Art. 3 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014,  n.
7 e' cosi' sostituito: 
    «7. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara  di  cui
al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto  pubblico
automobilistico di cui  ai  contratti  sottoscritti  da  parte  delle
amministrazioni provinciali  e  comunali  a  seguito  di  affidamento
mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative,
aventi  scadenza  al  31  dicembre  2017,  prosegue  in  applicazione
all'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  CE  n.  1370/2007   del
Parlamento e del Consiglio europeo sino al 30 novembre 2019.» 
  2. All'art. 1, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014,  n.  7
la data «31 dicembre 2017» e' sostituita con «30 novembre 2019». 
  3. All'art. 1 comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2014,  n.
7 la data «30 giugno 2018» e' sostituita con «30 novembre 2019». 
  4. I commi 3 e 4 dell'art. 76 della legge regionale 29 giugno 2018,
n. 11 sono abrogati.