Art. 14 Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. 1. La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all' art. 195, comma 1, lettera p) del decreto, definisce i criteri per la individuazione, da parte delle province, delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonche' la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica. 2. La definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti esigenze: a) tutela dell'ambiente, della salute, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, artistico e archeologico, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e dei siti; b) differenziazione dei fattori di localizzazione in rapporto alle specifiche tipologie di impianto; c) diversificazione del grado di fattibilita' degli interventi secondo fattori escludenti e penalizzanti. 3. Il termine fattore escludente indica la subitanea non idoneita' delle aree alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il termine fattore penalizzante rende necessario ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilita' degli interventi in relazione a specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area. 4. I criteri definiti nel presente articolo possono essere integrati dal P.R.G.R. di cui all'art. 11 e sono applicati dalle province e da EGRIB, nei piani di rispettiva competenza. 5. Nelle more dell'approvazione del Piano strutturale provinciale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/1999 le province nel rispetto dei principi di leale collaborazione, con delibera di Consiglio provinciale, sulla base dei criteri di cui al comma I individuano le aree non idonee alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di recupero e smaltimento rifiuti; la proposta di DCP e' trasmessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle commissioni consiliari regionali, che esprimono il parere consultivo nei successivi trenta giorni, ed adottata complessivamente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, provvede la Regione. L'attivita' di pianificazione di cui al presente comma non e' soggetto a VAS. 6. I comuni possono motivatamente proporre ulteriori aree non idonee o ampliare le distanze minime previste nei criteri contenuti nell'allegato «A» di cui si deve tener conto in fase di realizzazione degli impianti, ove consentiti. 7. La localizzazione di nuovi impianti e' subordinata alla verifica della possibilita', nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. e di quelli indicati nel presente articolo, del potenziamento, della ristrutturazione o della riconversione di quelli gia' esistenti, al fine di evitare il consumo di nuovo suolo ed i relativi impatti su ambiente e territorio. 8. I Consorzi per lo sviluppo industriale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti alla redazione o all'aggiornamento del regolamento per disciplinare l'insediamento di impianti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in conformita' alle diposizioni introdotte dal P.R.G.R., tenendo conto di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una specializzazione industriale dell'area. 9. I criteri di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato A della presente legge.