Art. 27 Aree caratterizzate da inquinamento diffuso 1. La Regione, secondo le modalita' organizzative stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, redige ed approva il Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del decreto, con riferimento alle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee. 2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto: a) della definizione di area ad inquinamento diffuso o con presenza di fondi naturali in concentrazioni superiori alle CSC; b) delle competenze in materia di accertamento, avvio e gestione dei procedimenti relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso o da fondo naturale; c) della definizione delle procedure di gestione dei procedimenti; d) delle indicazioni tecniche sugli interventi di bonifica, ripristino ambientale e monitoraggi; e) delle indicazioni sulle priorita' di intervento e sulla quantificazione e programmazione delle risorse. 3. Il Piano e' approvato, quale aggiornamento del P.R.G.R., con le procedure di cui all'art. 12.