Art. 2 Principi 1. Il complesso delle attivita' che attengono alla gestione del Servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione delle opere funzionali a tale servizio e gli interventi di cui al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonche' quelli connessi alla tutela dei pericoli derivanti dall'amianto costituiscono attivita' di pubblico interesse. 2. La gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa nazionale in materia ambientale, e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio di chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. 3. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati sono attuati nel rispetto del principio di autosufficienza e del principio di prossimita' in ambito regionale, in attuazione della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 4. Lo smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata sono attuati nel rispetto del principio di prossimita'. I rifiuti di cui sopra potranno essere smaltiti, trattati o recuperati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti. 5. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse. 6. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione dei seguenti principi: a) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettivita', evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici.