Art. 10 Competenze delle aziende sanitarie 1. Sono di competenza delle aziende sanitarie le valutazioni in ordine al rischio sanitario in tutte le fasi del procedimento, dalla comunicazione dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica alla messa in sicurezza operativa o permanente e conseguente monitoraggio o alla bonifica.