Art. 21 
 
                         Impianti esistenti 
 
  1. Nelle more dell'organizzazione e degli effettivi affidamenti dei
servizi di gestione integrata dei rifiuti, al fine di perseguire  gli
obiettivi  del  P.R.G.R.,  della  presente  legge  e  per   garantire
l'interesse pubblico alla continuita' nella  gestione  integrata  dei
rifiuti, EGRIB  puo'  definire  appositi  disciplinari  con  soggetti
pubblici e privati, titolari di impianti che alla data di entrata  in
vigore della presente legge sono titolari di attivita'  afferenti  il
ciclo dei rifiuti urbani. 
  2.  Nei  casi  di  accertata  necessita'  da  parte  di  EGRIB,   i
disciplinari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti anche  con
titolari   di   impianti   non   specificatamente   previsti    nella
programmazione del P.R.G.R., sempre nel  rispetto  del  principio  di
autosufficienza dell'ATO e del principio di prossimita' al  luogo  di
produzione o raccolta dei rifiuti, al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti  stessi,  tenendo  conto  del  contesto  geografico  o  della
necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.