Art. 2 
 
                              Principi 
 
  1. Il complesso delle attivita' che  attengono  alla  gestione  del
Servizio  integrato  dei  rifiuti,  la  realizzazione   delle   opere
funzionali a tale servizio e gli interventi di cui al Titolo V  della
Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006  e  s.m.i.,  nonche'
quelli connessi  alla  tutela  dei  pericoli  derivanti  dall'amianto
costituiscono attivita' di pubblico interesse. 
  2. La gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa  nazionale
in materia ambientale, e' effettuata  conformemente  ai  principi  di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di  proporzionalita',
di  responsabilizzazione  e  di  cooperazione  di  tutti  i  soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e  nel
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio  di
chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti  e'  effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita',  trasparenza,
fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto  delle  norme
vigenti in materia di partecipazione e di accesso  alle  informazioni
ambientali. 
  3. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non  pericolosi  ed  il
recupero dei rifiuti urbani indifferenziati sono attuati nel rispetto
del principio di autosufficienza e del principio  di  prossimita'  in
ambito  regionale,  in  attuazione  della  direttiva   2008/98/CE   e
dell'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 
  4. Lo smaltimento, trattamento e recupero dei  rifiuti  speciali  e
dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata  sono  attuati  nel
rispetto del  principio  di  prossimita'.  I  rifiuti  di  cui  sopra
potranno essere smaltiti, trattati o recuperati in uno degli impianti
idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di
ridurre  i  movimenti  degli  stessi,  tenendo  conto  del   contesto
geografico  o  della  necessita'  di   impianti   specializzati   per
determinati tipi di rifiuti. 
  5. La  Regione  assume  come  proprio  il  principio  dell'economia
circolare,  previsto  dalla  decisione  1386/2013/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  del  20  novembre  2013,  che  promuove  una
gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi,  una
volta recuperati, rientrano  nel  ciclo  produttivo,  consentendo  il
risparmio di nuove risorse. 
  6. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle  funzioni  di
cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione  dei  seguenti
principi: 
    a) garantire il rispetto delle  esigenze  igienico  sanitarie  al
fine di tutelare la salute della  collettivita',  evitando  possibili
fonti  di  inquinamento  dell'ambiente,  mediante  l'utilizzo   delle
migliori tecnologie disponibili; 
    b) tenere conto della pianificazione territoriale  salvaguardando
i valori naturali e paesaggistici.