Art. 47 Attivita' costruttive, produttive ed agricole 1. Nelle aree di affioramento di rocce contenenti amianto, di cui al comma 7, sono vietate attivita' che comportano escavazione e movimentazione del suolo. 2. Nelle suddette aree sono consentiti solo interventi di conservazione degli insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali. 3. Sono altresi' consentiti nuovi insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali nei casi strettamente necessari, secondo le previsioni della pianificazione di settore. 4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono limitare il piu' possibile scavi e movimentazione del terreno in modo da minimizzare la produzione di terre e rocce da scavo. 5. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attivita' di cui al comma 2 e 3 sono trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi. 6. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 sono eseguiti nel rispetto delle norme di cui al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi. 7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delimita su adeguata cartografia le aree con presenza di affioramenti di rocce contenenti amianto ed emana specifiche linee guida per l'attuazione degli interventi consentiti. 8. Le linee guida vengono aggiornate ogni qualvolta emergano nuove esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente anche in relazione al progresso tecnologico e all'acquisizione di nuovi risultati di studi e ricerche svolte nel settore.