Art. 37 
 
                      Istanza di certificazione 
 
  1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da
eventuali varianti dello stesso debitamente  approvate,  il  soggetto
responsabile degli interventi deve presentare istanza alla  provincia
per  il  rilascio  della  certificazione,  producendo  una  relazione
tecnica di fine lavori, a firma del direttore dei lavori, contenente: 
    a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; 
    b) descrizione degli interventi  effettuati  e  rispondenza  alle
prescrizioni progettuali; 
    c)  illustrazione   dei   risultati   ottenuti   dall'intervento,
corredata dei relativi referti analitici; 
    d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di  rifiuti
effettuati. 
  2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici,  oltre
alla documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d),  deve
essere presentata una relazione di fine lavori  e  una  relazione  di
collaudo ovvero una  certificazione  di  regolare  esecuzione,  nelle
forme previste dalla legge. 
  3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi 1  e  2  deve
essere inviata a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28.