Art. 56 Soggetti beneficiari 1. Al di fuori dei casi previsti dalla legge regionale n. 42/2015, la Regione concede contributi a soggetti privati e, entro i limiti di compatibilita' con la disciplina comunitaria dei regimi di aiuto e con i programmi operativi nazionali e comunitari, ad aziende, per interventi di rimozione, trattamento e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti su edifici e strutture di proprieta' ricadenti sul territorio regionale. 2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 67 e non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi della legge regionale n. 42/2015.