Art. 45 
 
                 Commissione regionale per la tutela 
                 dall'amianto in giacitura naturale 
 
  1. E' istituita la Commissione regionale per la tutela dall'amianto
in giacitura naturale. La Commissione esprime parere nei procedimenti
elencati  al  comma  successivo  qualora  ricadenti  nel   territorio
regionale interessato dalla presenza di amianto in giacitura naturale
e  nelle  aree  comunque  interessate  dalla  presenza  di   minerali
d'amianto per effetto della loro evoluzione per processi  naturali  o
antropici. 
  2. La Commissione esprime pareri e prescrizioni obbligatori per  la
mitigazione dei rischi asbesto correlati  nei  territori  interessati
nelle seguenti fattispecie: 
    a) realizzazione di strade  d'interesse  comunale,  ivi  comprese
quelle interpoderali, provinciale, regionale e nazionale; 
    b) manutenzione di strade, ivi comprese  le  opere  di  presidio,
d'interesse  comunale,   ivi   comprese   quelle   interpoderali   ed
extraurbane, provinciale, regionale e nazionale,  limitatamente  agli
interventi interferenti con la base della sede stradale ed i versanti
laterali; 
    c) attivita' estrattive ed  interventi  di  recupero  delle  aree
sottoposte a pregresse attivita' estrattive dismesse; 
    d) manutenzione e gestione del reticolo idrografico; 
    e) realizzazione, manutenzione, ripristino di  reti  di  servizio
interferenti con il soprassuolo, suolo e sottosuolo; 
    f)  realizzazione  di   opere   pubbliche   qualora   introducano
modificazioni e interferenze con lo stato  del  territorio  regionale
tali da avere rilevanza per la migrazione di minerali d'amianto e per
l'esposizione degli individui negli ambienti di vita e di lavoro; 
    g)  costruzione  di  manufatti  che,  per   la   loro   incidenza
plano-volumetrica, possono apportare variazioni all'assetto del suolo
e del sottosuolo; 
    h) condoni ai sensi della legge regionale n. 1/2004  e  sanatorie
edilizie ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001; 
    i) trasformazioni agrarie ed utilizzazioni forestali e  qualsiasi
altra attivita' di modifica del soprassuolo, suolo e sottosuolo; 
    j) realizzazione di infrastrutture a rete, di qualsiasi impianto,
ivi compresa l'apertura di qualsiasi pista di servizio; 
    k) Piano Territoriale  Paesistico  di  Area  Vasta  del  Pollino,
Regolamenti Urbanistici, Piani Attuativi, Piano del  Parco  Nazionale
del Pollino (limitatamente al versante Lucano); 
    l) ogni altra questione in materia ambientale che  il  Presidente
della Giunta regionale le sottoponga. 
  3. Gli interventi gia' assentiti dalla stessa Commissione  che  non
prevedono alcuna modifica delle prescrizioni  non  sono  soggetti  al
riesame, eventuali modifiche di  questi  progetti  sono  valutati  ed
autorizzati dalle Autorita' competenti fatto  salvo  il  parere  gia'
espresso  dalla  Commissione.  Qualsiasi  variante   riguardante   la
modifica o la eliminazione di prescrizioni emesse  dalla  Commissione
comporta il riesame da parte dello stesso organo. 
  4. La Commissione, e' organo collegiale ed e' composto: 
    a) dal dirigente generale del Dipartimento  ambiente  ed  energia
con funzione di Presidente; 
    b) da un dipendente regionale designato  dal  dirigente  generale
del  Dipartimento  ambiente,  sentito   il   dirigente   dell'ufficio
Prevenzione  e  controllo  ambientale,  con  funzioni  di  segreteria
tecnico-amministrativa che svolge l'istruttoria tecnica; 
    c) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo  ambientale
o da un suo  delegato  individuato  tra  i  dipendenti  dello  stesso
ufficio; 
    d)  dal  dirigente  dell'ufficio  Urbanistica  e   pianificazione
territoriale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti  dello
stesso ufficio; 
    e) dal dirigente dell'ufficio Compatibilita' ambientale o  da  un
suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; 
    f) dal dirigente  dell'ufficio  Ciclo  dell'acqua  o  da  un  suo
delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; 
    g) dal dirigente  dell'ufficio  Parchi,  biodiversita'  e  tutela
della natura o da un suo delegato individuato tra i dipendenti  dello
stesso ufficio; 
    h) dal dirigente dell'Ufficio  sostegno  alle  imprese  agricole,
alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprieta' o da  un
suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; 
    i) dal dirigente dell'ufficio Geologico e attivita' estrattive  o
da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; 
    j) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione primaria o  da  un  suo
delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; 
    k) dal dirigente  dell'ufficio  Foreste  o  da  un  suo  delegato
individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio; 
    1)  da  un  tecnico  designato  dal  presidente  dell'Ente  parco
nazionale del Pollino; 
    m)  da  quattro  professionisti  esperti,  ciascuno  iscritto  al
proprio  ordine  professionale,  designati  dal  Consiglio  regionale
mediante avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli  di  cui
un  geologo  esperto  in  mineralogia  e  petrografia,  un  ingegnere
idraulico,  un  architetto  esperto  in  materia  di   pianificazione
territoriale ed un agronomo/dottore forestale  esperto  della  tutela
delle componenti agricolo-forestali del paesaggio. 
  5. La nomina dei componenti  della  commissione  e'  di  competenza
della Giunta regionale,  che,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.
32/2000 e s.m.i., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  della
presente legge, avvia le procedure necessarie. 
  6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 56 del vigente
statuto,  approva  apposito  regolamento   di   funzionamento   della
Commissione e di definizione dell'ambito geografico  di  applicazione
in funzione del quadro conoscitivo gia' recepito ai sensi del decreto
ministeriale Ambiente n. 101 del 18  marzo  2001,  nelle  more  della
approvazione del PRA di cui all'art. 43. 
  7. Le spese di funzionamento della Commissione sono  a  carico  dei
soggetti che  formulano  le  istanze  sottoposte  a  valutazione.  Il
regolamento di  cui  al  precedente  comma  6  determina  le  tariffe
graduandole in funzione della complessita' ed estensione territoriale
degli interventi oggetto di valutazione da parte della commissione.