Art. 5 
 
                      Competenze della Regione 
 
  1. In applicazione dell'art. 196 del decreto, la  Regione  esercita
le seguenti competenze: 
    a)  la  predisposizione,  l'approvazione  e  l'aggiornamento  del
P.R.G.R.; 
    b) la definizione di criteri per l'individuazione: 
      1)  da  parte  delle  Province,  delle  aree  non  idonee  alla
localizzazione degli  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei
rifiuti, nel rispetto dell'art. 195, comma 1, lettera p) del decreto; 
      2)  dei  luoghi  o  impianti  idonei  allo  smaltimento  e   la
determinazione, nel rispetto delle norme  tecniche  di  cui  all'art.
195, comma 2, lettera a) del decreto, di  disposizioni  speciali  per
rifiuti di tipo particolare; 
    c) l'adozione di direttive, strategie, indirizzi, linee  guida  e
norme di settore per la regolamentazione delle attivita' di  gestione
dei rifiuti e per l'esercizio delle funzioni attribuite ad  EGRIB  ed
altri enti locali; 
    d) la delimitazione degli ambiti  territoriali  ottimali  per  la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
    e) la definizione dei criteri per la  ricognizione  da  parte  di
EGRIB della situazione impiantistica esistente e delle situazioni dei
gestori comunali del servizio integrato di gestione dei rifiuti; 
    f) la definizione di criteri e indirizzi per la elaborazione  del
Piano d'ambito, redatto ai sensi del comma 3 art. 203 del  decreto  e
s.m.i. di competenza dell'EGRIB; 
    g) la definizione di criteri ed indirizzi per  il  calcolo  della
tariffa, nel rispetto delle competenze delle autorita'  nazionali  di
settore; 
    h) la determinazione del tributo speciale, cosiddetto «ecotassa»,
la definizione della modalita' di determinazione  e  riscossione,  ai
sensi dell'art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre  1995,  n.
549; 
    i) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la  gestione
di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli
impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art.
195, comma 1, lettera f)  e  di  cui  all'art.  7,  comma  4-bis  del
decreto; 
    j) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, fatte salve  le  competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto; 
    k) l'adozione di regolamenti e la determinazione degli  strumenti
economici e finanziari necessari ad incentivare la diffusione  presso
i comuni della tariffazione puntuale; 
    l) l'istituzione e l'organizzazione  dell'osservatorio  regionale
dei rifiuti di cui al successivo art. 14; 
    m) la gestione del SIT ORSO (Osservatorio rifiuti sovraregionale)
di cui al successivo art. 16; 
    n) l'emissione di  ordinanze  contingibili  ed  urgenti  a  norma
dell'art. 191 del decreto. 
  2. Fermo restando quanto previsto all'art. 64,  comma  9,  sono  di
competenza della Regione nel campo delle bonifiche: 
    a)  l'approvazione  e  l'aggiornamento  del  Piano  regionale  di
bonifica dei siti  inquinati  di  cui  all'art.  199,  comma  6,  del
decreto; 
    b) l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  nei  casi  previsti  dal
decreto e dalla presente legge; 
    c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio
delle funzioni attribuite agli  enti  locali  e  per  l'attivita'  di
controllo ambientale ed igienico-sanitario; 
    d) la concessione di finanziamenti per  la  redazione  di  studi,
ricerche, piani,  progetti,  mostre,  convegni,  programmi,  indagini
tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione; 
    e) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per
gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza,  operativa  o
permanente, di monitoraggio,  di  caratterizzazione  ed  analisi  del
rischio, di bonifica e ripristino ambientale; 
    f) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti le
attivita' di bonifica dei siti contaminati; 
    g) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico  di
raggiungere gli obiettivi minimi del piano; 
    h) l'approvazione ed aggiornamento del piano degli interventi  di
bonifica  e  ripristino  ambientale  delle  aree  caratterizzate   da
inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del decreto. 
  3. Tutti gli atti di cui al comma 1 sono di competenza della Giunta
regionale,  sempre  che  non  appartenenti  alle  categorie  di  atti
attribuiti dallo Statuto  regionale  alla  competenza  del  Consiglio
regionale o esplicitamente ad esso attribuiti. 
  4. In fase di prima applicazione della presente legge,  nelle  more
dell'individuazione delle aree non idonee di cui al precedente  comma
1, lettera b) del presente articolo la Regione Basilicata, in accordo
con EGRIB, sulla base dei  criteri  e  degli  indirizzi  fissati  dal
P.R.G.R. puo' approvare un Programma degli interventi necessari  allo
smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti,  accompagnato  da  un   Piano
finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma
degli interventi.