Art. 58 
 
                       Entita' del contributo 
 
  1. Il contributo concedibile per singolo intervento di bonifica  da
amianto e' pari al 60% del costo dell'intervento desunto  dal  quadro
economico del progetto redatto sulla base dei costi medi vigenti  nel
settore. 
  2. Ogni soggetto di cui all'art.  56  puo'  presentare  anche  piu'
richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.