Art. 22 
 
                  Azioni specifiche di prevenzione 
 
  1. In attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  relativa  ai  rifiuti,  delle  Linee  guida  della
Commissione europea sulla prevenzione del 2012, dell'art.  1  lettera
g) della presente legge, la Regione pone come  obiettivo  prioritario
la prevenzione dei rifiuti dell'economia circolare. 
  2. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma precedente  la
Regione promuove e  sostiene  azioni  specifiche  per  accrescere  la
partecipazione  e  l'informazione  dei  cittadini  sul   tema   della
prevenzione dei rifiuti e del vivere sostenibile. 
  3. La Regione sviluppa, anche all'interno di  piu'  ampi  programmi
regionali di educazione e promozione della sostenibilita', specifiche
campagne  di  informazione  e  comunicazione,  sensibilizzazione   ed
educazione in collaborazione con gli enti locali, EGRIB, gli enti  di
ricerca, le universita' degli studi, il  Forum  di  cui  all'art.  17
della legge regionale n. 5/2016, le  istituzioni  scolastiche  e  gli
insegnanti, i consorzi di  filiera,  le  associazioni  accreditate  e
quelle di volontariato e dei consumatori.