Allegato Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attivita' triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Alla lettera a), comma 2, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «come regolato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore)», sono soppresse. Art. 2. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, e' sostituito dal seguente: «3. Della commissione di valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa triennale, come specificati dall'allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come specificati dall'allegato B; un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura previsti all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilita' o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, in capo allo stesso, Tale soggetto svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.» Art. 3. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «inferiore a punti 6», sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a punti 12». Art. 4. Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita», sono soppresse. Art. 5. Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita», sono soppresse. Art. 6. Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Il comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, e' sostituito dal seguente: «5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.». Art. 7. Modifica all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Il comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, e' abrogato. Art. 8. Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. L'allegato A, riferito all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, e' sostituito dall'allegato A al presente Regolamento. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto: Il Presidente: Fedriga