Art. 25 
 
                 Linee guida in materia di bonifica 
 
  1. Le attivita' di indagine e gli interventi di cui  alla  presente
legge sono svolte nel rispetto delle linee guida emanate dall'ISPRA e
di quelle di cui al comma 2. 
  2. La Giunta regionale con proprio provvedimento emana disciplinari
tecnici per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza e
linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei  progetti  di
bonifica,  definendo  i  contenuti  essenziali  dei  progetti  e   la
documentazione tecnica da allegare agli  stessi,  ogni  qualvolta  si
rendono necessari integrazioni o aggiornamenti.