Art. 34 
 
                        Esecuzione d'ufficio 
 
  1. Scaduti i termini  fissati  dall'art.  242  del  decreto  o  dai
provvedimenti autorizzativi emanati dall'autorita'  competente  senza
che il responsabile o il proprietario o  altri  soggetti  interessati
abbiano adempiuto ad ognuna delle fasi di comunicazione  dell'evento,
di adozione delle misure di prevenzione, di esecuzione  dell'indagine
preliminare,  di  presentazione  del  Piano  di  caratterizzazione  e
dell'analisi di rischio, di esecuzione degli interventi di  messa  in
sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio  e  di
bonifica e ripristino  ambientale,  il  Comune,  entro  i  successivi
sessanta giorni, con ordinanza motivata, diffida il responsabile  del
superamento delle CSC ad adempiere  ad  ognuna  delle  suddette  fasi
secondo le modalita'  tecniche  ed  entro  i  termini  precisati  nel
medesimo provvedimento. 
  2. L'ordinanza di diffida e' notificata a tutti i soggetti  di  cui
all'art. 28, comma 1. 
  3. Scaduto infruttuosamente il termine  fissato  nell'ordinanza  di
diffida il comune si sostituisce al responsabile ed esegue  d'ufficio
tutte  le  attivita'  o  quelle  non  ancora  svolte  in  danno   del
responsabile. Le attivita' da svolgere, in relazione  allo  stato  di
avanzamento del procedimento,  sono  avviate  entro  sessanta  giorni
dalla scadenza del predetto termine. 
  4. Se il comune non adempie a quanto  stabilito  ai  comma  1  e  2
ovvero, scaduto il termine di cui al secondo capoverso del  comma  3,
non  avvia  le  attivita'  d'ufficio,  in  relazione  allo  stato  di
avanzamento del procedimento,  entro  i  successivi  sessanta  giorni
dalla scadenza dei rispettivi termini la Regione, con  ordinanza  del
Presidente della Giunta, diffida il comune ad  adempiere,  assegnando
un termine non superiore a sessanta giorni. 
  5.  Scaduto  infruttuosamente  tale  termine  la  Giunta  regionale
nomina,  tra  i  dipendenti  regionali  con  adeguata  competenza  in
materia,  un  commissario  ad  acta  per  l'esecuzione  di  tutte  le
attivita' non ancora svolte, in relazione alla stato  di  avanzamento
del procedimento. Le spese connesse alle attivita' del commissario ad
acta, quantificate nel provvedimento di nomina,  sono  a  carico  del
comune inadempiente. 
  6. Nel caso di siti estesi su aree appartenenti a  piu'  comuni  la
procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 e' di  competenza  della  Regione,
con le modalita' di cui ai commi 4 e 5. 
  7. Per il finanziamento degli  interventi  sostitutivi  la  Regione
istituisce appositi  capitoli  di  bilancio  per  l'anticipazione  ai
comuni e per la copertura  degli  interventi  attuati  dalla  Regione
stessa. 
  8. Nel caso di siti di proprieta' del comune o di cui il comune  ne
e' responsabile, la procedura di cui ai commi 1,  2  e  3  e'  svolta
dalla Regione con le modalita' di cui  ai  commi  4  e  5.  Le  spese
connesse alle attivita' del commissario  ad  acta,  quantificate  nel
provvedimento di nomina, sono a carico del comune inadempiente e  non
possono  gravare   sui   finanziamenti   regionali   dei   rispettivi
interventi.