Art. 12 
 
                    Procedure per l'approvazione 
             del Piano regionale di gestione dei rifiuti 
 
  1. Il P.R.G.R. e' sottoposto a Valutazione  ambientale  strategica,
ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto. 
  2. La Giunta regionale adotta il P.R.G.R. e lo propone al Consiglio
regionale per la sua approvazione. 
  3.  Il  P.R.G.R.  entra  in  vigore  il  giorno   successivo   alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
  4.  Il  P.R.G.R.  puo'  essere  adottato  e  approvato  anche   per
specifiche  sezioni,  qualora  situazioni  particolari   lo   rendano
necessario. 
  5. Tenuto conto della dinamicita' del P.R.G.R. e  della  necessita'
di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario
e   nazionale,   le   modifiche   e   gli   adeguamenti   conseguenti
all'evoluzione normativa e  l'aggiornamento  delle  informazioni  per
aspetti meramente tecnici sono effettuati dalla Giunta regionale  con
proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare  competente,
verificata l'assoggettabilita' a VAS.