Art. 14 
 
                            Norma finale 
 
  1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trova applicazione
la disciplina di cui alla decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
(Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
  2. Al fine di favorire la piena attuazione della legge regionale n.
27/2015 «Disposizioni in materia di patrimonio culturale  finalizzate
alla valorizzazione,  gestione  e  fruizione  dei  beni  materiali  e
immateriali della  Regione  Basilicata»  e  perseguire  le  finalita'
sancita nella stessa,  si  riconosce  ai  Comuni,  in  aggiunta  alle
funzioni e ai compiti dell'art. 6, legge  regionale  n.  27/2015,  la
possibilita' di indire la Conferenza di servizi coinvolgendo tutti  i
soggetti pubblici e  privati  interessati  al  fine  di  elaborare  e
stipulare gli accordi di cui all'art. 5 della legge citata.