Art. 3 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 1. Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 e' cosi' sostituito: «7. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle amministrazioni provinciali e comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue in applicazione all'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio europeo sino al 30 novembre 2019.» 2. All'art. 1, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data «31 dicembre 2017» e' sostituita con «30 novembre 2019». 3. All'art. 1 comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data «30 giugno 2018» e' sostituita con «30 novembre 2019». 4. I commi 3 e 4 dell'art. 76 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 sono abrogati.