Art. 62 Norme transitorie 1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gli enti locali ed i gestori continuano ad esercitare le loro funzioni ai sensi degli articoli 198 e 204 del decreto senza soluzione di continuita', sino ad organizzazione del Servizio integrato da parte di EGRIB. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate sotto il coordinamento di EGRIB che stipula con i soggetti pubblici e privati titolari delle piattaforme di trattamento e/o smaltimento e dei servizi le convenzioni e gli accordi necessari allo svolgimento del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO ed effettua i controlli e le verifiche sulle tariffe applicate. 3. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del Piano d'ambito di cui al precedente art. 13, comma 1 la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. puo' approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi. 4. L'EGRIB in funzione dei costi al cancello degli impianti di smaltimento in esercizio, predispone la tariffa unica regionale di smaltimento in base agli appositi indirizzi e linee guida regionali emanate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. 5. Dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell'avvio del nuovo sistema di gestione, i comuni, in caso di scadenze contrattuali, possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU, secondo gli accordi che sono stabiliti con EGRIB. 6. Le disposizioni delle presente legge trovano immediata applicazione ai procedimenti autorizzativi in corso, che devono essere integrati in ottemperanza alle prescrizioni ivi previste. 7. Le Province, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora se ne verifichi la mancata coerenza con i criteri previsti nella legge e nel Piano. 8. Per gli interventi attinenti al Titolo V parte IV del decreto, gia' finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, continuano ad applicarsi le norme previgenti. 9. In ottemperanza di quanto stabilito all'art. 5, comma 2, i comuni portano in conclusione le attivita' in corso in relazione ai procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di cui al Titolo V della Parte Quarta del decreto in essere entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel B.U.R. 10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province trasmettono alla regione le anagrafi dei siti da bonificare, aggiornate alla data di entrata in vigore della stessa. 11. I soggetti di cui all'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanita' 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative procedure di bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.