Art. 23 Contenuto del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati 1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, puo' essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati con le procedure di cui all'art. 12. 2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei siti contaminati, il Piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorita' di intervento. 3. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene: a) l'elenco dei siti inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; b) l'elenco delle aree vaste con criticita' ambientali; c) l'ordine di priorita' degli interventi nei siti di cui alla lettera a) la cui realizzazione spetta alla pubblica amministrazione; d) la stima di massima degli oneri finanziari.