Art. 17 Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale. 1. Fermo restando i principi di cui al precedente art. 2, sono ammesse iniziative pubbliche e private nel campo dello smaltimento, trattamento e recupero rifiuti urbani e speciali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere autorizzate previa verifica del rispetto delle procedure previste dal decreto e dei seguenti principi in attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.: a) autosufficienza; b) prossimita', in ambito regionale, per le attivita' di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, presso l'impianto idoneo piu' vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) equa distribuzione territoriale delle iniziative al fine di non gravare sulle componenti ambientali e sociali del contesto territoriale di riferimento, tenendo conto dell'impiantistica esistente e programmata e delle criticita' sulle matrici ambientali derivanti dall'effetto cumulo delle iniziative nello stesso contesto territoriale; d) conformita' con le previsioni del P.R.G.R. e coerenza con i fabbisogni complessivi previsti nel P.R.G.R. sia per i rifiuti urbani che speciali. 3. I nuovi impianti e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere autorizzati in conformita' con le Best Available Techniques ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-ter del decreto. 4. Gli impianti esistenti o autorizzati all'esercizio alla data in entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare o avviano l'esercizio alle condizioni per le quali sono stati autorizzati. 5. In caso di interventi su impianti esistenti e' consentito il rilascio di nuova autorizzazione finalizzata all'ampliamento e/o al revamping degli stessi impianti, a prescindere dai criteri di localizzazione di cui al precedente art. 14, purche' coerenti con le previsioni del P.R.G.R. e della presente legge, a condizione che gli stessi impianti non costituiscano, anche mediante l'adozione di specifiche misure collettive, rischi sanitari ed ambientali in relazione alle caratteristiche del luogo. 6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attivita' destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R. 7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimita' come definito al precedente art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo e' minore dell'otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacita' impiantistica e' dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali. 8. Le istanze relative ad ogni attivita' di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di conformita' al P.R.G.R. da parte dell'Ufficio regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilita', per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della compatibilita' ambientale, ai sensi dei procedenti commi. La valutazione e' resa entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza e secondo le modalita' dell'art. 17 della legge n. 241/1990. La valutazione resa ai sensi del presente comma non produce alcun altro effetto giuridico nei successivi procedimenti autorizzatori. 9. Per le autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 29. 10. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto, la verifica di assoggettabilita' alla VIA e/o la valutazione di impatto ambientale di un progetto di nuovo impianto di trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani speciali, ovvero di ampliamento di quelli esistenti, deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessita' di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto al fabbisogno regionale.