenze relativamente a immobili utilizzati per le attivita' culturali e didattiche istituzionali; c) spese per la redazione, stampa e diffusione di materiale informativo e didattico; d) spese per viaggi e visite di istruzione relativi alle attivita' culturali e didattiche istituzionali; e) acquisto di materiale di facile consumo; acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attivita' culturali e didattiche istituzionali fino all'ammontare dell'importo di 500,00 euro; f) spese per personale dipendente, nel limite del 15 per cento del contributo concesso, limitatamente all'espletamento delle attivita' connesse alla realizzazione delle attivita' finaniiabili con il contributo regionale. La spesa e' quantificata sulla base delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso; g) oneri di carattere generale non ricompresi nelle voci di spesa precedenti, nel limite del 10 per cento del contributo concesso. Art. 8. Riparto dei contributi 1. Il riparto dei contributi avviene in base ai criteri individuati dall'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) della legge. 2. L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento e l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, sono pubblicati sul sito web della Regione e tale comunicazione sostituisce la comunicazione individuale dell'esito del procedimento. Art. 9. Concessione ed erogazione dei contributi 1. I contributi sono concessi entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda. 2. Con il decreto di concessione e' erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso su richiesta del beneficiario. Il saldo del contributo e' erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto. Art. 10. Rendicontazione della spesa 1. Ai sensi dell'articolo io della legge il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative e' presentato esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite. 2. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso. In ogni caso la proroga non puo' comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine stabilito dal bando. 3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal bando, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, e purche' sia raggiunto l'interesse pubblico. 4. Alla documentazione da presentare a rendiconto e' allegata: a) relazione illustrativa dell'attivita' svolta; b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), g) e h), della legge alla data di avvio delle attivita' finanziate. Art. 11. Revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiano; b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilita' richiesti dall'art. 5, comma 1, della legge; c) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dal bando di cui all'art. 3; d) inadempimento del beneficiario. 2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000. Capo III Disposizioni particolari per gli incentivi per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali Art. 12. Procedimento di concessione ed erogazione dei contributi 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 3, della legge sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. E' possibile presentare domanda tutto l'anno. 2. L'istruttoria delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il Servizio procede alla concessione ed erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. 3. Il Servizio procede alla concessione dei contributi fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio annualmente previsto. Le domande che eccedono la disponibilita' finanziaria sono restituite. Art. 13. Determinazione dell'ammontare del contributo 1. L'ammontare del contributo e' determinato in misura forfettaria in relazione al valore del programma e progetto europeo o internazionale presentato, secondo i seguenti parametri: a) per programmi e progetti fino a 50.000,00 euro l'ammontare del contributo e' determinato in 750,00 euro; b) per programmi e progetti da 50.001,00 euro a 100.000,00 l'ammontare del contributo e' determinato in 1.000,00 euro; c) per programmi e progetti oltre 100.000,00 euro l'ammontare del contributo e' determinato in 1.500,00 euro. Art. 14. Modalita' di presentazione della domanda di contributo 1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), su apposito modulo approvato dal Servizio e reso disponibile sul sito della Regione nella sezione dedicata all'istruzione. 2. Alla domanda deve essere allegata: a) la documentazione prevista dall'art. 5, comma 2; b) copia della documentazione presentata per la partecipazione al programma e progetto europeo o internazionale. Art. 15. Spese ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le spese di progettazione per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali quali: a) spese per compensi per prestazioni di consulenza e sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attivita' finanziata; b) spese per personale dipendente, limitatamente all'espletamento delle attivita' direttamente imputabili all'attivita' finanziata. La spesa e' quantificata sulla base delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso. 2. Sono ammissibili a contributo anche le spese gia' sostenute alla data di presentazione della domanda, purche' liquidate nell'anno solare in corso alla presentazione della domanda. Art. 16. Rendicontazione della spesa 1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative e' presentato al Servizio, con le modalita' previste dall'art. 43 della legge regionale 7/2000 e nei termini previsti dal decreto di concessione esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4. Art. 17. Revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilita' richiesti dall'art. 5, comma 1, della legge; c) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto di concessione del contributo; d) inadempimento del beneficiario. 2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000. Capo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 3, della legge per l'anno in corso e' possibile presentare domanda a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento. 2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno in corso. Art. 19. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Visto: il Presidente: Fedriga