Art. 28 
 
                 Procedure amministrative ordinarie 
 
  1. Tutte le comunicazioni, i piani, i progetti, le relazioni  ed  i
rapporti previsti dal Titolo  V,  parte  IV  del  decreto,  oltre  ai
soggetti di cui all'art. 304, comma 2 del  decreto,  sono  inviate  a
cura  del  responsabile  o  dell'interessato,   anche   all'ARPAB   e
all'A.S.L.  territorialmente  competente,  oltre  che  a   tutte   le
amministrazioni  ordinariamente  competenti  a  rilasciare  permessi,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, intese o concerti in
relazione ai vincoli gravanti sul sito. Gli stessi  sono  inviati  al
proprietario e al conduttore del sito, se diversi dal responsabile. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 242 e seguenti  del  decreto  si
applicano anche nel caso di accertamento di  superamenti  di  CSC  di
sostanze non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla  parte
IV, Titolo V del decreto per le quali l'Istituto superiore di sanita'
ha proposto dei valori di CSC. 
  3. Nel caso di accertamento di concentrazioni anomali  di  sostanze
pericolose per la salute pubblica e per  l'ambiente,  non  rientranti
nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5  alla  parte  IV,  Titolo  V  del
decreto, ne' in quelle di cui al precedente comma  2,  nelle  matrici
suolo/sottosuolo ed acque sotterranee il responsabile o  il  soggetto
interessato esegue la procedura di analisi di rischio sanitario. 
  4.   L'indagine   preliminare   sui   parametri    oggetto    della
contaminazione deve  essere  conclusa  entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione di cui all'art. 242, comma 1 del decreto. 
  5.  Nel  caso  in  cui  l'indagine  preliminare  accerti   che   le
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui  all'art.  240,
comma 1, lettera  b),  del  decreto,  non  sono  state  superate,  il
responsabile, entro lo stesso termine di cui al comma 2, provvede  al
ripristino della zona contaminata e trasmette a tutti i  soggetti  di
cui al comma 1 la relazione descrittiva delle indagini eseguite e dei
risultati  ottenuti  sottoscritta   da   professionista   competente,
corredata  dei  certificati  di  analisi  eseguite  e  dei  necessari
elaborati tecnici e grafici, unitamente all'autocertificazione di non
superamento delle CSC e di ripristino ambientale. 
  6. L'autocertificazione di cui al comma 3 conclude il  procedimento
di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi i  controlli  e  le
verifiche da parte dell'ARPAB e dell'A.S.L. e della provincia entro i
successivi quindici giorni. 
  7. Nel caso in cui l'indagine preliminare  accerti  il  superamento
delle concentrazioni soglia di contaminazione  (CSC),  anche  per  un
solo parametro, il responsabile dell'inquinamento,  entro  lo  stesso
termine di cui al comma 4, ne da' comunicazione ai soggetti di cui al
comma  1  con  allegata  relazione  descrittiva   delle   misure   di
prevenzione  e  di   messa   in   sicurezza   d'emergenza   adottate,
sottoscritta da professionista competente e corredata dei certificati
di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici. 
  8. I Piani di caratterizzazione, i progetti di messa  in  sicurezza
d'emergenza, operativa o permanente,  di  bonifica  e  di  ripristino
ambientale, nonche' i Piani di monitoraggio,  qualora  prescritti,  e
tutte  le  relazioni  e  i  rapporti  sulle  attivita'  svolte   sono
sottoscritti da professionisti  competenti  ed  invitati  a  tutti  i
soggetti di cui al comma 1. 
  9. I risultati della caratterizzazione possono essere presentati ai
soggetti di cui al comma 1 prima di procedere all'analisi di  rischio
sito specifica, mediante apposito rapporto  descrittivo  sottoscritto
da professionista competente e corredato dei certificati  di  analisi
eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici,  entro  quattro
mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione  del  Piano  di
caratterizzazione. I risultati della caratterizzazione sono approvati
dall'autorita' procedente previa  convocazione  della  conferenza  di
servizi. 
  10. Il responsabile o il soggetto interessato  puo'  presentare  il
progetto  operativo  con  obiettivi  di  bonifica  delle  CSC,  senza
procedere alla determinazione delle CSR. 
  11. La destinazione d'uso del sito e' attestata dal comune mediante
certificazione che, in relazione alla  destinazione  urbanistica  del
sito, ne attesti la destinazione ad uso  verde  pubblico,  privato  e
residenziale o ad uso commerciale e industriale. 
  12. A conclusione degli  interventi  di  bonifica  il  responsabile
trasmette a tutti i soggetti di cui al comma 1  la  relazione  finale
sugli interventi eseguiti, corredata dei necessari elaborati  grafici
e risultati delle analisi svolte  e  sottoscritta  da  professionista
competente. 
  13. La Regione concede finanziamenti ai comuni ed ai  consorzi  per
lo sviluppo industriale per gli interventi  di  messa  in  sicurezza,
caratterizzazione  e  bonifica  di  siti  pubblici,  sia  con   fondi
regionali che con fondi statali ed europei. 
  14. Nelle Conferenze di servizi di cui all'art.  242  del  decreto,
come  disciplinate  dall'art.  14-ter  della   legge   n.   241/1990,
sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 127 del 2016,
la Regione e' rappresentata dal  dirigente  generale  del  competente
Dipartimento in materia ambientale o da  un  dirigente  dal  medesimo
delegato. Il parere del rappresentante della Regione e'  espresso  in
ordine a tutti gli interessi tutelati di competenza regionale. A  tal
fine   il   rappresentante   unico    della    Regione,    acquisisce
preventivamente, entro i termini di cui all'art. 15 e seguenti  della
legge n. 241/1990, i pareri di tutti gli uffici regionali preposti al
rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla-osta,  ecc.  La  verifica
della sussistenza  dei  diversi  interessi  coinvolti  e'  effettuata
dall'Autorita' competente prima della convocazione  della  Conferenza
di servizi. 
  15. Nei casi in cui non siano coinvolti interessi di competenza  di
altri uffici regionali nelle Conferenze di  servizi,  la  Regione  e'
rappresentata dal dirigente dell'ufficio titolare dei procedimenti di
caratterizzazione e bonifica dei siti.