Art. 58 Entita' del contributo 1. Il contributo concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto e' pari al 60% del costo dell'intervento desunto dal quadro economico del progetto redatto sulla base dei costi medi vigenti nel settore. 2. Ogni soggetto di cui all'art. 56 puo' presentare anche piu' richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.