Art. 52 
 
                      Entita' del finanziamento 
 
  1. Il finanziamento concedibile per singolo intervento di  bonifica
da amianto e' riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo sulla
base dei costi medi vigenti nel settore. 
  2. Ogni soggetto di cui all'art. 50, comma 1 puo' presentare  anche
piu' richieste  di  finanziamento  riferite  a  edifici  o  strutture
diverse.