Art. 64 
 
        Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni 
                    di smaltimento e di recupero 
 
  1. In sede  di  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  delle
operazioni di smaltimento  o  di  recupero  dei  rifiuti,  ovvero  di
rinnovo o proroga  dalla  stessa,  l'autorita'  competente  determina
l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e'  tenuto  a
fornire. 
  2. La garanzia finanziaria puo'  essere  costituita  in  una  delle
seguenti forme a scelta del richiedente: 
    a) versamento in numerario o deposito in titoli di  Stato  presso
la tesoreria dell'ente concedente; 
    b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore
dell'ente concedente, rilasciato da istituti abilitati. 
  3. L'importo della garanzia fideiussoria deve essere pari al  costo
delle operazioni di messa  in  sicurezza,  chiusura  dell'impianto  e
ripristino del sito di cui  all'art.  28  comma  1,  lettera  g)  del
decreto ed ai costi per la gestione di post-chiusura  degli  impianti
e, comunque, non inferiore al minimo determinato secondo le modalita'
di cui al comma 4. In caso di  variazione  delle  autorizzazioni  per
modifiche o  ampliamenti,  devono  essere  adeguati  il  progetto  di
ripristino finale e la garanzia fideiussoria. 
  4. La Giunta regionale determina le clausole essenziali e fissa gli
indicatori delle  garanzie  fideiussorie,  nonche'  l'importo  minimo
delle stesse. 
  5.  Sino  all'adozione  della  deliberazione  di   cui   al   comma
precedente, trova applicazione la disciplina di cui  alla  D.G.R.  31
maggio 1994, n. 3394 le cui voci sono aumentate del 50%.