Art. 23 
 
                    Contenuto del Piano regionale 
                  di bonifica dei siti contaminati 
 
  1. Il  Piano  regionale  di  bonifica  dei  siti  contaminati,  che
costituisce parte integrante del  Piano  regionale  di  gestione  dei
rifiuti, puo' essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso
e contiene  la  pianificazione  degli  interventi  per  la  messa  in
sicurezza,  la  bonifica  ed  il  ripristino  ambientale   dei   siti
contaminati con le procedure di cui all'art. 12. 
  2. Relativamente alla messa in sicurezza o  bonifica  e  ripristino
dei siti contaminati, il Piano contiene  gli  obiettivi  generali,  i
principi ed i criteri per individuare le priorita' di intervento. 
  3. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene: 
    a)  l'elenco  dei  siti  inseriti  nell'anagrafe  dei   siti   da
bonificare  e  delle  caratteristiche  generali  degli   inquinamenti
presenti; 
    b) l'elenco delle aree vaste con criticita' ambientali; 
    c) l'ordine di priorita' degli interventi nei siti  di  cui  alla
lettera a) la cui realizzazione spetta alla pubblica amministrazione; 
    d) la stima di massima degli oneri finanziari.