Art. 17 
 
Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati
  allo smaltimento o al trattamento o al  recupero  dei  rifiuti  nel
  territorio regionale. 
 
  1. Fermo restando i principi di cui  al  precedente  art.  2,  sono
ammesse iniziative pubbliche e private nel campo  dello  smaltimento,
trattamento e recupero rifiuti urbani e speciali. 
  2. Le iniziative di cui  al  comma  1  possono  essere  autorizzate
previa verifica del rispetto delle procedure previste dal  decreto  e
dei seguenti principi in  attuazione  dell'art.  16  della  direttiva
2008/98/CE e dell'art. 182-bis del decreto legislativo  n.  152/06  e
s.m.i.: 
    a) autosufficienza; 
    b)  prossimita',  in  ambito  regionale,  per  le  attivita'   di
smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali e dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, presso l'impianto idoneo  piu'
vicino al luogo di produzione  o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  i
movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; 
    c) equa distribuzione territoriale delle iniziative  al  fine  di
non gravare  sulle  componenti  ambientali  e  sociali  del  contesto
territoriale  di  riferimento,   tenendo   conto   dell'impiantistica
esistente e programmata e delle criticita' sulle  matrici  ambientali
derivanti dall'effetto cumulo delle iniziative nello stesso  contesto
territoriale; 
    d) conformita' con le previsioni del P.R.G.R. e  coerenza  con  i
fabbisogni complessivi previsti nel P.R.G.R. sia per i rifiuti urbani
che speciali. 
  3. I nuovi impianti e gli ampliamenti di  quelli  esistenti  devono
essere autorizzati in conformita' con le Best Available Techniques ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-ter del decreto. 
  4. Gli impianti esistenti o autorizzati all'esercizio alla data  in
entrata in vigore della presente legge  continuano  ad  esercitare  o
avviano  l'esercizio  alle  condizioni  per  le  quali   sono   stati
autorizzati. 
  5. In caso di interventi su impianti  esistenti  e'  consentito  il
rilascio di nuova autorizzazione finalizzata all'ampliamento  e/o  al
revamping  degli  stessi  impianti,  a  prescindere  dai  criteri  di
localizzazione di cui al precedente art. 14, purche' coerenti con  le
previsioni del P.R.G.R. e della presente legge, a condizione che  gli
stessi impianti  non  costituiscano,  anche  mediante  l'adozione  di
specifiche  misure  collettive,  rischi  sanitari  ed  ambientali  in
relazione alle caratteristiche del luogo. 
  6. Sono improcedibili le istanze di  autorizzazione  relative  alle
nuove attivita' destinate allo smaltimento, trattamento e/o  recupero
dei rifiuti urbani, frazioni  di  rifiuti  urbani,  rifiuti  speciali
anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R. 
  7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti  esclusivamente
di recupero di materia che  dimostrino,  con  specifica  analisi,  il
rispetto del principio di prossimita'  come  definito  al  precedente
art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono  ammissibili  solo  quando  la
produzione degli scarti di processo e' minore dell'otto per  cento  e
quando almeno il settanta per cento della capacita' impiantistica  e'
dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali. 
  8. Le istanze relative ad ogni attivita' di smaltimento, recupero e
trattamento  rifiuti  sono  soggette  alla  preventiva  verifica   di
conformita' al P.R.G.R. da parte dell'Ufficio  regionale,  competente
in materia di pianificazione e  gestione  dei  rifiuti,  che  esprime
valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilita',
per i rispettivi  procedimenti  autorizzatori  e  di  verifica  della
compatibilita'  ambientale,  ai  sensi  dei  procedenti   commi.   La
valutazione e'  resa  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza e secondo le modalita' dell'art. 17  della
legge n. 241/1990. La valutazione resa ai sensi  del  presente  comma
non produce alcun altro effetto giuridico nei successivi procedimenti
autorizzatori. 
  9. Per le autorizzazioni di cui al presente articolo  si  applicano
le disposizioni di cui agli articoli 26 e 29. 
  10. In attuazione  della  gerarchia  comunitaria  di  gestione  dei
rifiuti  di  cui  all'art.  179   del   decreto,   la   verifica   di
assoggettabilita' alla VIA e/o la valutazione di  impatto  ambientale
di un progetto di nuovo impianto  di  trattamento  e/o  recupero  dei
rifiuti urbani speciali, ovvero di ampliamento di  quelli  esistenti,
deve  prioritariamente  effettuare  un'analisi  puntuale   circa   la
necessita' di un fabbisogno  di  trattamento  ulteriore  rispetto  al
fabbisogno regionale.