Art. 6 
 
                         Competenze di EGRIB 
 
  1. L'EGRIB (Ente di governo per i  rifiuti  e  le  risorse  idriche
della Basilicata) esercita le funzioni di ente di  governo  d'Ambito,
secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1-bis della legge n.
148/2011, dell'art. 1, comma 2, lettera c) della  legge  regionale  8
gennaio 2016, n. 1 e dell'art. 202 del decreto, cosi' come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168,
ovvero  le  funzioni  di  organizzazione  del  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti costituite nel loro  complesso  dalle  seguenti
attivita': 
    a)  specificazione  della  domanda  di  servizio,  intesa   quale
individuazione  della  quantita'  e  della  qualita'  di  rifiuti  da
raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero  o  smaltimento  e,  in
generale, del livello qualitativo globale dei  servizi  da  garantire
agli utenti; 
    b) elaborazione,  adozione,  approvazione  ed  aggiornamento  del
relativo Piano  d'ambito  sulla  base  dei  criteri  formulati  dalla
regione con apposita delibera di giunta; 
    c) adozione ed approvazione del  piano  finanziario  relativo  al
piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di
investimento e di gestione del servizio,  comprensivi  questi  ultimi
anche dei costi relativi  all'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
presente Capo; 
    d) definizione del modello organizzativo e  individuazione  delle
modalita' di produzione dei servizi; 
    e)  affidamento  dei  servizi  (anche   per   settori   separati,
conseguente alla individuazione della loro modalita' di produzione); 
    f) determinazione delle Aree di raccolta, all'interno dell'ATO; 
    g) determinazione dell'ammontare della tariffa  e  l'applicazione
del tributo speciale, cosiddetto Ecotassa; 
    h) elaborazione dei dati relativi alle  percentuali  di  raccolta
differenziata; 
    i) raccolta ed  elaborazione  dei  dati  inerenti  alla  gestione
integrata dei rifiuti; 
    j) ogni altra funzione attribuita dalla normativa  agli  enti  di
governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti  urbani  o  ad
esse conferiti dai comuni. 
  2.  Propedeuticamente  alla  redazione  del  Piano  d'ambito  EGRIB
effettua un piano  di  ricognizione  della  situazione  impiantistica
all'interno dell'ATO. Gli  esiti  della  ricognizione,  approvati  in
forma di relazione generale da parte  dell'Amministratore  dell'Ente,
sono trasmessi alla Regione. 
  3. L'EGRIB svolge le attivita' di cui alle lettere  h)  ed  i)  del
comma 1 sulla base delle informazioni raccolte dai comuni  e  gestori
del  servizio  e  delle  informazioni  contenute  nelle   piattaforma
interregionale ORSO. I dati raccolti ed elaborati sono trasmessi  con
cadenza semestrale all'Osservatorio  regionale  dei  rifiuti  di  cui
all'art. 15, ovvero ogni mese di gennaio e luglio. 
  4. L'EGRIB, per quanto nelle proprie competenze: 
    a)  contribuisce  all'implementazione  dei  dati  relativi   alla
gestione del Servizio integrato dei rifiuti urbani sulla  piattaforma
ORSO; 
    b) definisce le misure attuative per l'applicazione da parte  dei
comuni della tariffazione puntuale; 
    c)  partecipa  all'Osservatorio  regionale  sui  rifiuti  di  cui
all'art. 15.