Art. 27 
 
             Aree caratterizzate da inquinamento diffuso 
 
  1. La Regione, secondo le modalita' organizzative  stabilite  dalla
Giunta regionale con apposito provvedimento,  redige  ed  approva  il
Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree
caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma
3 del decreto, con riferimento alle matrici suolo/sottosuolo e  acque
sotterranee. 
  2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto: 
    a) della definizione  di  area  ad  inquinamento  diffuso  o  con
presenza di fondi naturali in concentrazioni superiori alle CSC; 
    b) delle competenze in materia di accertamento, avvio e  gestione
dei procedimenti relativi agli interventi di  bonifica  e  ripristino
ambientale delle aree caratterizzate da  inquinamento  diffuso  o  da
fondo naturale; 
    c)  della   definizione   delle   procedure   di   gestione   dei
procedimenti; 
    d) delle  indicazioni  tecniche  sugli  interventi  di  bonifica,
ripristino ambientale e monitoraggi; 
    e) delle  indicazioni  sulle  priorita'  di  intervento  e  sulla
quantificazione e programmazione delle risorse. 
  3. Il Piano e' approvato, quale aggiornamento del P.R.G.R., con  le
procedure di cui all'art. 12.