Art. 56 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Al di fuori dei casi previsti dalla legge regionale n.  42/2015,
la Regione concede contributi a soggetti privati e, entro i limiti di
compatibilita' con la disciplina comunitaria dei regimi  di  aiuto  e
con i programmi operativi nazionali e  comunitari,  ad  aziende,  per
interventi di rimozione, trattamento e  smaltimento  di  manufatti  e
materiali contenenti amianto  presenti  su  edifici  e  strutture  di
proprieta' ricadenti sul territorio regionale. 
  2. I contributi  sono  concessi  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 67  e  non  sono  cumulabili  con  quelli
concessi ai sensi della legge regionale n. 42/2015.