Art. 10 
 
                 Competenze delle aziende sanitarie 
 
  1. Sono di competenza delle aziende  sanitarie  le  valutazioni  in
ordine al rischio sanitario in tutte le fasi del procedimento,  dalla
comunicazione dell'evento di potenziale contaminazione o del  rischio
di aggravamento di situazioni di contaminazione storica alla messa in
sicurezza operativa o permanente e conseguente  monitoraggio  o  alla
bonifica.