Art. 11 Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) 1. La pianificazione regionale costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti, fissa le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalita' della presente legge. 2. Il P.R.G.R. persegue l'obiettivo della riduzione della quantita' di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e promuove la gestione sostenibile dei rifiuti e l'innovazione tecnologica. 3. Il P.R.G.R. e' elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicita' ed in base a criteri di flessibilita' del sistema di recupero e smaltimento. 4. Il P.R.G.R. prevede, tra l'altro, la metodologia di calcolo e verifica delle percentuali di raccolta differenziata ai sensi della legge n. 221/2015 e sulla base delle Linee guida emanate con decreto ministeriale 26 maggio 2016. 5. Il P.R.G.R. definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimita', valorizzando al massimo gli impianti gia' esistenti in conformita' con la gerarchia europea dei rifiuti e tendendo progressivamente ad azzerare i flussi di rifiuto destinati alla discarica. 6. Sono parte integrante del P.R.G.R. il piano per la bonifica delle aree inquinate ed il piano per la protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. 7. Il P.R.G.R. e' strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 11 .decreto; in attuazione dei commi 3 e seguenti del sopra citato art. 181, il piano regionale di gestione dei rifiuti fissa gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti, stabilisce misure di sostegno insieme ad un sistema di premialita' per quei comuni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target stabiliti. 8. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell'azione di monitoraggio e l'eventuale programma di attivita' per le annualita' successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attivita' di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del Piano regionale. 9. Il P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e' sottoposto alla valutazione della necessita' di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore. 10. Le disposizioni del P.R.G.R. trovano piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.