Art. 25 Linee guida in materia di bonifica 1. Le attivita' di indagine e gli interventi di cui alla presente legge sono svolte nel rispetto delle linee guida emanate dall'ISPRA e di quelle di cui al comma 2. 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento emana disciplinari tecnici per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza e linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica, definendo i contenuti essenziali dei progetti e la documentazione tecnica da allegare agli stessi, ogni qualvolta si rendono necessari integrazioni o aggiornamenti.