Art. 22 Azioni specifiche di prevenzione 1. In attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, delle Linee guida della Commissione europea sulla prevenzione del 2012, dell'art. 1 lettera g) della presente legge, la Regione pone come obiettivo prioritario la prevenzione dei rifiuti dell'economia circolare. 2. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma precedente la Regione promuove e sostiene azioni specifiche per accrescere la partecipazione e l'informazione dei cittadini sul tema della prevenzione dei rifiuti e del vivere sostenibile. 3. La Regione sviluppa, anche all'interno di piu' ampi programmi regionali di educazione e promozione della sostenibilita', specifiche campagne di informazione e comunicazione, sensibilizzazione ed educazione in collaborazione con gli enti locali, EGRIB, gli enti di ricerca, le universita' degli studi, il Forum di cui all'art. 17 della legge regionale n. 5/2016, le istituzioni scolastiche e gli insegnanti, i consorzi di filiera, le associazioni accreditate e quelle di volontariato e dei consumatori.