Art. 28 Procedure amministrative ordinarie 1. Tutte le comunicazioni, i piani, i progetti, le relazioni ed i rapporti previsti dal Titolo V, parte IV del decreto, oltre ai soggetti di cui all'art. 304, comma 2 del decreto, sono inviate a cura del responsabile o dell'interessato, anche all'ARPAB e all'A.S.L. territorialmente competente, oltre che a tutte le amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, intese o concerti in relazione ai vincoli gravanti sul sito. Gli stessi sono inviati al proprietario e al conduttore del sito, se diversi dal responsabile. 2. Le disposizioni di cui all'art. 242 e seguenti del decreto si applicano anche nel caso di accertamento di superamenti di CSC di sostanze non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del decreto per le quali l'Istituto superiore di sanita' ha proposto dei valori di CSC. 3. Nel caso di accertamento di concentrazioni anomali di sostanze pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente, non rientranti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del decreto, ne' in quelle di cui al precedente comma 2, nelle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee il responsabile o il soggetto interessato esegue la procedura di analisi di rischio sanitario. 4. L'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 242, comma 1 del decreto. 5. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto, non sono state superate, il responsabile, entro lo stesso termine di cui al comma 2, provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette a tutti i soggetti di cui al comma 1 la relazione descrittiva delle indagini eseguite e dei risultati ottenuti sottoscritta da professionista competente, corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici, unitamente all'autocertificazione di non superamento delle CSC e di ripristino ambientale. 6. L'autocertificazione di cui al comma 3 conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi i controlli e le verifiche da parte dell'ARPAB e dell'A.S.L. e della provincia entro i successivi quindici giorni. 7. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento, entro lo stesso termine di cui al comma 4, ne da' comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 con allegata relazione descrittiva delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate, sottoscritta da professionista competente e corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici. 8. I Piani di caratterizzazione, i progetti di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di bonifica e di ripristino ambientale, nonche' i Piani di monitoraggio, qualora prescritti, e tutte le relazioni e i rapporti sulle attivita' svolte sono sottoscritti da professionisti competenti ed invitati a tutti i soggetti di cui al comma 1. 9. I risultati della caratterizzazione possono essere presentati ai soggetti di cui al comma 1 prima di procedere all'analisi di rischio sito specifica, mediante apposito rapporto descrittivo sottoscritto da professionista competente e corredato dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici, entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione. I risultati della caratterizzazione sono approvati dall'autorita' procedente previa convocazione della conferenza di servizi. 10. Il responsabile o il soggetto interessato puo' presentare il progetto operativo con obiettivi di bonifica delle CSC, senza procedere alla determinazione delle CSR. 11. La destinazione d'uso del sito e' attestata dal comune mediante certificazione che, in relazione alla destinazione urbanistica del sito, ne attesti la destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale o ad uso commerciale e industriale. 12. A conclusione degli interventi di bonifica il responsabile trasmette a tutti i soggetti di cui al comma 1 la relazione finale sugli interventi eseguiti, corredata dei necessari elaborati grafici e risultati delle analisi svolte e sottoscritta da professionista competente. 13. La Regione concede finanziamenti ai comuni ed ai consorzi per lo sviluppo industriale per gli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di siti pubblici, sia con fondi regionali che con fondi statali ed europei. 14. Nelle Conferenze di servizi di cui all'art. 242 del decreto, come disciplinate dall'art. 14-ter della legge n. 241/1990, sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 127 del 2016, la Regione e' rappresentata dal dirigente generale del competente Dipartimento in materia ambientale o da un dirigente dal medesimo delegato. Il parere del rappresentante della Regione e' espresso in ordine a tutti gli interessi tutelati di competenza regionale. A tal fine il rappresentante unico della Regione, acquisisce preventivamente, entro i termini di cui all'art. 15 e seguenti della legge n. 241/1990, i pareri di tutti gli uffici regionali preposti al rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla-osta, ecc. La verifica della sussistenza dei diversi interessi coinvolti e' effettuata dall'Autorita' competente prima della convocazione della Conferenza di servizi. 15. Nei casi in cui non siano coinvolti interessi di competenza di altri uffici regionali nelle Conferenze di servizi, la Regione e' rappresentata dal dirigente dell'ufficio titolare dei procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti.