Art. 34 Esecuzione d'ufficio 1. Scaduti i termini fissati dall'art. 242 del decreto o dai provvedimenti autorizzativi emanati dall'autorita' competente senza che il responsabile o il proprietario o altri soggetti interessati abbiano adempiuto ad ognuna delle fasi di comunicazione dell'evento, di adozione delle misure di prevenzione, di esecuzione dell'indagine preliminare, di presentazione del Piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio e di bonifica e ripristino ambientale, il Comune, entro i successivi sessanta giorni, con ordinanza motivata, diffida il responsabile del superamento delle CSC ad adempiere ad ognuna delle suddette fasi secondo le modalita' tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo provvedimento. 2. L'ordinanza di diffida e' notificata a tutti i soggetti di cui all'art. 28, comma 1. 3. Scaduto infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza di diffida il comune si sostituisce al responsabile ed esegue d'ufficio tutte le attivita' o quelle non ancora svolte in danno del responsabile. Le attivita' da svolgere, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, sono avviate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine. 4. Se il comune non adempie a quanto stabilito ai comma 1 e 2 ovvero, scaduto il termine di cui al secondo capoverso del comma 3, non avvia le attivita' d'ufficio, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini la Regione, con ordinanza del Presidente della Giunta, diffida il comune ad adempiere, assegnando un termine non superiore a sessanta giorni. 5. Scaduto infruttuosamente tale termine la Giunta regionale nomina, tra i dipendenti regionali con adeguata competenza in materia, un commissario ad acta per l'esecuzione di tutte le attivita' non ancora svolte, in relazione alla stato di avanzamento del procedimento. Le spese connesse alle attivita' del commissario ad acta, quantificate nel provvedimento di nomina, sono a carico del comune inadempiente. 6. Nel caso di siti estesi su aree appartenenti a piu' comuni la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 e' di competenza della Regione, con le modalita' di cui ai commi 4 e 5. 7. Per il finanziamento degli interventi sostitutivi la Regione istituisce appositi capitoli di bilancio per l'anticipazione ai comuni e per la copertura degli interventi attuati dalla Regione stessa. 8. Nel caso di siti di proprieta' del comune o di cui il comune ne e' responsabile, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 e' svolta dalla Regione con le modalita' di cui ai commi 4 e 5. Le spese connesse alle attivita' del commissario ad acta, quantificate nel provvedimento di nomina, sono a carico del comune inadempiente e non possono gravare sui finanziamenti regionali dei rispettivi interventi.