Art. 39 
 
                       Certificazione su siti 
                  dove si realizzano opere edilizie 
 
  1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad
intervento di bonifica, messa in  sicurezza  permanente  e  messa  in
sicurezza  operativa,  e'  subordinata  alla  certificazione  di  cui
all'art. 35, comma 2 rilasciata dalla provincia. 
  2. Qualora sulla base del progetto  di  bonifica  approvato  ed  in
presenza  di  particolari  condizioni  di  interesse   pubblico   sia
possibile  l'utilizzazione  dell'area  per   lotti   successivi,   la
certificazione puo' essere rilasciata per singoli lotti,  in  assenza
di interazione tra gli  stessi,  fermo  restando  lo  svincolo  delle
garanzie  finanziarie  ad  avvenuto  completamento  del  progetto  di
bonifica.