Art. 39 Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie 1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, e' subordinata alla certificazione di cui all'art. 35, comma 2 rilasciata dalla provincia. 2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato ed in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi, la certificazione puo' essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica.