Allegato 
 
Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di  finanziamento
  annuale  a  progetti  o  a  programmi  di  iniziative  e  attivita'
  triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di
  mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2  e  3,  e  23,
  commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto  2014,  n.  16  (Norme
  regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con  decreto
  del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                   Modifica all'art. 4 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 15/2016 
 
    1. Alla  lettera  a),  comma  2,  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «come regolato  dalla
legge 18 agosto 2000, n. 248  (Nuove  norme  di  tutela  del  diritto
d'autore)», sono soppresse. 
 
                               Art. 2. 
                   Modifica all'art. 7 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 15/2016 
 
    1. Il comma 3  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, e' sostituito dal seguente: 
      «3. Della commissione di valutazione fa parte,  allo  scopo  di
valutare  esclusivamente  i   criteri   di   dimensione   qualitativa
triennale,  come  specificati  dall'allegato  A,  e  i   criteri   di
dimensione qualitativa annuale, come specificati dall'allegato B;  un
esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale
competente in materia di cultura,  anche  tra  quelli  facenti  parte
della Commissione regionale per la cultura previsti all'art. 6, comma
2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause  di
incompatibilita' o di conflitti di interesse, anche solo  potenziali,
in capo  allo  stesso,  Tale  soggetto  svolge  l'incarico  a  titolo
gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella
misura prevista per i dipendenti regionali.» 
 
                               Art. 3. 
                   Modifica all'art. 8 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 15/2016 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, le parole: «inferiore a punti 6», sono sostituite
dalle seguenti: «inferiore a punti 12». 
 
                               Art. 4. 
                  Modifica all'art. 10 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 15/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, le parole: «compatibilmente con i  vincoli  posti
dal patto di stabilita' e di crescita», sono soppresse. 
 
                               Art. 5. 
                  Modifica all'art. 14 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 15/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, le parole: «compatibilmente con i  vincoli  posti
dal patto di stabilita' e di crescita», sono soppresse. 
 
                               Art. 6. 
                  Modifica all'art. 20 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 15/2016 
 
    1. Il comma 5 dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, e' sostituito dal seguente: 
      «5.  Sono  ammissibili  esclusivamente  i  rimborsi  di   spese
sostenute per  vitto  (esclusivamente  pranzo  e  cena),  alloggio  e
viaggio (titoli di trasporto pubblico  e  ricevute  di  pagamento  di
pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base
alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di
autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I  rimborsi  non  possono
riguardare spese per viaggio, vitto e  alloggio  forniti  a  soggetti
diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di  spese
sono  comprovati  da  una  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  445/2000,  attestante  i  dati   relativi   al   soggetto
rimborsato e la causa e la data  del  viaggio  cui  si  riferisce  il
rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali
controlli  fatture  o  altri  documenti   contabili   aventi   valore
probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto
rimborsato.». 
 
                               Art. 7. 
                  Modifica all'art. 23 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 15/2016 
 
    1. Il comma 2 dell'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, e' abrogato. 
 
                               Art. 8. 
              Sostituzione dell'allegato A del decreto 
               del Presidente della Regione n. 15/2016 
 
    1. L'allegato A, riferito all'art. 8, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 15/2016, e' sostituito dall'allegato A al
presente Regolamento. 
 
                               Art. 9. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
    (Omissis). 
 
                                        Visto: Il Presidente: Fedriga