Art. 61 
 
                      Gestione degli interventi 
 
  1. Parte della quota degli stanziamenti di  cui  all'art.  67,  non
superiore al 5% del totale, puo' essere utilizzata come trasferimenti
ai comuni per  rimborso  spese  connesse  alla  partecipazione  degli
stessi alle attivita' di censimento e  mappatura  della  presenza  di
amianto, previa apposito provvedimento della Giunta regionale.