Art. 51 Interventi finanziabili 1. Sono finanziabili interventi di rimozione e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di proprieta' dei soggetti beneficiari: a) lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture; b) pannelli utilizzati per pareti, rivestimenti e controsoffittature; c) piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti; d) tubazioni per acquedotto, canali di irrigazione e scarico acque nere; e) canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali, serbatoi di acqua e loro componenti; f) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti; g) componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.