Art. 26 
 
                Indagini e monitoraggi sulle matrici 
                suolo/sottosuolo e acque sotterranee 
 
  1. Alla richiesta di provvedimenti autorizzativi  interferenti  con
le matrici suolo/sottosuolo  ed  acque  sotterranee  e'  allegata  la
relazione di riferimento di cui al decreto ministeriale dell'Ambiente
e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014,
finalizzata alla definizione di valori di riferimento  inziali  delle
concentrazioni delle sostanze pertinenti e delle  ulteriori  sostanze
che l'Autorita' procedente stabilisce in relazione alla storia e alle
attivita' pregresse svolte sul sito. Le attivita' di  indagine  e  di
monitoraggio previste dalla relazione di riferimento sono svolte  nel
rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V, parte IV del decreto. 
  2. I Piani di indagine e di monitoraggio di cui  al  comma  1  sono
sottoposti a preventiva validazione da parte dell'ARPAB. Analogamente
i risultati delle indagini e  dei  monitoraggi  sono  validati  dalla
stessa Agenzia. 
  3. I risultati delle indagini  e  dei  monitoraggi  previsti  dalla
relazione di riferimento  sono  approvati  dall'Autorita'  procedente
prima del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita'
autorizzate. Nel provvedimento di autorizzazione  all'esercizio  sono
definiti  i  valori  delle  concentrazioni  iniziali  delle  sostanze
pertinenti e delle ulteriori sostanze eventualmente prescritte  dalla
stessa Autorita' procedente. 
  4. I risultati di indagini e monitoraggi  prodotti  in  difformita'
delle disposizioni dei commi 1 e 2 non sono utilizzabili ai fini  del
rilascio  di  qualsiasi  autorizzazione  ambientale  riguardante   le
matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee. 
  5. Fermi restando gli obblighi di prevenzione di cui  all'art.  304
del  decreto,  qualora  le  indagini  iniziali  e  le  attivita'   di
monitoraggio accertino il superamento delle concentrazioni soglia  di
contaminazione (CSC),  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 242, 244, 245 del decreto. 
  6. I finanziamenti regionali per attivita' produttive sono concessi
solo previa esecuzione e validazione delle attivita' di cui al  comma
1.