Art. 12 Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 1. Il P.R.G.R. e' sottoposto a Valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto. 2. La Giunta regionale adotta il P.R.G.R. e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione. 3. Il P.R.G.R. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 4. Il P.R.G.R. puo' essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni, qualora situazioni particolari lo rendano necessario. 5. Tenuto conto della dinamicita' del P.R.G.R. e della necessita' di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario e nazionale, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e l'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici sono effettuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, verificata l'assoggettabilita' a VAS.