Art. 36 
 
                           Certificazioni 
 
  1. La provincia rilascia la certificazione  di  cui  all'art.  242,
comma 13, relativamente al caso di  cui  al  comma  11  dello  stesso
articolo, nonche' la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, del
decreto, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalita'
di cui al presente Titolo. 
  2. La certificazione di avvenuta bonifica e' l'atto con  cui  viene
accertato  dalla  provincia  il  completamento  degli  interventi  di
bonifica, la conformita' degli stessi al progetto approvato e il  non
superamento dei livelli di accettabilita' per il sito, definiti dalle
concentrazioni soglia di rischio (CSR). 
  3. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza  permanente
e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione e' l'atto  con
cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi
e la conformita'  degli  stessi  al  progetto  approvato  nonche'  il
rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei  livelli
soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma  1,  lettera  b),
del decreto ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti  in
fase di progettazione ed approvati. 
  4. Gli  accertamenti  di  cui  all'art.  15,  commi  2  e  3,  sono
effettuati dalla  provincia  sulla  base  di  una  relazione  tecnica
predisposta   dall'ARPAB,   corredata   di   risultanze    analitiche
debitamente motivate. 
  5. L'ARPAB provvede, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
relazione finale di bonifica, a trasmettere a tutti i soggetti di cui
al comma 1 dell'art. 28, la relazione tecnica di cui al comma 4.