Art. 38 Atto di certificazione 1. La provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAB, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione. 2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante: a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che: 1) gli interventi sono ultimati; 2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato; 3) i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilita' per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR); b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, l'attestazione che: 1) gli interventi sono ultimati; 2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato; 3) sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati; 4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all'art. 240, comma 1, lettere n) ed o) del decreto. 3. La provincia puo' prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti. 4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'intervento e trasmessa ai soggetti di cui all'art. 28, comma 1.