Art. 61 Gestione degli interventi 1. Parte della quota degli stanziamenti di cui all'art. 67, non superiore al 5% del totale, puo' essere utilizzata come trasferimenti ai comuni per rimborso spese connesse alla partecipazione degli stessi alle attivita' di censimento e mappatura della presenza di amianto, previa apposito provvedimento della Giunta regionale.