Art. 37 Istanza di certificazione 1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori, a firma del direttore dei lavori, contenente: a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; b) descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali; c) illustrazione dei risultati ottenuti dall'intervento, corredata dei relativi referti analitici; d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati. 2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), deve essere presentata una relazione di fine lavori e una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge. 3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi 1 e 2 deve essere inviata a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28.