Art. 45 Commissione regionale per la tutela dall'amianto in giacitura naturale 1. E' istituita la Commissione regionale per la tutela dall'amianto in giacitura naturale. La Commissione esprime parere nei procedimenti elencati al comma successivo qualora ricadenti nel territorio regionale interessato dalla presenza di amianto in giacitura naturale e nelle aree comunque interessate dalla presenza di minerali d'amianto per effetto della loro evoluzione per processi naturali o antropici. 2. La Commissione esprime pareri e prescrizioni obbligatori per la mitigazione dei rischi asbesto correlati nei territori interessati nelle seguenti fattispecie: a) realizzazione di strade d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali, provinciale, regionale e nazionale; b) manutenzione di strade, ivi comprese le opere di presidio, d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali ed extraurbane, provinciale, regionale e nazionale, limitatamente agli interventi interferenti con la base della sede stradale ed i versanti laterali; c) attivita' estrattive ed interventi di recupero delle aree sottoposte a pregresse attivita' estrattive dismesse; d) manutenzione e gestione del reticolo idrografico; e) realizzazione, manutenzione, ripristino di reti di servizio interferenti con il soprassuolo, suolo e sottosuolo; f) realizzazione di opere pubbliche qualora introducano modificazioni e interferenze con lo stato del territorio regionale tali da avere rilevanza per la migrazione di minerali d'amianto e per l'esposizione degli individui negli ambienti di vita e di lavoro; g) costruzione di manufatti che, per la loro incidenza plano-volumetrica, possono apportare variazioni all'assetto del suolo e del sottosuolo; h) condoni ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e sanatorie edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; i) trasformazioni agrarie ed utilizzazioni forestali e qualsiasi altra attivita' di modifica del soprassuolo, suolo e sottosuolo; j) realizzazione di infrastrutture a rete, di qualsiasi impianto, ivi compresa l'apertura di qualsiasi pista di servizio; k) Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Pollino, Regolamenti Urbanistici, Piani Attuativi, Piano del Parco Nazionale del Pollino (limitatamente al versante Lucano); l) ogni altra questione in materia ambientale che il Presidente della Giunta regionale le sottoponga. 3. Gli interventi gia' assentiti dalla stessa Commissione che non prevedono alcuna modifica delle prescrizioni non sono soggetti al riesame, eventuali modifiche di questi progetti sono valutati ed autorizzati dalle Autorita' competenti fatto salvo il parere gia' espresso dalla Commissione. Qualsiasi variante riguardante la modifica o la eliminazione di prescrizioni emesse dalla Commissione comporta il riesame da parte dello stesso organo. 4. La Commissione, e' organo collegiale ed e' composto: a) dal dirigente generale del Dipartimento ambiente ed energia con funzione di Presidente; b) da un dipendente regionale designato dal dirigente generale del Dipartimento ambiente, sentito il dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale, con funzioni di segreteria tecnico-amministrativa che svolge l'istruttoria tecnica; c) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; d) dal dirigente dell'ufficio Urbanistica e pianificazione territoriale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; e) dal dirigente dell'ufficio Compatibilita' ambientale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; f) dal dirigente dell'ufficio Ciclo dell'acqua o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; g) dal dirigente dell'ufficio Parchi, biodiversita' e tutela della natura o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; h) dal dirigente dell'Ufficio sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprieta' o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; i) dal dirigente dell'ufficio Geologico e attivita' estrattive o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; j) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione primaria o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; k) dal dirigente dell'ufficio Foreste o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; 1) da un tecnico designato dal presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino; m) da quattro professionisti esperti, ciascuno iscritto al proprio ordine professionale, designati dal Consiglio regionale mediante avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli di cui un geologo esperto in mineralogia e petrografia, un ingegnere idraulico, un architetto esperto in materia di pianificazione territoriale ed un agronomo/dottore forestale esperto della tutela delle componenti agricolo-forestali del paesaggio. 5. La nomina dei componenti della commissione e' di competenza della Giunta regionale, che, ai sensi della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure necessarie. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 56 del vigente statuto, approva apposito regolamento di funzionamento della Commissione e di definizione dell'ambito geografico di applicazione in funzione del quadro conoscitivo gia' recepito ai sensi del decreto ministeriale Ambiente n. 101 del 18 marzo 2001, nelle more della approvazione del PRA di cui all'art. 43. 7. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico dei soggetti che formulano le istanze sottoposte a valutazione. Il regolamento di cui al precedente comma 6 determina le tariffe graduandole in funzione della complessita' ed estensione territoriale degli interventi oggetto di valutazione da parte della commissione.