Art. 64 Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero 1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, l'autorita' competente determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e' tenuto a fornire. 2. La garanzia finanziaria puo' essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente: a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria dell'ente concedente; b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore dell'ente concedente, rilasciato da istituti abilitati. 3. L'importo della garanzia fideiussoria deve essere pari al costo delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di cui all'art. 28 comma 1, lettera g) del decreto ed ai costi per la gestione di post-chiusura degli impianti e, comunque, non inferiore al minimo determinato secondo le modalita' di cui al comma 4. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati il progetto di ripristino finale e la garanzia fideiussoria. 4. La Giunta regionale determina le clausole essenziali e fissa gli indicatori delle garanzie fideiussorie, nonche' l'importo minimo delle stesse. 5. Sino all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, trova applicazione la disciplina di cui alla D.G.R. 31 maggio 1994, n. 3394 le cui voci sono aumentate del 50%.