Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) area archeologica: un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica; b) parco archeologico: un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, attrezzato come museo all'aperto, oggetto di valorizzazione, ai sensi degli articoli 6 e 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base di un piano scientifico e di un progetto gestionale; c) parco archeologico a perimetrazione unitaria: un'area archeologica, la cui componente storica-archeologica, in un rapporto natura/cultura sempre presente, risulta particolarmente significativa o evidente, sopravvissuta ai processi che hanno prodotto nel tempo piu' o meno profonde trasformazioni e stratificazioni del territorio circoscrivibile all'interno di un perimetro unitario. I parchi archeologici a perimetrazione unitaria sono suddivisi in parchi archeologici urbani e parchi archeologici extraurbani; d) parco archeologico a rete: un parco costituito da aree archeologiche perimetrate, che abbiano caratteristiche esclusivamente lineari o che associno nella loro struttura linee e aree, che consentano di mettere in relazione sequenze di aree aggregabili fra loro secondo logiche coerenti, secondo quanto definito con il paragrafo 2.2 delle Linee guida di cui al decreto 18 aprile 2012. I parchi archeologici a rete possono essere: tematico-tipologici, se aggregati secondo una logica di raggruppamento tematica dei monumenti e delle aree; sincronici, se aggregati secondo una logica di sincronismo cronologico; diacronici, se aggregati secondo una logica di diacronia cronologica.