Art. 52 Entita' del finanziamento 1. Il finanziamento concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto e' riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo sulla base dei costi medi vigenti nel settore. 2. Ogni soggetto di cui all'art. 50, comma 1 puo' presentare anche piu' richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.