Art. 40 
 
                     Certificazione in presenza 
                     di trattamento della falda 
 
  1. La certificazione puo' essere rilasciata anche  in  presenza  di
processi di  depurazione  a  lungo  termine  della  falda  acquifera,
qualora l'area sovrastante sia stata  bonificata  in  conformita'  al
progetto  approvato  e  relativamente  alla  sola  matrice  suolo   e
sottosuolo. 
  2. La bonifica della falda deve comunque essere garantita  fino  al
raggiungimento  degli  standard  prescritti  nel   progetto   stesso,
prevedendo comunque un monitoraggio che  attesti  il  buon  andamento
delle operazioni condotte sulla falda stessa. 
  3. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie  ad  avvenuto
completamento di tutto il progetto di bonifica.