Art. 4 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 183 e 240 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. e tutte le definizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 ed al Titolo IX, capo III del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., sono inoltre definite come: a) decreto: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; b) «Area di raccolta»: area interna all'Ambito territoriale ottimale ove si provvede ad organizzare il sistema intercomunale di raccolta; c) RUR: «Rifiuto urbano residuo», frazione di rifiuto indifferenziato che residua dalle raccolte differenziate; d) «Compostaggio di prossimita'»: sistema di compostaggio per piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 2000 abitanti), a partire dalle utenze disagiate per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti, aree agricole ed aree a bassa densita' abitativa; e) P.R.G.R.: il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti; f) anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del decreto; g) responsabile: il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica; h) soggetto interessato: il proprietario, il conduttore, il gestore o altro soggetto non responsabile dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica, che ha interesse ed attiva il procedimento ai sensi dell'art. 245 del decreto; i) Comune: solo per quanto attiene al Titolo 3 della presente legge, si intende il Comune nel cui territorio ricade il sito oggetto di procedimenti di cui al Titolo V, Parte IV del decreto; j) autorita' competente: l'Amministrazione o ente competente all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione degli interventi.