Art. 47 
 
            Attivita' costruttive, produttive ed agricole 
 
  1. Nelle aree di affioramento di rocce contenenti amianto,  di  cui
al comma 7, sono  vietate  attivita'  che  comportano  escavazione  e
movimentazione del suolo. 
  2.  Nelle  suddette  aree  sono  consentiti  solo   interventi   di
conservazione degli insediamenti abitativi, produttivi,  agricoli  ed
infrastrutturali. 
  3.  Sono  altresi'   consentiti   nuovi   insediamenti   abitativi,
produttivi,  agricoli  ed  infrastrutturali  nei  casi   strettamente
necessari, secondo le previsioni della pianificazione di settore. 
  4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3  devono  limitare  il  piu'
possibile scavi e movimentazione del terreno in modo  da  minimizzare
la produzione di terre e rocce da scavo. 
  5. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attivita'  di  cui  al
comma 2 e 3 sono trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi. 
  6. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 sono eseguiti nel  rispetto
delle norme di cui al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n.
81/2008 e alla legge  27  marzo  1992,  n.  257  e  relativi  decreti
attuativi. 
  7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta  regionale  delimita  su  adeguata  cartografia  le  aree  con
presenza  di  affioramenti  di  rocce  contenenti  amianto  ed  emana
specifiche linee guida per l'attuazione degli interventi consentiti. 
  8. Le linee guida vengono aggiornate ogni qualvolta emergano  nuove
esigenze di tutela della salute pubblica  e  dell'ambiente  anche  in
relazione  al  progresso  tecnologico  e  all'acquisizione  di  nuovi
risultati di studi e ricerche svolte nel settore.