Art. 38 
 
                       Atto di certificazione 
 
  1. La provincia, tenuto conto della  documentazione  trasmessa  dal
responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati  e  della
relazione  tecnica  di  ARPAB,  emana,  entro   trenta   giorni   dal
ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione. 
  2.  L'atto  di  certificazione  deve  contenere,  quale  sua  parte
integrante: 
    a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che: 
      1) gli interventi sono ultimati; 
      2) le opere realizzate e gli  interventi  effettuati  risultano
conformi al progetto approvato; 
      3) i campionamenti e le  verifiche  analitiche  effettuate  non
hanno evidenziato superamenti dei livelli di  accettabilita'  per  il
sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR); 
    b) nel caso di interventi di  messa  in  sicurezza  permanente  o
messa in sicurezza operativa, l'attestazione che: 
      1) gli interventi sono ultimati; 
      2) le opere realizzate e gli  interventi  effettuati  risultano
conformi al progetto approvato; 
      3) sono rispettati, nelle matrici  ambientali  influenzate  dal
sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'art.  240,  comma
1, lettera b), del decreto ovvero i livelli di concentrazione residua
proposti in fase di progettazione ed approvati; 
      4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio  e  controllo
di cui all'art. 240, comma 1, lettere n) ed o) del decreto. 
  3. La provincia puo' prescrivere il proseguimento delle  operazioni
di monitoraggio definendone  la  durata,  i  parametri  analitici  da
analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti. 
  4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata  al  soggetto
responsabile dell'intervento e trasmessa ai soggetti di cui  all'art.
28, comma 1.