Art. 30 Fondo naturale ed inquinamento diffuso 1. Quando i superamenti delle CSC comunicati ai sensi degli articoli 242, 244 o 245 del decreto riguardano composti che il soggetto che ha effettuato la comunicazione dichiara e dimostra avere origine naturale o essere riconducibili a situazioni di inquinamento diffuso, l'ARPAB, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorita' competente, esprime parere sulla attribuibilita' o meno dei superamenti riscontrati a fondo naturale o inquinamento diffuso dei composti interessati. 2. In caso di dichiarazione dell'ARPAB di attribuibilita' a fondo naturale o a inquinamento diffuso dei superamenti delle CSC, fermo restando le misure di prevenzione di cui all'art. 242 del decreto, nonche' gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di monitoraggio in riferimento ai superamenti addebitabili al responsabile, l'autorita' competente con proprio provvedimento conclude il procedimento relativamente ai composti dichiarati ascrivibili a fondo naturale o a inquinamento diffuso. Restano a carico del responsabile gli obblighi di tutela della salute e dell'ambiente connessi ai predetti superamenti delle CSC. 3. Le aree dichiarate con presenza di fondi naturali o a inquinamento diffuso sono gestite ai sensi dell'art. 33.