Art. 30 
 
               Fondo naturale ed inquinamento diffuso 
 
  1. Quando  i  superamenti  delle  CSC  comunicati  ai  sensi  degli
articoli 242, 244 o  245  del  decreto  riguardano  composti  che  il
soggetto che ha effettuato la comunicazione dichiara e dimostra avere
origine naturale o essere riconducibili a situazioni di  inquinamento
diffuso, l'ARPAB, entro trenta giorni dalla richiesta  dell'Autorita'
competente,  esprime  parere  sulla  attribuibilita'   o   meno   dei
superamenti riscontrati a fondo naturale o inquinamento  diffuso  dei
composti interessati. 
  2. In caso di dichiarazione dell'ARPAB di attribuibilita'  a  fondo
naturale o a inquinamento diffuso dei superamenti  delle  CSC,  fermo
restando le misure di prevenzione di cui all'art.  242  del  decreto,
nonche' gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente,
di caratterizzazione, di bonifica e di monitoraggio in riferimento ai
superamenti addebitabili al responsabile, l'autorita' competente  con
proprio  provvedimento  conclude  il  procedimento  relativamente  ai
composti dichiarati ascrivibili a fondo  naturale  o  a  inquinamento
diffuso. Restano a carico del responsabile  gli  obblighi  di  tutela
della salute e dell'ambiente connessi ai predetti  superamenti  delle
CSC. 
  3.  Le  aree  dichiarate  con  presenza  di  fondi  naturali  o   a
inquinamento diffuso sono gestite ai sensi dell'art. 33.