Art. 36 Certificazioni 1. La provincia rilascia la certificazione di cui all'art. 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonche' la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, del decreto, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalita' di cui al presente Titolo. 2. La certificazione di avvenuta bonifica e' l'atto con cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformita' degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilita' per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR). 3. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione e' l'atto con cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi e la conformita' degli stessi al progetto approvato nonche' il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati. 4. Gli accertamenti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, sono effettuati dalla provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAB, corredata di risultanze analitiche debitamente motivate. 5. L'ARPAB provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione finale di bonifica, a trasmettere a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28, la relazione tecnica di cui al comma 4.