Art. 21 Impianti esistenti 1. Nelle more dell'organizzazione e degli effettivi affidamenti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, al fine di perseguire gli obiettivi del P.R.G.R., della presente legge e per garantire l'interesse pubblico alla continuita' nella gestione integrata dei rifiuti, EGRIB puo' definire appositi disciplinari con soggetti pubblici e privati, titolari di impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di attivita' afferenti il ciclo dei rifiuti urbani. 2. Nei casi di accertata necessita' da parte di EGRIB, i disciplinari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti anche con titolari di impianti non specificatamente previsti nella programmazione del P.R.G.R., sempre nel rispetto del principio di autosufficienza dell'ATO e del principio di prossimita' al luogo di produzione o raccolta dei rifiuti, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.