Art. 65 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate: 
    a) la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e s.m.i.; 
    b) la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i.; 
    c) l'art. 46 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28; 
    d) le  parole  «per  gli  interventi  di  bonifica  e  ripristino
ambientale di siti inquinati  e»  di  cui  all'art.  14  della  legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 26, come sostituito dall'art. 6, comma
1, legge regionale 6 luglio 2016, n. 12; 
    e) l'art. 46 della  legge  regionale  4  marzo  2016  n.  5  come
sostituito dall'art. 5 della legge regionale 6 luglio 2016, n. 12; 
    f) l'art. 45, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n.
28, nonche' l'art. 69 della legge regionale 18  agosto  2014,  n.  26
«Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario
2014 e bilancio pluriennale 2014/2016». 
  2. Gli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 8 marzo 1999,
n. 7, inerenti le competenze in materia di bonifiche  della  Regione,
delle Province e dei Comuni, sono modificati recependo  integralmente
le disposizioni del decreto.