Art. 26 Indagini e monitoraggi sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee 1. Alla richiesta di provvedimenti autorizzativi interferenti con le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee e' allegata la relazione di riferimento di cui al decreto ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014, finalizzata alla definizione di valori di riferimento inziali delle concentrazioni delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze che l'Autorita' procedente stabilisce in relazione alla storia e alle attivita' pregresse svolte sul sito. Le attivita' di indagine e di monitoraggio previste dalla relazione di riferimento sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V, parte IV del decreto. 2. I Piani di indagine e di monitoraggio di cui al comma 1 sono sottoposti a preventiva validazione da parte dell'ARPAB. Analogamente i risultati delle indagini e dei monitoraggi sono validati dalla stessa Agenzia. 3. I risultati delle indagini e dei monitoraggi previsti dalla relazione di riferimento sono approvati dall'Autorita' procedente prima del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' autorizzate. Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio sono definiti i valori delle concentrazioni iniziali delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze eventualmente prescritte dalla stessa Autorita' procedente. 4. I risultati di indagini e monitoraggi prodotti in difformita' delle disposizioni dei commi 1 e 2 non sono utilizzabili ai fini del rilascio di qualsiasi autorizzazione ambientale riguardante le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee. 5. Fermi restando gli obblighi di prevenzione di cui all'art. 304 del decreto, qualora le indagini iniziali e le attivita' di monitoraggio accertino il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 242, 244, 245 del decreto. 6. I finanziamenti regionali per attivita' produttive sono concessi solo previa esecuzione e validazione delle attivita' di cui al comma 1.