Regolamento di  modifica  al  regolamento  emanato  con  decreto  del
  Presidente della Regione  27  ottobre  2008,  n.  296  (Regolamento
  recante modalita' per l'applicazione del  contrassegno  inamovibile
  in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996,
  n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita'
  venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia
  venatoria e di pesca di mestiere)). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
Modifica dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              296/2008 
 
    1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre
2008, n. 0296 (Regolamento recante modalita' per  l'applicazione  del
contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art.  6-bis  della  legge
regionale  17  luglio  1996,  n.  24  (Norme  in  materia  di  specie
cacciabili e  periodi  di  attivita'  venatoria  ed  ulteriori  norme
modificative ed integrative  in  materia  venatoria  e  di  pesca  di
mestiere)) sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 la parola  «disponibili»  e'  sostituita  con  la
parola «acquisiti». 
 
                               Art. 2 
 
Modifica dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              296/2008 
 
    1. All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
296/2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4, I contrassegni inamovibili rimangono al  cacciatore  fino
al loro utilizzo.» 
      b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4.1. I contrassegni inamovibili vengono restituiti,  integri
e aperti: 
          a)   alle   aziende   faunistico-venatorie,   qualora   non
utilizzati entro il termine dell'annata venatoria; 
          b)  alle  riserve  di   caccia,   qualora   stabilito   dal
regolamento  di   fruizione   venatoria   o   dal   piano   venatorio
distrettuale; 
          c)   a   seguito   di   trasferimento   o   di    decadenza
dall'ammissione alla riserva di caccia del cacciatore; 
          d) a seguito di sospensione o revoca della licenza di porto
di fucile per uso di caccia; 
          e)  a  seguito  di  ritiro  o  sospensione  del   tesserino
regionale di caccia.»; 
      c) al  comma  4-bis  le  parole:  «di  cui  al  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui al comma 4.1». 
 
                                        Visto, il presidente: Fedriga