Art. 14 
 
Criteri   per   l'individuazione   delle   aree   non   idonee   alla
  localizzazione  degli  impianti  di  recupero  e  smaltimento   dei
  rifiuti. 
 
  1. La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all' art. 195, comma
1, lettera p) del decreto, definisce i criteri per la individuazione,
da parte delle province, delle  aree  e  dei  siti  non  idonei  alla
localizzazione delle diverse tipologie di impianto di  smaltimento  e
di recupero dei rifiuti,  nonche'  la  definizione  dei  criteri  per
l'individuazione dei  luoghi  o  impianti  idonei  allo  smaltimento,
tenendo conto dei vigenti  strumenti  di  pianificazione  ambientale,
territoriale e paesaggistica. 
  2. La definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene  conto  delle
seguenti esigenze: 
    a) tutela  dell'ambiente,  della  salute,  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-culturale, artistico e archeologico, connessi alle
caratteristiche intrinseche del territorio e dei siti; 
    b) differenziazione dei fattori  di  localizzazione  in  rapporto
alle specifiche tipologie di impianto; 
    c) diversificazione del grado di  fattibilita'  degli  interventi
secondo fattori escludenti e penalizzanti. 
  3. Il termine fattore escludente indica la subitanea non  idoneita'
delle aree alla localizzazione degli impianti  di  smaltimento  e  di
recupero  dei  rifiuti,  il  termine   fattore   penalizzante   rende
necessario ulteriori approfondimenti per valutare la  realizzabilita'
degli interventi in relazione  a  specifici  usi  del  suolo  e  alle
caratteristiche morfologiche dell'area. 
  4.  I  criteri  definiti  nel  presente  articolo  possono   essere
integrati dal P.R.G.R. di cui all'art.  11  e  sono  applicati  dalle
province e da EGRIB, nei piani di rispettiva competenza. 
  5. Nelle more dell'approvazione del Piano  strutturale  provinciale
di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/1999 le  province  nel
rispetto dei  principi  di  leale  collaborazione,  con  delibera  di
Consiglio provinciale, sulla base dei  criteri  di  cui  al  comma  I
individuano le aree non  idonee  alla  localizzazione  delle  diverse
tipologie di impianto di recupero e smaltimento rifiuti; la  proposta
di DCP e' trasmessa, entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge,  alle  commissioni  consiliari  regionali,  che
esprimono il parere  consultivo  nei  successivi  trenta  giorni,  ed
adottata complessivamente entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente tale termine,
provvede la Regione. L'attivita' di pianificazione di cui al presente
comma non e' soggetto a VAS. 
  6. I comuni  possono  motivatamente  proporre  ulteriori  aree  non
idonee o ampliare le distanze minime previste nei  criteri  contenuti
nell'allegato «A» di cui si deve tener conto in fase di realizzazione
degli impianti, ove consentiti. 
  7. La localizzazione di nuovi impianti e' subordinata alla verifica
della possibilita',  nel  rispetto  dei  criteri  e  degli  indirizzi
fissati dal P.R.G.R. e di quelli indicati nel presente articolo,  del
potenziamento, della ristrutturazione o della riconversione di quelli
gia' esistenti, al fine di evitare il consumo di  nuovo  suolo  ed  i
relativi impatti su ambiente e territorio. 
  8. I Consorzi per lo  sviluppo  industriale,  entro  trenta  giorni
dalla entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono  tenuti  alla
redazione  o  all'aggiornamento  del  regolamento  per   disciplinare
l'insediamento di impianti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in
conformita' alle diposizioni introdotte dal P.R.G.R.,  tenendo  conto
di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una
specializzazione industriale dell'area. 
  9. I criteri di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato A della
presente legge.