Art. 11 
 
                     Piano regionale di gestione 
                       dei rifiuti (P.R.G.R.) 
 
  1. La pianificazione regionale costituisce il quadro di riferimento
unitario per tutti i livelli di pianificazione  e  di  programmazione
degli  interventi,  anche   con   riferimento   alla   programmazione
impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti, fissa le  misure
e le azioni volte al conseguimento  delle  finalita'  della  presente
legge. 
  2. Il P.R.G.R. persegue l'obiettivo della riduzione della quantita'
di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e
promuove  la  gestione  sostenibile  dei  rifiuti   e   l'innovazione
tecnologica. 
  3. Il P.R.G.R.  e'  elaborato  secondo  logiche  di  programmazione
integrata, protezione ambientale, sicurezza  ed  economicita'  ed  in
base  a  criteri  di  flessibilita'  del  sistema   di   recupero   e
smaltimento. 
  4. Il P.R.G.R. prevede, tra l'altro, la metodologia  di  calcolo  e
verifica delle percentuali di raccolta differenziata ai  sensi  della
legge n. 221/2015 e sulla base delle Linee guida emanate con  decreto
ministeriale 26 maggio 2016. 
  5. Il P.R.G.R. definisce il fabbisogno  gestionale  di  recupero  e
smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio  di
prossimita', valorizzando al massimo gli impianti gia'  esistenti  in
conformita'  con  la  gerarchia  europea  dei  rifiuti   e   tendendo
progressivamente ad azzerare  i  flussi  di  rifiuto  destinati  alla
discarica. 
  6. Sono parte integrante del P.R.G.R.  il  piano  per  la  bonifica
delle aree inquinate ed il piano per la protezione dell'ambiente,  di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini  della  difesa
dai pericoli derivanti dall'amianto. 
  7. Il P.R.G.R. e' strumento  dinamico  che  opera,  attraverso  una
continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di
interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate  al
raggiungimento degli  obiettivi  di  cui  all'art.  11  .decreto;  in
attuazione dei commi 3 e seguenti del sopra citato art. 181, il piano
regionale di gestione dei rifiuti fissa  gli  obiettivi  di  raccolta
differenziata e recupero dei rifiuti, stabilisce misure  di  sostegno
insieme  ad  un  sistema  di  premialita'   per   quei   comuni   che
contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target stabiliti. 
  8.  La  Giunta  regionale  presenta  ogni  due  anni  al  Consiglio
regionale  una  relazione  che  illustra  gli  esiti  dell'azione  di
monitoraggio e l'eventuale programma di attivita' per  le  annualita'
successive.  Il  Consiglio  regionale,  sulla  base  della  relazione
presentata, formula direttive e indirizzi per  l'ulteriore  attivita'
di competenza della Giunta regionale finalizzata  all'attuazione  del
Piano regionale. 
  9.  Il  P.R.G.R.  sezione  rifiuti  urbani   e'   sottoposto   alla
valutazione della necessita' di aggiornamento complessivo secondo  le
disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore. 
  10.  Le  disposizioni  del  P.R.G.R.  trovano  piena  ed  immediata
osservanza ed attuazione da parte di  tutti  i  soggetti  pubblici  e
privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili  contenute  nei
vigenti strumenti  di  pianificazione  e  negli  atti  amministrativi
attuativi.