Art. 5 Competenze della Regione 1. In applicazione dell'art. 196 del decreto, la Regione esercita le seguenti competenze: a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del P.R.G.R.; b) la definizione di criteri per l'individuazione: 1) da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dell'art. 195, comma 1, lettera p) del decreto; 2) dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a) del decreto, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; c) l'adozione di direttive, strategie, indirizzi, linee guida e norme di settore per la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti e per l'esercizio delle funzioni attribuite ad EGRIB ed altri enti locali; d) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; e) la definizione dei criteri per la ricognizione da parte di EGRIB della situazione impiantistica esistente e delle situazioni dei gestori comunali del servizio integrato di gestione dei rifiuti; f) la definizione di criteri e indirizzi per la elaborazione del Piano d'ambito, redatto ai sensi del comma 3 art. 203 del decreto e s.m.i. di competenza dell'EGRIB; g) la definizione di criteri ed indirizzi per il calcolo della tariffa, nel rispetto delle competenze delle autorita' nazionali di settore; h) la determinazione del tributo speciale, cosiddetto «ecotassa», la definizione della modalita' di determinazione e riscossione, ai sensi dell'art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; i) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 195, comma 1, lettera f) e di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto; j) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto; k) l'adozione di regolamenti e la determinazione degli strumenti economici e finanziari necessari ad incentivare la diffusione presso i comuni della tariffazione puntuale; l) l'istituzione e l'organizzazione dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui al successivo art. 14; m) la gestione del SIT ORSO (Osservatorio rifiuti sovraregionale) di cui al successivo art. 16; n) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti a norma dell'art. 191 del decreto. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 64, comma 9, sono di competenza della Regione nel campo delle bonifiche: a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 199, comma 6, del decreto; b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dal decreto e dalla presente legge; c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attivita' di controllo ambientale ed igienico-sanitario; d) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione; e) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio, di caratterizzazione ed analisi del rischio, di bonifica e ripristino ambientale; f) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti le attivita' di bonifica dei siti contaminati; g) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano; h) l'approvazione ed aggiornamento del piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del decreto. 3. Tutti gli atti di cui al comma 1 sono di competenza della Giunta regionale, sempre che non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente ad esso attribuiti. 4. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'individuazione delle aree non idonee di cui al precedente comma 1, lettera b) del presente articolo la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. puo' approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.