Art. 62 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Al fine di garantire la continuita'  del  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani, gli enti locali ed i gestori continuano
ad esercitare le loro funzioni ai sensi degli articoli 198 e 204  del
decreto senza soluzione di continuita', sino  ad  organizzazione  del
Servizio integrato da parte di EGRIB. 
  2. Le attivita'  di  cui  al  comma  1  sono  esercitate  sotto  il
coordinamento di EGRIB che stipula con i soggetti pubblici e  privati
titolari delle piattaforme  di  trattamento  e/o  smaltimento  e  dei
servizi le convenzioni e gli accordi necessari allo  svolgimento  del
servizio  di  gestione  integrato  dei  rifiuti  urbani   all'interno
dell'ATO ed  effettua  i  controlli  e  le  verifiche  sulle  tariffe
applicate. 
  3. In fase di prima applicazione della presente legge,  nelle  more
dell'approvazione del Piano d'ambito di cui al  precedente  art.  13,
comma 1 la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla  base  dei
criteri e degli indirizzi fissati  dal  P.R.G.R.  puo'  approvare  un
Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero  dei
rifiuti, accompagnato  da  un  Piano  finanziario  e  da  un  modello
gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi. 
  4. L'EGRIB in funzione dei costi  al  cancello  degli  impianti  di
smaltimento in esercizio, predispone la tariffa  unica  regionale  di
smaltimento in base agli appositi indirizzi e linee  guida  regionali
emanate entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
legge. 
  5. Dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle  more
dell'avvio del nuovo sistema  di  gestione,  i  comuni,  in  caso  di
scadenze contrattuali, possono procedere ad affidare singolarmente  i
servizi di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU,  secondo  gli
accordi che sono stabiliti con EGRIB. 
  6.  Le  disposizioni  delle  presente   legge   trovano   immediata
applicazione ai  procedimenti  autorizzativi  in  corso,  che  devono
essere integrati in ottemperanza alle prescrizioni ivi previste. 
  7. Le Province, entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  adeguano   i   loro   strumenti   di
pianificazione qualora se ne verifichi  la  mancata  coerenza  con  i
criteri previsti nella legge e nel Piano. 
  8. Per gli interventi attinenti al Titolo V parte IV  del  decreto,
gia' finanziati alla data di entrata in vigore della presente  legge,
ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, continuano ad
applicarsi le norme previgenti. 
  9. In ottemperanza di quanto  stabilito  all'art.  5,  comma  2,  i
comuni portano in conclusione le attivita' in corso in  relazione  ai
procedimenti di bonifica e messa in sicurezza  di  cui  al  Titolo  V
della Parte Quarta del decreto  in  essere  entro  centoventi  giorni
dalla pubblicazione della presente legge nel B.U.R. 
  10. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le province trasmettono alla regione le anagrafi  dei
siti da bonificare, aggiornate alla data di entrata in  vigore  della
stessa. 
  11. I soggetti di cui all'art. 9, comma 3 del decreto del  Ministro
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanita'  25  ottobre
1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita'  per
la messa in sicurezza, la bonifica e  il  ripristino  ambientale  dei
siti inquinati, ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni)  che
non abbiano ancora provveduto ad attivare le  relative  procedure  di
bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi  della  presente  legge,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.